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Document 62009CN0547

    Causa C-547/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

    GU C 100 del 17.4.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 100/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

    (Causa C-547/09)

    2010/C 100/22

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Innsbruck

    Parti

    Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

    Convenuta: Andrea Schwab

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli artt. 2, n. 2, primo trattino, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE (1), nonché gli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), 14, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (2) debbano essere interpretati nel senso di consentire la giustificazione di una discriminazione diretta basata sul sesso (licenziamento/cessazione di lavoro di una dottoressa in medicina avente un rapporto di lavoro subordinato) da parte di un ente pensionistico pubblico.

    2)

    Se gli artt. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CEE (3) e 19, n. 1, della direttiva 2006/54/CE — eventualmente l’art. 2, n. 2, secondo trattino, della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE, e l’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/54/CE o l’art. 2, n. 2, lett. a), in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE (4) — debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nel caso di impugnative del licenziamento o della cessazione del lavoro basate, fra l’altro, sul sesso, non consenta di effettuare una valutazione sociale o degli interessi, bensì solo di valutare la prova del fatto se la discriminazione basata sul sesso abbia rappresentato il motivo predominante del licenziamento/cessazione ovvero se abbia prevalso un altro motivo che il datore di lavoro sia tenuto ad esplicitare in modo circostanziato.


    (1)  Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

    (3)  Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6).

    (4)  Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


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