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Document 62009CA0329

    Causa C-329/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire)

    GU C 49 del 18.2.2012, blz. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/5


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commissione europea

    (Causa C-329/09 P) (1)

    (Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire)

    2012/C 49/08

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola e T. Ubaldi, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, E. Righini e D. Grespan, agenti), A2A SpA, già ASM Brescia SpA

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-300/02, AMGA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    L’Iride SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione.

    3)

    La Commissione europea è condannata alle spese relative alla domanda di sostituzione della motivazione.


    (1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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