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Document 62007TJ0132

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 luglio 2011.
    Fuji Electric Co. Ltd (anciennement Fuji Electric Holdings Co. Ltd) contro Commissione europea.
    Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE – Ripartizione del mercato – Prova dell’infrazione – Imputabilità del comportamento illecito – Durata dell’infrazione – Ammende – Circostanze attenuanti – Cooperazione.
    Causa T-132/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-04091

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:344

    Causa T‑132/07

    Fuji Electric Co. Ltd

    contro

    Commissione europea

    «Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Ripartizione del mercato — Prova dell’infrazione — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione — Ammende — Circostanze attenuanti — Cooperazione»

    Massime della sentenza

    1.      Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione — Unità economica — Imputazione delle infrazioni

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    2.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    5.      Concorrenza — Intese — Prova — Esame del valore probatorio di un documento — Criteri

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    6.      Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione

    (Atto unico europeo, preambolo; art. 6, n. 2, UE; art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    7.      Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale

    (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

    8.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Obbligo di rispondervi — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18)

    9.      Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persone fisiche o giuridiche — Riconoscimento nel corso del procedimento amministrativo, da parte dell’impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti, degli elementi di fatto o di diritto che giustificano l’imputazione ad essa di un’infrazione — Limitazione dell’esercizio del diritto di ricorso — Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

    (Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, n. 1)

    10.    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza

    (Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

    11.    Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Violazione delle forme sostanziali — Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Artt. 81 CE e 230 CE; accordo SEE, art. 53)

    12.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società controllante — Onere della prova in capo alla Commissione

    (Art. 81, n. 1, CE; accordo SEE, art. 53)

    13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Competenza del Tribunale a conoscere della legittimità e del merito — Possibilità di prendere in considerazione ulteriori elementi di informazione non menzionati nella decisione che infligge l’ammenda

    [Artt. 263 TFUE e 264 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 4, e n. 1/2003, art. 23, n. 2, lett. a)]

    14.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Produzione di prove supplementari dopo l’invio della comunicazione degli addebiti — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 81, n. 1, CE)

    15.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 26)

    1.      L’art. 81, n. 1, CE, vietando alle imprese di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche ognuna delle quali costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dalla stessa disposizione.

    Tuttavia, per la loro applicazione ed esecuzione, le decisioni prese ai sensi dell’art. 81 CE devono essere rivolte ad entità dotate di personalità giuridica. Pertanto, quando la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’arti. 81, n. 1, CE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, che possono essere considerate responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione.

    (v. punti 56-57)

    2.      Quando più persone possono essere considerate personalmente responsabili della partecipazione ad un’infrazione di una sola ed unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, esse devono essere considerate responsabili in solido di detta infrazione.

    Inoltre, possono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione di una sola ed unica impresa ad un’infrazione la persona sotto la responsabilità o la direzione della quale l’impresa era direttamente posta al momento dell’infrazione e la persona che, per il fatto di esercitare effettivamente un potere di controllo sulla prima e di determinarne il comportamento sul mercato, dirigeva indirettamente tale impresa nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.

    Ne consegue che il principio della responsabilità personale, secondo cui una persona può rispondere solamente dei propri atti, deve essere interpretata nel senso che riguarda tanto la responsabilità personale della persona che dirigeva direttamente l’impresa al momento dell’infrazione, quanto la responsabilità personale di chi, alla stessa epoca, la dirigeva indirettamente.

    (v. punti 58-59, 153)

    3.      In materia di onere della prova, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova.

    La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE; l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione.

    Tale ripartizione dell’onere della prova è però suscettibile di variazione, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto.

    (v. punti 84-85)

    4.      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati dalla Commissione, nel diritto della concorrenza prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori.

    Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza. Tali indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza.

    In ogni caso, è necessario che la Commissione raccolga elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare che l’infrazione dedotta abbia avuto luogo. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È infatti sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

    Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si deve fondare quanto meno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise.

