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Document 62009TN0017

    Causa T-17/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

    GU C 82 del 4.4.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/27


    Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

    (Causa T-17/09)

    (2009/C 82/49)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione di respingere l'offerta della ricorrente, presentata nell'ambito del bando d'appalto VT/2008/019 — EMPL EESSI per «servizi e prodotti informatici relativi al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)» (1), comunicata alla ricorrente con lettera 30 ottobre 2008 e tutte le decisioni successive e collegate, compresa quella di concedere l'appalto al concorrente risultato vincitore;

    ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a 883 703,5 EUR;

    condannare la Commissione a pagare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta presentata nell'ambito di un bando di appalto VT/2008/019 — EMPL A/17543 per servizi e prodotti informatici relativi al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) e di concedere il relativo appalto al concorrente risultato vincitore. La ricorrente chiede inoltre un risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura.

    A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce quattro motivi.

    In primo luogo, essa afferma che il concorrente risultato vincitore ha beneficiato di un trattamento privilegiato da parte della Commissione nell'ambito di numerosi altri appalti e che è stato favorito del caso del bando di cui trattasi. Inoltre la ricorrente sostiene di essere stata sistematicamente discriminata dalla convenuta in questa circostanza.

    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato le regole relative ai criteri di esclusione delle specifiche dell'offerta ed ha quindi violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (2), nonché gli artt. 133 bis e 134 delle sue norme di attuazione e l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (3).

    In terzo luogo, secondo la ricorrente la convenuta ha commesso diversi errori di valutazione dell'offerta della ricorrente da parte del comitato di valutazione.

    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha basato la sua valutazione dell'offerta della ricorrente su considerazioni arbitrarie, ha omesso di motivare la sua decisione ed è incorsa, in tale contesto, in diversi errori manifesti di valutazione.


    (1)  GU 2008/S 111-148231.

    (2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

    (3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


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