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Document 62009CN0251

    Causa C-251/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

    GU C 233 del 26.9.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 233/5


    Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

    (Causa C-251/09)

    2009/C 233/09

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e I. Chatzigiannis)

    Convenuta: Repubblica di Cipro

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 2 e 31, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38/CEE (1), nonché dell’art. 1, n. 1, della direttiva 92/13/CEE (2).

    condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’autorità per l’energia di Cipro si ritiene abbia violato le direttive 93/38/CEE e 92/13/CEE con la gara d’appalto n. 40/2005 che riguardava un contratto per la progettazione, la fornitura e la costruzione della quarta unità della centrale termoelettrica di Vasilikou.

    Per quanto riguarda la violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva 93/38, la Commissione ritiene che la violazione attenga ai motivi per cui è stata respinta l’offerta del denunciante e per cui è risultata vincitrice l’offerta dell’altro concorrente sulla base di un criterio non chiaramente menzionato nel bando di gara.

    Per quanto riguarda la violazione della direttiva procedurale 92/13, la Commissione ritiene che, in primo luogo, la stessa autorità aggiudicatrice, nella misura in cui con il suo comportamento ha creato una situazione di incertezza per quanto riguarda l’interpretazione da darsi ai motivi che hanno determinato il rigetto dell’offerta del denunciante, abbia violato la direttiva 92/13, come interpretata alla luce dell’obiettivo di effettività da essa perseguito e che, in secondo luogo, l’autorità aggiudicatrice non possa motivare la sua decisione con un mero rinvio all’esposizione della valutazione.


    (1)  Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

    (2)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedura di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).


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