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Document 62009CA0041
Case C-41/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 3 March 2011 — European Commission v Kingdom of the Netherlands (Failure of a Member State to fulfil obligations — Value added tax — Sixth VAT Directive — Directive 2006/112/EC — Application of a reduced rate — Live animals normally intended for use in the preparation of foodstuffs for human and animal consumption — Supply, importation and acquisition of horses)
Causa C-41/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale — Cessioni, importazioni e acquisti di cavalli)
Causa C-41/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale — Cessioni, importazioni e acquisti di cavalli)
GU C 130 del 30.4.2011, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-41/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un’aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di cavalli)
2011/C 130/03
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. Noort, D.J.M. de Grave e J. Langer, agenti)
Intervenenti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti), Repubblica francese (rappresentante: B. Beaupère Manokha, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 12, in combinato disposto con l’allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 96, 97, 98 e 99, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Aliquota ridotta — Cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale
Dispositivo
1) |
Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 12, letto in combinato disposto con l’allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché degli artt. 96 98 e 99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa. |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopportano le proprie spese. |