Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0307

    Causa T-307/08: Ricorso proposto il 7 agosto 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

    GU C 260 del 11.10.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/15


    Ricorso proposto il 7 agosto 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

    (Causa T-307/08)

    (2008/C 260/27)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks, C. Fürsen, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Goya Importaciones y Distribuciones SL (Cuarte de Huerva, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 1199/2007-1;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «4 OUT Living» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 28.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo spagnolo «Living & Co» registrato con il n. 2 604 969 per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 16, 18, 21, 25, 34 e 35.

    Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in questione.


    Top