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Document 62009CA0041

    Causa C-41/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale — Cessioni, importazioni e acquisti di cavalli)

    GU C 130 del 30.4.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/2


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

    (Causa C-41/09) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un’aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di cavalli)

    2011/C 130/03

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)

    Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. Noort, D.J.M. de Grave e J. Langer, agenti)

    Intervenenti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti), Repubblica francese (rappresentante: B. Beaupère Manokha, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 12, in combinato disposto con l’allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 96, 97, 98 e 99, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Aliquota ridotta — Cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale

    Dispositivo

    1)

    Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 12, letto in combinato disposto con l’allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché degli artt. 96 98 e 99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.

    2)

    Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

    3)

    La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 129 del 6.6.2009.


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