    (v. punti 86-87)

    5.      Quanto al valore probatorio che occorre riconoscere ai differenti elementi di prova raccolti nell’ambito di un’infrazione alle regole di concorrenza, l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte consiste nella loro attendibilità. Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’attendibilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto. In particolare, occorre riconoscere speciale valore alla circostanza che un documento sia stato redatto in collegamento immediato coi fatti o da un testimone diretto degli stessi. I documenti dai quali risulta che fra varie imprese hanno avuto luogo contatti coi quali esse hanno per l’appunto perseguito lo scopo di eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al futuro comportamento dei loro concorrenti provano a sufficienza l’esistenza di una pratica concordata. Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili.

    (v. punto 88)

    6.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve avvantaggiare i destinatari della decisione, sicché il giudice non può concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione se nutre ancora dubbi in merito a tale questione. Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza che possono sfociare nella pronuncia di ammende o di penalità di mora.

    (v. punto 89)

    7.      Un’impresa che non prenda pubblicamente le distanze dai risultati di una riunione cui ha partecipato o da un accordo di cui è stata parte rimane, in linea di principio, pienamente responsabile della propria partecipazione all’intesa. Sarebbe infatti troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente qualora potessero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, laddove il loro atteggiamento ha istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza. Ne consegue che, anche ammesso che l’impresa interessata non abbia rispettato tutti gli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa, tale circostanza non sarebbe sufficiente, in mancanza di prove del fatto che essa abbia preso pubblicamente le distanze dagli altri membri dell’intesa, ad esentarla dalla responsabilità in cui è incorsa per la sua partecipazione a detti accordi e, attraverso questi ultimi, all’infrazione constatata.

    (v. punto 100)

    8.      Le norme in materia di concorrenza non possono essere interpretate nel senso che obbligano la persona interessata, nell’ambito del procedimento amministrativo, a rispondere alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione. Infatti, né le regole che enunciano i diritti e gli obblighi delle imprese nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalle norme in materia in concorrenza, né alcun principio generale di diritto obbligano dette imprese ad un’attività diversa da quella di fornire alla Commissione le informazioni che essa ha chiesto loro in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Inoltre, in mancanza di fondamento legale, tale dovere sarebbe difficilmente conciliabile con il principio del rispetto dei diritti della difesa, dato che renderebbe difficoltosa la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice per una persona che, per una ragione qualsiasi, non abbia risposto ad una comunicazione degli addebiti.

    Così, sebbene la legittimità della decisione con cui la Commissione constata che una persona ha violato le norme in materia di concorrenza e le infligge un’ammenda per tale motivo possa essere valutata solo in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui è stata adottata detta decisione, non ne consegue che la persona interessata sia tenuta a fornire alla Commissione, fin dalla fase del procedimento amministrativo, tutti gli elementi che essa intende invocare a sostegno di un ricorso di annullamento, proposto dinanzi al giudice, contro la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo.

    (v. punti 124, 158)

    9.      Nell’ambito di un procedimento di infrazione alle regole di concorrenza, allorché la persona interessata decide volontariamente di cooperare e, nell’ambito del procedimento amministrativo, riconosce espressamente o implicitamente gli elementi di fatto o di diritto che giustificano il fatto che le venga imputata l’infrazione, ciò tuttavia non limita l’esercizio stesso del diritto di ricorso di cui essa dispone in forza dell’art. 230, quarto comma, CE.

    In assenza di uno specifico fondamento normativo, siffatta limitazione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Del resto, il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, secondo l’art. 52, n. 1, di tale Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima dev’essere prevista dalla legge.

    (v. punto 159)

    10.    La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l’esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti.

    Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l’iter logico seguito dall’autorità dell’Unione che ha emanato l’atto contestato.

    Inoltre, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

    (v. punto 162)

    11.    Nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, il fatto che la ricorrente invochi un motivo di merito, concernente un errore manifesto di valutazione, e non un difetto o un’insufficienza di motivazione, vale a dire un motivo rientrante nell’inosservanza delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 230 CE, non priva il giudice della possibilità di rilevare d’ufficio tale motivo, dato che esso costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio, a condizione di rispettare il principio del contraddittorio.

    (v. punto 163)

    12.    Ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante.

