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Document 62009TJ0500

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 settembre 2011.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FEAOG - Sezione "garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuti alla trasformazione degli agrumi - Efficacia dei controlli - Proporzionalità.
Causa T-500/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00311*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:517





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 settembre 2011 – Italia / Commissione

(causa T‑500/09)

«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Aiuti alla trasformazione degli agrumi – Efficacia dei controlli – Proporzionalità»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punto 33)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Margine di discrezionalità della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punto 44)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Inadempimento – Giustificazione tratta da difficoltà pratiche – Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8; regolamento della Commissione n. 2111/2003, art. 24) (v. punto 45)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità per la Commissione di rifiutare di farsi carico di tutte le spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7) (v. punto 50)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore della trasformazione degli agrumi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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