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Document 62009CA0274

    Causa C-274/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau (Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Concessione di servizio pubblico — Servizi di soccorso — Distinzione tra «appalto pubblico di servizi» e «concessione di servizi» )

    GU C 139 del 7.5.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 139/3


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

    (Causa C-274/09) (1)

    (Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Concessione di servizio pubblico - Servizi di soccorso - Distinzione tra «appalto pubblico di servizi» e «concessione di servizi»)

    2011/C 139/04

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht München

    Parti

    Ricorrente: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

    Convenuto: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

    Con l’intervento di: Malteser Hilfsdienst eV, Bayerisches Rotes Kreuz

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozione di «appalto pubblico di servizi» e di «concessione di servizi» — Contratto riguardante la prestazione di servizi di pronto soccorso, concluso tra l’amministrazione aggiudicatrice e talune organizzazioni di soccorso, che prevede che la remunerazione dei servizi prestati dipenda da trattative tra tali organizzazioni e terzi quali gli enti previdenziali

    Dispositivo

    L’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione dell’operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un rischio di gestione, per quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l’importo dei corrispettivi d’uso dei servizi in questione dipende dall’esito di trattative annuali con soggetti terzi e non gli è garantita una copertura integrale dei costi sostenuti nell’ambito di una gestione delle sue attività conforme ai principi sanciti dal diritto nazionale, tale contratto deve essere qualificato come contratto di «concessione di servizi», ai sensi dell’art. 1, n. 4, della stessa direttiva.


    (1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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