    In tale contesto spetta alla Commissione, in linea di principio, dimostrare che la controllante o le controllanti hanno effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, in base ad una serie di elementi fattuali tra i quali, in particolare, il potere direttivo esercitato dalla o dalle società controllanti sulla loro controllata. Generalmente, è la detenzione della maggioranza del capitale sociale della controllata che può permettere alla società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata e, in particolare, sul suo comportamento sul mercato.

    Tuttavia, una partecipazione minoritaria può consentire ad una società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato se è accompagnata da diritti più estesi rispetto a quelli normalmente attribuiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari e che, esaminati secondo il metodo della serie di indizi convergenti, di natura giuridica o economica, sono atti a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La prova dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante può quindi essere prodotta dalla Commissione mediante un insieme di indizi, anche qualora ciascuno di tali indizi considerato isolatamente non abbia sufficiente forza probatoria.

    L’effettivo esercizio di un potere direttivo da parte della o delle società controllanti sulla loro controllata può risultare direttamente dall’applicazione delle norme giuridiche pertinenti o da un accordo tra le società controllanti, concluso conformemente a tali norme, per la gestione della loro controllata comune. L’importanza del coinvolgimento della società controllante nella gestione della sua controllata può parimenti essere dimostrata dalla presenza, a capo della controllata, di molte persone che esercitano funzioni direttive in seno alla controllante. Tale cumulo di funzioni pone necessariamente la controllante in condizione di influenzare in maniera determinante il comportamento della sua controllata sul mercato, dato che consente ai membri dell’organo direttivo della controllante di assicurare, nell’esercizio delle loro funzioni direttive in seno alla controllata, che la linea di condotta di quest’ultima sul mercato sia conforme agli orientamenti definiti dagli organi direttivi della controllante. Tale obiettivo può essere raggiunto anche senza che il membro o i membri della società controllante che assumono funzioni di direzione in seno alla controllata abbiano la qualità di rappresentante societario della società controllante. Infine, l’implicazione della o delle società controllanti nella gestione della controllata può risultare dai rapporti d’affari intercorrenti tra le prime e la seconda. Così, quando una controllante è anche fornitrice o cliente della propria controllata, essa ha un interesse del tutto particolare a dirigere le attività di produzione o distribuzione di quest’ultima, al fine di trarre pienamente vantaggio dal valore aggiunto generato dall’integrazione verticale così realizzata.

    Peraltro, per imputare ad una società controllante gli atti commessi dalla sua controllata non è affatto necessario dimostrare che la controllante sia stata direttamente implicata nei comportamenti contestati, o che ne fosse a conoscenza. Infatti, non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, bensì il fatto che, nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, la controllante e la controllata tenessero un comportamento unitario sul mercato che legittima la Commissione ad adottare la decisione sanzionatoria nei confronti della controllante di un gruppo di società.

    (v. punti 179-184, 196)

    13.    Al di là del semplice controllo di legittimità effettuato nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 263 TFUE che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, come previsto dall’art. 264 TFUE, la competenza estesa al merito legittima il giudice dell’Unione a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta per infrazione alle regole di concorrenza.

    Di conseguenza, nei settori in cui la Commissione ha conservato un margine di discrezionalità, quale la fissazione di una percentuale di maggiorazione dell’ammenda per la durata dell’infrazione o per conferire alla sanzione un effetto dissuasivo, o quale la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa nel corso del procedimento amministrativo, in particolare rispetto ai contributi di altre imprese, il fatto che il controllo di legittimità effettuato nell’ambito del ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 263 TFUE, sia limitato alla verifica della mancanza di errori manifesti di valutazione non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio da parte del giudice dell’Unione della sua competenza estesa al merito.

    Nell’ambito della sua competenza estesa al merito, il giudice dell’Unione è competente a valutare l’adeguatezza delle ammende alla luce dei criteri fissati, a seconda dei casi, all’art. 15, n.  4, del regolamento n. 17 o all’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione non menzionati nella decisione della Commissione che infligge l’ammenda.

