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Document 62009CA0542

    Causa C-542/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Accesso all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari — Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato — Requisito della residenza)

    GU C 227 del 28.7.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 227/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

    (Causa C-542/09) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Accesso all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari - Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato - Requisito della residenza)

    2012/C 227/02

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, agenti)

    Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e K. Bulterman, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. van den Broeck e M. Jacobs, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: V. Pasternak Jørgensen, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. Blaschke, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Accesso alla formazione — Finanziamento di studi all’estero — Requisito della residenza — «Regola dei tre anni su sei»

    Dispositivo

    1)

    Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.

    2)

    Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


    (1)  GU C 37 del 13.2.2010.


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