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Document 62008CN0006

    Causa C-6/08 P: Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 dalla U.S. Steel Košice, s.r.o. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1°  ottobre 2007 , causa T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o./Commissione delle Comunità europee

    GU C 64 del 8.3.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 64/29


    Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 dalla U.S. Steel Košice, s.r.o. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o ottobre 2007, causa T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o./Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-6/08 P)

    (2008/C 64/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: U.S. Steel Košice, s.r.o. (rappresentanti: sig. C. Thomas, solicitor, sig. E. Vermulst, advocaat)

    Altre parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 1o ottobre 2007, nella causa U.S. Steel Košice, s.r.o./Commissione;

    rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché si pronunci nel merito;

    condannare la Commissione a sopportare le spese della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che il ricorso è fondato su errori di diritto commessi dal Tribunale di primo grado in sede di applicazione dei principi che regolano la ricevibilità dei ricorsi e di interpretazione della direttiva 2003/87/CE (1), nonché sulla distorsione (snaturamento), ad opera del Tribunale, della decisione impugnata.

    1.

    Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, che la decisione impugnata respingeva il piano del governo slovacco che assegnava una determinata quantità di quote alla ricorrente.

    2.

    Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, che la decisione impugnata conduceva ad una riduzione delle quote della ricorrente, e invero la imponeva esplicitamente.

    3.

    Il Tribunale di primo grado non ha riconosciuto, incorrendo in errore, l'analogia procedurale della decisione impugnata con una decisione in materia di aiuti di Stato o di controllo delle concentrazioni;

    gli aspetti fondamentali della procedura ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, sono simili a quelli in materia di aiuti di Stato e di controllo delle concentrazioni;

    la decisione impugnata ha infatti effettuato una valutazione delle quote della ricorrente in termini di aiuti di Stato.

    4.

    Il Tribunale di primo grado ha erroneamente individuato un «potere discrezionale» nell'«attuazione» della decisione impugnata.

    In sintesi, la ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, che ha respinto un piano formale che le assegnava quote di emissioni, che ha ridotto inevitabilmente le quote che la ricorrente stessa avrebbe ricevuto, e che ha invero esplicitamente imposto la riduzione di tali quote.


    (1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).


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