    (v. punti 208-209)

    14.    La comunicazione degli addebiti deve consentire agli interessati di prendere realmente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico, e tale esigenza è rispettata quando la decisione finale non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

    Sebbene le infrazioni addebitate ad un’impresa in una decisione non possano essere differenti da quelle enunciate nella comunicazione degli addebiti, non può dirsi altrettanto per i fatti contestati, giacché è sufficiente, al riguardo, che le imprese interessate abbiano avuto la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutti i fatti loro imputati. Infatti, nessuna norma impedisce alla Commissione di comunicare alle parti, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti, nuovi documenti che essa ritiene possano sostenere la sua tesi, sempreché sia concesso alle imprese il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista al riguardo.

    (v. punto 238)

    15.    Se è vero che la data in cui gli elementi probatori vengono forniti alla Commissione influisce sulla loro qualificazione quale valore aggiunto significativo, dato che tale qualificazione dipende dagli elementi di prova già contenuti nel fascicolo della Commissione alla data di presentazione, il mero fatto che detti elementi siano stati presentati dopo la notifica della comunicazione degli addebiti non esclude che essi possano ancora presentare un valore aggiunto significativo, pur se il procedimento si trova ad uno stadio avanzato. In particolare, in una domanda ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese presentata dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, un’impresa può concentrare l’attenzione sui fatti che, a suo parere, non sono stati sufficientemente dimostrati e possono quindi costituire un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione.

    Inoltre, il punto 26 della comunicazione sulla cooperazione si limita ad enunciare un obbligo procedurale a carico della Commissione. Esso non prevede che qualsiasi collaborazione di un’impresa alla formazione della prova dell’infrazione sia necessariamente priva di valore se è intervenuta solo dopo la notifica della comunicazione degli addebiti. Peraltro, tale collaborazione può risultare molto utile quando gli elementi forniti erano precedentemente ignoti alla Commissione e incidono direttamente sulla gravità o sulla durata della presunta intesa.

    (v. punti 239-240)







    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    12 luglio 2011 (*)

    «Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE ed all’art. 53 dell’accordo SEE – Ripartizione del mercato – Prova dell’infrazione – Imputabilità del comportamento illecito – Durata dell’infrazione – Ammende – Circostanze attenuanti – Cooperazione»

    Nella causa T‑132/07,

    Fuji Electric Co. Ltd, già Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems Co. Ltd, con sede in Kawasaki (Giappone), rappresentata dai sigg. P. Chappatte e P. Walter, solicitors,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault, successivamente dai sigg. X. Lewis, J. Bourke e F. Ronkes Agerbeek, e infine dai sigg. N. Khan e Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Holmes, barrister,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 ‑ Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Fuji Electric Holdings e alla Fuji Electric Systems,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

    composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

    cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2010,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

     Fatti

    1        I fatti all’origine della controversia, quali risultano essenzialmente dalle constatazioni effettuate dalla Commissione nella decisione 24 gennaio 2007, (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata») sono i seguenti.

    1.     Prodotto interessato

    2        Le apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS») servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano».

    3        Le sottostazioni sono stazioni elettriche ausiliarie che convertono la corrente elettrica. Oltre al trasformatore, sono elementi costitutivi delle sottostazioni i sistemi di controllo, i relè, le batterie, i caricabatteria e le apparecchiature di comando. La funzione di un’apparecchiatura di comando è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o di isolare il circuito e il trasformatore in caso di guasto.

    4        L’isolamento delle apparecchiature di comando può essere ottenuto mediante l’impiego di gas, di aria o attraverso una combinazione di entrambi. Le GIS sono vendute in tutto il mondo già integrate in sottostazioni elettriche «chiavi in mano» o come apparecchiature separate da integrare in dette sottostazioni. Esse rappresentano circa il 30-60% del prezzo totale di tali sottostazioni.

    5        La decisione impugnata concerne i progetti di GIS con tensione pari o superiore a 72,5 kV (in prosieguo: i «progetti di GIS»), intendendo tanto le GIS vendute come prodotto a sé stante, compresi tutti i servizi correlati (trasporto, installazione, collaudo, isolamento, ecc.), quanto le sottostazioni elettriche «chiavi in mano» dotate di GIS, le quali includono quindi le GIS e le altre componenti della sottostazione, ad esempio i trasformatori, e tutti i servizi correlati (trasporto, cablaggio, installazione, isolamento, ecc.).

