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Document 62007TN0431

    Causa T-431/07: Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/24


    Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)

    (Causa T-431/07)

    (2008/C 37/38)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Kessler e S. Baur)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Fernández Martinez (Alicante, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 nel procedimento R 974/2006-2;

    respingere l'opposizione presentata da Manuel Fernández Martinez dinanzi alla seconda commissione di ricorso;

    condannare a tutte le spese e a tutti i costi del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e alla commissione di ricorso dell'UAMI, nonché alle spese di questo procedimento, Manuel Fernández Martinez, che ha presentato l'opposizione.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HELLER» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 7, 37 e 40 (domanda di registrazione n. 3 306 602).

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manuel Fernández Martinez

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo spagnolo «HELLER» per prodotti appartenenti alla classe 7 (n. 2 520 584).

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non esiste rischio di confusione tra i due marchi contrapposti.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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