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Document 62008CN0488
Case C-488/08 P: Appeal brought on 12 November2008 by Matthias Rath against the order of the Court of First Instance (Seventh Chamber) delivered on 8 September 2008 in Case T-373/06 Matthias Rath v Office for Harmonisation in the Internal Market
Causa C-488/08 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008 , causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Causa C-488/08 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008 , causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
GU C 82 del 4.4.2009, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/9 |
Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(Causa C-488/08 P)
(2009/C 82/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale di primo grado 8 settembre 2008, causa T-373/06; |
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accogliere le conclusioni formulate in prima istanza; |
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condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, il Tribunale di primo grado ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale sussisterebbe un rischio di confusione in relazione agli integratori alimentari e alle sostanze dietetiche non per uso medico tra il marchio denominativo richiesto dal ricorrente «EPICAN» e il marchio comunitario anteriore «EPIGRAN».
Il ricorrente fonda la sua impugnazione sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Nel valutare la somiglianza dei prodotti e dei segni, il Tribunale si sarebbe basato su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, esso sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i segni in conflitto, in particolare, perché, come ha correttamente dichiarato il Tribunale, il consumatore presta elevata attenzione ai prodotti di cui trattasi.