    2.     Imprese in causa

    6        La Fuji Electric Holdings Co. Ltd (in prosieguo: la «FEH») è la società holding del gruppo Fuji, che dirige quattro controllate operative, compresa, in particolare, la Fuji Electric Systems Co. Ltd (in prosieguo: la «FES»). Il gruppo Fuji produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti, compresi i progetti di GIS. Le attività in materia di GIS del gruppo Fuji erano esercitate, in particolare, dalla FEH e dalla FES.

    7        Il 1° ottobre 2002 il gruppo Fuji ha trasferito le proprie attività in materia di GIS alla Japan AE Power Systems Corp. (in prosieguo: la «JAEPS»), una società comune della quale detto gruppo detiene il 30% del capitale sociale e di cui la Hitachi Ltd e la Meidensha Corp. detengono le quote restanti, ossia rispettivamente il 50% e il 20%.

    3.     Procedimento amministrativo

    8        Il 3 marzo 2004 la società ABB Ltd denunciava alla Commissione l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nel settore dei progetti delle GIS e presentava una richiesta orale di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

    9        Le pratiche denunciate dalla ABB consistevano in un coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di GIS che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote di mercato e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di GIS a produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gara («bid ridding») per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori, la fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS che non erano assegnati, la risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

    10      La richiesta orale di immunità dalle ammende presentata dalla ABB veniva integrata, il 7 maggio 2004, con osservazioni orali e prove documentali. Il 25 aprile 2004 la Commissione concedeva alla ABB un’immunità condizionale.

    11      Sulla base delle dichiarazioni della ABB la Commissione avviava un’indagine e, in date 11 e 12 maggio 2004, svolgeva accertamenti presso i locali di diverse società attive nel settore delle GIS.

    12      Tra il 14 e il 25 maggio 2004 il gruppo Areva cooperava con la Commissione e le forniva, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, diverse prove documentali ed informazioni.

    13      Il 30 luglio 2004 il gruppo di cui la VA Technologie AG era la società controllante (in prosieguo: il «gruppo VA Tech») cooperava con la Commissione e le forniva, a titolo della comunicazione sulla cooperazione, diverse prove documentali e informazioni.

    14      A decorrere dal 9 settembre 2004 anche i rappresentanti del gruppo Hitachi o della JAEPS cooperavano con la Commissione e le fornivano, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, diverse prove documentali e informazioni.

    15      Il 4 ottobre 2004 la FEH e la FES rispondevano ad una richiesta di informazioni loro rivolta dalla Commissione ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1) (in prosieguo: la «risposta del 4 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni»). In pari data la ABB rispondeva a sua volta ad una richiesta di informazioni della Commissione.

    16      Il 4 novembre 2004 la Mitsubishi Electric System Corp. (in prosieguo: la «Melco») presentava alla Commissione una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione in relazione al suo «resoconto della propria partecipazione a taluni accordi concernenti il mercato [dei progetti di] GIS».

    17      Il 5 novembre 2004 il gruppo Areva rispondeva ad una richiesta di informazioni della Commissione.

    18      Il 20 aprile 2006 la Commissione adottava una comunicazione degli addebiti che, oltre alla FEH e alla FES, veniva inviata alla ABB, alla Alstom, società per azioni, alla Areva, società per azioni, alla Areva T & D AG, alla Areva T & D Holding SA e alla Areva T & D SA (in prosieguo, congiuntamente, le «società del gruppo Areva»), alla Hitachi e alla Hitachi Europe Ltd (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Hitachi»), alla JAEPS, alla Melco, alla Nuova Magrini Galileo SpA, alla Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider»), alla Siemens AG, alla Toshiba Corp. nonché a cinque società del gruppo VA Tech, tra cui la VA Technologie.

    19      Il 30 giugno 2006 la FEH e la FES inviavano alla Commissione, entro il termine impartito, le loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti. In allegato a tale risposta esse producevano dichiarazioni o documenti di cui chiedevano un trattamento confidenziale. La ABB, la Alstom, le società del gruppo Areva, le società del gruppo Hitachi o la JAEPS, la Melco, la Schneider, la Siemens AG Österreich, la Siemens e la Toshiba rispondevano a loro volta, per iscritto, alla comunicazione degli addebiti entro i termini impartiti.

