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Document 62008CJ0036

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 2008.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/16/CEE - Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico - Trasposizione non corretta.
    Causa C-36/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00135*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:536





    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 – Commissione / Grecia

    (causa C‑36/08)

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/16/CEE – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico – Trasposizione non corretta»

    1.                     Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Domanda diretta a far ingiungere ad uno Stato membro di adottare determinati provvedimenti (Art. 226 CE) (v. punti 8-10)

    2.                     Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Medici – Direttiva 93/16 (Direttiva del Consiglio 93/16, art. 30, 31 e 36) (v. dispositivo)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico.

    Dispositivo

    1)

    Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell’art. 29, paragrafi d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti artt. 30, 31 e 36.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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