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Dokument 62008TN0258
Case T-258/08: Action brought on 30 June 2008 — Rath v OHIM — Portela & Ca. (DIACOR)
Causa T-258/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)
Causa T-258/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)
GU C 223 del 30.8.2008, str. 54—54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/54 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)
(Causa T-258/08)
(2008/C 223/95)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Cape Town, Sudafrica) (rappresentanti: avv.ti U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portogallo)
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 1630/2006-2; e |
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condannare il ricorrente e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIACOR» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 41
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione portoghese n. 137 311 del marchio «DIACOL» per prodotti della classe 79, conformemente alla classificazione nazionale dei prodotti al momento della registrazione
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 5
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: i) violazione dell'art. 22, n. 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto diversi documenti prodotti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non sarebbero in inglese e nessuna traduzione sarebbe stata trasmessa al ricorrente al fine di valutare il contenuto degli elementi probatori relativi all'uso; ii) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che la controinteressata dinanzi ad essa aveva presentato elementi sufficienti a provare l'uso del marchio anteriore in Portogallo per tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato; e iii) violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio in conflitto non presenterebbe somiglianze visive, fonetiche o concettuali tali da far sorgere un rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).