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Document 62008FJ0086

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 30 novembre 2009.
    Dietrich Voslamber contro Commissione delle Comunità europee.
    Pubblico impiego - Dipendenti - Previdenza sociale.
    Causa F-86/08.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00485; II-A-1-02641

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:161

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Prima Sezione)

    30 novembre 2009

    Causa F‑86/08

    Dietrich Voslamber

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Regime comune di assicurazione malattia – Coniuge di un ex funzionario – Competenza vincolata – Art. 13 della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia»

    Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Voslamber chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 17 gennaio 2008 con cui si negava a sua moglie il beneficio della copertura primaria del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee.

    Decisione: Il ricorso è respinto. Le conclusioni della Commissione presentate ai sensi dell’art. 94, lett. a), del regolamento di procedura sono respinte. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese.

    Massime

    1.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità

    [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

    2.      Funzionari – Direttiva interna di un’istituzione – Effetti giuridici – Limiti

    (Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 13)

    3.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Copertura primaria del coniuge di un funzionario da parte del regime comune di assicurazione malattia – Presupposti

    (Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 13)

    1.      In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali motivi e argomenti devono essere presentati in maniera sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali quest’ultimo si fonda risultino, quanto meno sommariamente, ma in maniera coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Anche se il contenuto del ricorso può essere corroborato e integrato, su punti specifici, da rinvii ad estratti di documenti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può ovviare all’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica, che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e determinare negli allegati i motivi e gli argomenti che esso potrebbe considerare configuranti il fondamento del ricorso, dato che gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale.

    (v. punto 37)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: 8 dicembre 2005, causa T‑91/04, Just/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑395 e II‑1801, punto 35)

    2.      Le direttive interne adottate dalle istituzioni comunitarie non possono, in nessun caso, imporre giuridicamente norme che deroghino alle disposizioni gerarchicamente superiori, quali le disposizioni dello Statuto e della normativa emanata per l’applicazione di quest’ultimo o i principi generali del diritto. Pertanto, non può esistere un’interpretazione della nozione di redditi di origine professionale «ai sensi delle informazioni amministrative» che differisca da quella presa in considerazione dall’art. 13 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari.

    (v. punto 53)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punti 35 e 36)

    3.      Il paragrafo 3 delle Informazioni amministrative del 2007 sull’applicazione dell’art. 13 della regolamentazione comune relativa ai rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, che precisa le condizioni di applicazione del detto art. 13, subordina il beneficio, in via eccezionale, della copertura primaria del coniuge di un funzionario da parte del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee al rispetto dell’una o dell’altra delle condizioni che esso indica: la prima condizione richiede che tale coniuge non possa iscriversi ad un regime di assicurazione malattia legale, la seconda richiede che l’ammontare dei premi per sottoscrivere un’assicurazione malattia rappresenti più del 20% dei redditi imponibili di origine professionale della persona interessata.

    Commette un errore di diritto un’istituzione che, nel contesto di una domanda di un funzionario diretta ad ottenere che la moglie benefici del regime comune di assicurazione malattia a titolo primario, rifiuta di considerare le pensioni di vecchiaia della moglie del funzionario come redditi di origine professionale, mentre l’art. 13 della regolamentazione comune relativa ai rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee dispone espressamente che le pensioni di vecchiaia costituiscono redditi di origine professionale.

    Tuttavia, un funzionario non può utilmente far valere un motivo per ottenere l’annullamento di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come ha fatto. Infatti, la Commissione è tenuta, in forza dell’art. 13 della regolamentazione comune, a respingere la domanda di un funzionario diretta ad ottenere che la moglie benefici del regime comune di assicurazione malattia a titolo primario qualora la moglie del funzionario non soddisfi nessuna delle due condizioni poste dal paragrafo 3 delle dette informazioni amministrative, e ciò indipendentemente dall’interpretazione relativa alla seconda di tali condizioni.

    (v. punti 52, 54, 55, 60, 75 e 76)

    Riferimento:

    Corte: 20 maggio 1987, causa 432/85, Souna/Commissione (Racc. pag. 2229, punto 20)

    Tribunale della funzione pubblica: 17 giugno 2008, causa F‑97/07, De Fays/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 70 e 71)

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