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Document 62009CA0438

    Causa C-438/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte — Servizi prestati — Soggetto passivo non iscritto nel registro IVA — Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai fini dell’IVA — Normativa tributaria nazionale — Esclusione del diritto alla detrazione in forza dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva IVA)

    GU C 63 del 26.2.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/8


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

    (Causa C-438/09) (1)

    (Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Servizi prestati - Soggetto passivo non iscritto nel registro IVA - Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai fini dell’IVA - Normativa tributaria nazionale - Esclusione del diritto alla detrazione in forza dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva IVA)

    2011/C 63/15

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Bogusław Juliusz Dankowski

    Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Compatibilità con tale disposizione di una normativa nazionale che esclude il diritto di detrazione dell’IVA pagata a monte per una prestazione di servizio e sulla base di una fattura emessa, in violazione del diritto nazionale, da una persona non figurante nel registro dei soggetti passivi dell’IVA

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo beneficia del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo che non è registrato ai fini di tale imposta, qualora le relative fatture presentino tutte le informazioni richieste da detto art. 22, n. 3, lett. b), in particolare quelle necessarie per l’identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei servizi forniti.

    2)

    L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che escluda il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo, fornitore di servizi, quando quest’ultimo non è registrato ai fini di tale imposta.


    (1)  GU C 37 del 13.2.2010.


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