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Dokument 62008TN0258

    Causa T-258/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)

    GU C 223 del 30.8.2008, str. 54—54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/54


    Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Rath/UAMI — Portela & Ca. (DIACOR)

    (Causa T-258/08)

    (2008/C 223/95)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Matthias Rath (Cape Town, Sudafrica) (rappresentanti: avv.ti U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portogallo)

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 1630/2006-2; e

    condannare il ricorrente e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIACOR» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 41

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione portoghese n. 137 311 del marchio «DIACOL» per prodotti della classe 79, conformemente alla classificazione nazionale dei prodotti al momento della registrazione

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 5

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: i) violazione dell'art. 22, n. 6, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto diversi documenti prodotti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non sarebbero in inglese e nessuna traduzione sarebbe stata trasmessa al ricorrente al fine di valutare il contenuto degli elementi probatori relativi all'uso; ii) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che la controinteressata dinanzi ad essa aveva presentato elementi sufficienti a provare l'uso del marchio anteriore in Portogallo per tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato; e iii) violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio in conflitto non presenterebbe somiglianze visive, fonetiche o concettuali tali da far sorgere un rischio di confusione.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


    Góra