This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009CN0547
Case C-547/09: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) lodged on 28 December 2009 — Pensionsversicherungsanstalt v Andrea Schwab
Causa C-547/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab
Causa C-547/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab
GU C 100 del 17.4.2010, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab
(Causa C-547/09)
2010/C 100/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt
Convenuta: Andrea Schwab
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 2, n. 2, primo trattino, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE (1), nonché gli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), 14, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (2) debbano essere interpretati nel senso di consentire la giustificazione di una discriminazione diretta basata sul sesso (licenziamento/cessazione di lavoro di una dottoressa in medicina avente un rapporto di lavoro subordinato) da parte di un ente pensionistico pubblico. |
2) |
Se gli artt. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CEE (3) e 19, n. 1, della direttiva 2006/54/CE — eventualmente l’art. 2, n. 2, secondo trattino, della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE, e l’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/54/CE o l’art. 2, n. 2, lett. a), in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE (4) — debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nel caso di impugnative del licenziamento o della cessazione del lavoro basate, fra l’altro, sul sesso, non consenta di effettuare una valutazione sociale o degli interessi, bensì solo di valutare la prova del fatto se la discriminazione basata sul sesso abbia rappresentato il motivo predominante del licenziamento/cessazione ovvero se abbia prevalso un altro motivo che il datore di lavoro sia tenuto ad esplicitare in modo circostanziato. |
(1) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
(3) Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6).
(4) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).