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Document 62008CN0529

    Causa C-529/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 dicembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/32


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 dicembre 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

    (Causa C-529/08)

    (2009/C 44/52)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrenti: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz

    Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un guasto tecnico, che determini la cancellazione di un volo, possa costituire una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1).

    2)

    In caso di risposta affermativa, se la nozione di circostanza eccezionale, intesa come guasto tecnico, includa anche quelle carenze che possono pregiudicare l'aeronavigabilità del velivolo o la sicura effettuazione del volo.

    3)

    Se il vettore aereo operativo abbia adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste, quando abbia rispettato per il velivolo interessato il programma di assistenza e manutenzione del produttore, nonché le norme di sicurezza e le istruzioni delle autorità competenti o del produttore, ovvero se, il guasto non si sarebbe potuto evitare nemmeno nel caso in cui il vettore aereo avesse rispettato oppure tenuto conto di tale programma o istruzione.

    4)

    In caso di risposta affermativa al quesito numero 3: se ciò sia sufficiente al fine di esonerare il vettore aereo dall'obbligo di pagamento di una compensazione pecuniaria ovvero se sia necessaria l'ulteriore prova che la cancellazione, ossia il ritiro dal servizio del velivolo interessato e la soppressione del volo a causa della mancanza di un aeromobile sostitutivo, non avrebbe potuto essere evitata pur con l'adozione di tutte le misure richieste.


    (1)  GU L 46, pag. 1.


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