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Document 62009CA0025

Causa C-25/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2201/96 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 1535/2003 — Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Prodotti trasformati — Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta — Prodotti finiti]

GU C 100 del 17.4.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-25/09) (1)

(Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1535/2003 - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta - Prodotti finiti)

2010/C 100/10

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sió-Eckes Kft.

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29), dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14) e dell’art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU L 220, pag. 54) — Polpa di pesca prodotta nel contesto del regime di aiuti al settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati — Applicabilità del detto regime di aiuti ai prodotti ottenuti dalle pesche preparati in una delle presentazioni non previste dal regolamento (CEE) n. 2320/89 nonché ai prodotti semi-finiti risultanti dalle varie fasi di produzione e destinati a una successiva trasformazione

Dispositivo

1)

L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o marzo 2004, n. 386, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996.

2)

Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche può essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, come modificato.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


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