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Document 62009CA0480

    Causa C-480/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Electrabel SA (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune — Condizione del previo rimborso da parte del beneficiario di un aiuto anteriore dichiarato illegittimo — Nozione di «entità economica unica» — Controllo congiunto da parte di due società madri distinte — Travisamento dei motivi di ricorso — Errori e vizi di motivazione)

    GU C 55 del 19.2.2011, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/15


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Electrabel SA

    (Causa C-480/09 P) (1)

    (Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune - Condizione del previo rimborso da parte del beneficiario di un aiuto anteriore dichiarato illegittimo - Nozione di «entità economica unica» - Controllo congiunto da parte di due società madri distinte - Travisamento dei motivi di ricorso - Errori e vizi di motivazione)

    2011/C 55/26

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: V. Di Bucci, agente), Electrabel SA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 settembre 2009, causa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244)

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    L’AceaElectrabel Produzione SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    L’Electrabel SA sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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