Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0488

    Causa C-488/08 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008 , causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

    GU C 82 del 4.4.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/9


    Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

    (Causa C-488/08 P)

    (2009/C 82/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale di primo grado 8 settembre 2008, causa T-373/06;

    accogliere le conclusioni formulate in prima istanza;

    condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Con la decisione impugnata, il Tribunale di primo grado ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale sussisterebbe un rischio di confusione in relazione agli integratori alimentari e alle sostanze dietetiche non per uso medico tra il marchio denominativo richiesto dal ricorrente «EPICAN» e il marchio comunitario anteriore «EPIGRAN».

    Il ricorrente fonda la sua impugnazione sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Nel valutare la somiglianza dei prodotti e dei segni, il Tribunale si sarebbe basato su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, esso sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i segni in conflitto, in particolare, perché, come ha correttamente dichiarato il Tribunale, il consumatore presta elevata attenzione ai prodotti di cui trattasi.


    Top