This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008TN0307
Case T-307/08: Action brought on 7 August 2008 — Aldi Einkauf v OHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)
Causa T-307/08: Ricorso proposto il 7 agosto 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)
Causa T-307/08: Ricorso proposto il 7 agosto 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)
GU C 260 del 11.10.2008, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/15 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)
(Causa T-307/08)
(2008/C 260/27)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks, C. Fürsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Goya Importaciones y Distribuciones SL (Cuarte de Huerva, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 1199/2007-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «4 OUT Living» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo spagnolo «Living & Co» registrato con il n. 2 604 969 per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 16, 18, 21, 25, 34 e 35.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in questione.