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Document 62008CA0120

    Causa C-120/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV [Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 — Applicazione nel tempo — Art. 14 — Registrazione secondo la procedura semplificata — Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette]

    GU C 63 del 26.2.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV

    (Causa C-120/08) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 - Applicazione nel tempo - Art. 14 - Registrazione secondo la procedura semplificata - Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette)

    2011/C 63/02

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Bavaria NV

    Convenuto: Bayerischer Brauerbund eV

    Oggetto

    Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesgerichtsgof — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), e dell’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), nonché dell’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3) — Conflitto tra un’indicazione geografica protetta, registrata con la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 2081/92 (nel caso di specie: «Bayerisches Bier») ed un marchio internazionale (nel caso di specie: marchio comprensivo del termine «Bavaria»)

    Dispositivo

    L’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92. La data dell’entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1.


    (1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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