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Document 62007TN0431
Case T-431/07: Action brought on 26 November 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik v OHIM — Fernández Martinez (HELLER)
Causa T-431/07: Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)
Causa T-431/07: Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)
GU C 37 del 9.2.2008, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/24 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)
(Causa T-431/07)
(2008/C 37/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Kessler e S. Baur)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Fernández Martinez (Alicante, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 nel procedimento R 974/2006-2; |
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respingere l'opposizione presentata da Manuel Fernández Martinez dinanzi alla seconda commissione di ricorso; |
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condannare a tutte le spese e a tutti i costi del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e alla commissione di ricorso dell'UAMI, nonché alle spese di questo procedimento, Manuel Fernández Martinez, che ha presentato l'opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HELLER» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 7, 37 e 40 (domanda di registrazione n. 3 306 602).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manuel Fernández Martinez
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo spagnolo «HELLER» per prodotti appartenenti alla classe 7 (n. 2 520 584).
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non esiste rischio di confusione tra i due marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).