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Document 62007TJ0290

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) del 10 dicembre 2008.
    MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA - Marchio figurativo nazionale anteriore METRO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
    Causa T-290/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00315*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:562





    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 dicembre 2008 – MIP Metro / UAMI – Metronia (METRONIA)

    (causa T‑290/07)

    «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA – Marchio figurativo nazionale anteriore METRO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»

    Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37‑38, 51, 55‑56)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione fra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA.

    Dati della causa

    Richiedente il marchio comunitario:

    Metronia, SA

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio figurativo METRONIA per prodotti della classe 9 e per servizi delle classi 20, 28 e 41 – domanda n. 3 387 834

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

    MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

    Marchio figurativo nazionale METRO per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41

    Decisione della divisione di opposizione:

    Accoglimento dell’opposizione, rigetto totale della domanda di registrazione

    Decisione della commissione di ricorso:

    Rigetto dell’opposizione e accoglimento della domanda di registrazione in esito al procedimento


    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006‑2) è annullata.

    2)

    L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

    3)

    La Metronia, SA sopporterà le proprie spese.

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