Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0408

    Causa T-408/07: Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)

    GU C 8 del 12.1.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 8/22


    Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)

    (Causa T-408/07)

    (2008/C 8/40)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Crunch Fitness International Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlanda)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso relativa alla classe 41 del marchio comunitario;

    mantenere la registrazione del marchio comunitario per servizi della classe 41; e

    condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «CRUNCH» per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41 — Marchio comunitario n. 62083

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ILG Ltd

    Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario per i prodotti e servizi delle classi 9 e 25

    Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di nullità del marchio comunitario anche per i servizi della classe 41

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 50, n. 1, lett. a), e in subordine dell'art. 50, n. 2, del regolamento (CE) del consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non vi fosse uso effettivo del marchio in questione nella Comunità con riguardo ai servizi della classe 41.


    Top