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Document 62008TN0502

    Causa T-502/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/48


    Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)

    (Causa T-502/08)

    (2009/C 44/84)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 settembre 2008 (procedimento R-513/2007-4), e

    condannare il convenuto alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SunGasoline» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, 12, 35, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 3 418 647).

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Deutsche BP AG.

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «GASOLIN» (registrazione n. 763 901) per prodotti appartenenti alla classe 4.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso per determinati prodotti della classe 4.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 15, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in combinato disposto con l'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento, in quanto non sarebbe stato sufficientemente provato il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione, e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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