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Document 62009TN0458

    Causa T-458/09: Ricorso proposto il 13 novembre 2009 — Slovak Telekom/Commissione

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/36


    Ricorso proposto il 13 novembre 2009 — Slovak Telekom/Commissione

    (Causa T-458/09)

    2010/C 11/67

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Maier, L. Kjølbye e D. Geradin, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione controversa;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nella fattispecie di cui trattasi la ricorrente mira all’annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2009, C(2009)6840, con cui le si impone, conformemente agli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1), di fornire informazioni nell’ambito del caso COMP/39523 — Slovak Telekom, relativo ad un procedimento a norma dell’art. 82 CE e con cui si comminano penalità di mora qualora essa non si conformi alla decisione.

    A sostegno delle sue domande la ricorrente avanza tre motivi.

    Con il primo motivo la ricorrente argomenta che la decisione controversa viola l’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 nei limiti in cui essa concerne informazioni relative ad un periodo antecedente all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea. A parere della ricorrente, la Commissione non è legittimata ad applicare il diritto comunitario a comportamenti tenuti nel territorio della Repubblica slovacca prima di tale periodo; di conseguenza, essa non può esercitare i poteri istruttori di cui è investita in forza di tale articolo al fine di ottenere informazioni relative a detto periodo.

    Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa viola il principio dell’equo procedimento sancito all’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali. Le indagini della Commissione sul comportamento della ricorrente durante il periodo in cui non era applicabile il diritto comunitario e su quest’ultima non incombeva l’obbligo di conformarvisi danneggerebbero la ricorrente.

    Con il terzo motivo la ricorrente solleva che la decisione controversa viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, secondo il quale la Commissione può richiedere che le siano fornite tutte le informazioni necessarie. A tale proposito la ricorrente allega che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza del nesso necessario tra le informazioni richieste riguardanti il periodo precedente all’adesione e l’asserito comportamento illegittimo della ricorrente per il periodo successivo al 1o maggio 2004. Di conseguenza, secondo la ricorrente, informazioni o documenti relativi al periodo precedente all’adesione non sono necessari al fine di consentire alla Commissione di verificare se il comportamento della ricorrente successivo a tale periodo sia conforme al diritto comunitario.


    (1)  Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L1, pag. 1).


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