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Document 62010CA0089

    Cause riunite C-89/10 e C-96/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)/Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10) (Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Tributi versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato contrario al diritto dell’Unione — Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile — Restituzione dei tributi indebitamente riscossi — Principi di equivalenza e di effettività — Durata del termine di prescrizione — Dies a quo — Crediti da recuperare nei confronti dello Stato e dei privati — Termini diversi)

    GU C 311 del 22.10.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 311/9


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)/Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10)

    (Cause riunite C-89/10 e C-96/10) (1)

    (Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione - Tributi versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato contrario al diritto dell’Unione - Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile - Restituzione dei tributi indebitamente riscossi - Principi di equivalenza e di effettività - Durata del termine di prescrizione - Dies a quo - Crediti da recuperare nei confronti dello Stato e dei privati - Termini diversi)

    2011/C 311/11

    Lingua processuale: l’olandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

    Parti

    Ricorrenti: Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)

    Convenuti: Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione del diritto comunitario concernente i principi di equivalenza e di effettività — Tasse nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Tasse versate in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato in contrasto col diritto comunitario — Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile — Restituzione delle tasse indebitamente riscosse — Termine di prescrizione

    Dispositivo

    1)

    Il diritto dell’Unione non osta, in circostanze come quelle della causa principale, all’applicazione di un termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato, alle azioni di recupero di tributi che sono stati corrisposti in violazione di tale diritto in forza di un «sistema misto di aiuti e tributi».

    2)

    Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle della causa principale, concede a un privato un termine più lungo per ottenere la restituzione di tributi da un altro privato intervenuto in qualità di intermediario, al quale li ha indebitamente versati e che li ha assolti per conto del primo a beneficio dello Stato, mentre, se avesse versato tali tributi direttamente allo Stato, l’azione di tale privato sarebbe stata soggetta a un termine più breve per ottenere la restituzione, in deroga al regime di diritto comune dell’azione di ripetizione dell’indebito, purché i privati che agiscono in qualità di intermediari possano effettivamente rivalersi sullo Stato per gli importi eventualmente assolti a beneficio di altri privati.

    3)

    In circostanze come quelle della causa principale, la constatazione da parte della Corte, in una sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale, dell’incompatibilità del carattere retroattivo della normativa nazionale in questione con il diritto dell’Unione non incide sul momento di inizio del termine di prescrizione previsto dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato.


    (1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


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