Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0292

Causa C-292/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV (Insolvenza — Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/22


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

(Causa C-292/08) (1)

(Insolvenza - Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura - Riserva di proprietà - Ubicazione del bene)

2009/C 267/37

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: German Graphics Graphische Maschinen GmbH

Convenuta: Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti — Diritti dello «Stato di apertura» del procedimento — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene — Esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I

Dispositivo

1)

L’art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima di dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulano dall’ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001.

2)

L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


Top