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Document 62007TN0408
Case T-408/07: Action brought on 7 November 2007 — Crunch Fitness International v OHIM — ILG (CRUNCH)
Causa T-408/07: Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)
Causa T-408/07: Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)
GU C 8 del 12.1.2008, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/22 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)
(Causa T-408/07)
(2008/C 8/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Crunch Fitness International Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlanda)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso relativa alla classe 41 del marchio comunitario; |
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mantenere la registrazione del marchio comunitario per servizi della classe 41; e |
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condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «CRUNCH» per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41 — Marchio comunitario n. 62083
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ILG Ltd
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario per i prodotti e servizi delle classi 9 e 25
Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di nullità del marchio comunitario anche per i servizi della classe 41
Motivi dedotti: violazione dell'art. 50, n. 1, lett. a), e in subordine dell'art. 50, n. 2, del regolamento (CE) del consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non vi fosse uso effettivo del marchio in questione nella Comunità con riguardo ai servizi della classe 41.