    20      Con lettera del 12 luglio 2006 la FEH e la FES collaboravano con la Commissione e le fornivano diverse prove documentali e informazioni, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione.

    21      Il 14 luglio 2006 la ABB trasmetteva alla Commissione un «supplemento [di] risposta alla comunicazione degli addebiti».

    22      Il 18 e il 19 luglio 2006 la Commissione procedeva all’audizione delle società destinatarie della comunicazione degli addebiti.

    23      Il 25 agosto 2006 la Commissione metteva a disposizione delle parti, affinché potessero commentarli, alcuni estratti della versione non confidenziale della risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, la domanda della FEH e della FES, del 12 luglio 2006, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, il supplemento di risposta della ABB alla comunicazione degli addebiti e documenti complementari.

    24      L’11 settembre 2006 la FEH e la FES presentavano le loro osservazioni sul supplemento di risposta della ABB alla comunicazione degli addebiti.

    25      Con lettera del 29 settembre 2006 la FEH e la FES fornivano alla Commissione una nuova testimonianza proveniente da uno dei loro ex dipendenti, il sig. M. H.

    26      Con lettera del 10 novembre 2006 la FEH e la FES trasmettevano alla Commissione le loro considerazioni in merito alle osservazioni relative al «management» della JAEPS che le erano state comunicate dalle società del gruppo Hitachi o dalla JAEPS con lettera del 29 settembre 2006.

    27      Con lettera del 14 novembre 2006 la Commissione chiedeva alla FEH e alla FES di presentare osservazioni complementari in merito a vari elementi di prova che ritenevano pertinenti ai fini della decisione finale. La FEH e la FES rispondevano con lettera del 21 novembre 2006.

    4.     Decisione impugnata

    28      Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2008 (GU C 5, pag. 7). La decisione è stata notificata alla FEH e alla FES il 9 febbraio 2007.

    29      Oltre alla FEH e alla FES, la decisione impugnata è stata indirizzata alla ABB, alla Alstom, alle società del gruppo Areva, alle società del gruppo Hitachi e alle società JAEPS, Melco, Nuova Magrini Galileo, Schneider, Siemens, Siemens AG Österreich, Siemens Transmission & Distribution Ltd (in prosieguo: la «Reyrolle»), Siemens Transmission & Distribution SA, Toshiba e VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

    30      Ai punti 113-123 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano coordinato l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale, ad eccezione di taluni mercati, in base a regole concordate, volte segnatamente a rispettare quote che riflettevano in ampia misura il valore delle loro quote di mercato storiche. Essa ha precisato che l’attribuzione dei progetti di GIS era effettuata sulla base di una quota globale «giapponese» e di una quota globale «europea», le quali dovevano essere in seguito ripartite, rispettivamente, tra i produttori giapponesi e tra quelli europei. Un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») stabiliva norme che consentivano di assegnare i progetti di GIS ora ai produttori giapponesi, ora ai produttori europei, e di imputare il loro valore alla rispettiva quota. Ai punti 124‑132 della decisione impugnata, poi, la Commissione ha precisato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano raggiunto un accordo orale (in prosieguo: l’«intesa comune») in base al quale i progetti di GIS in Giappone, da un lato, e nei territori dei membri europei dell’intesa, dall’altro – definiti congiuntamente i «paesi d’origine» dei progetti di GIS – erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei dell’intesa. I progetti di GIS nei «paesi d’origine» non costituivano oggetto di scambi di informazioni tra i due gruppi e non erano imputati alle rispettive quote.

    31      L’accordo GQ prevedeva altresì norme per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento del cartello tra i due gruppi di produttori, il quale era assicurato in particolare dai segretari di detti gruppi, per la manipolazione delle procedure di gara in questione e per la fissazione dei prezzi dei progetti di GIS che non potevano essere assegnati. A termini del suo allegato 2, l’accordo GQ si applicava al mondo intero, eccezion fatta per Stati Uniti, Canada, Giappone e 17 paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, in forza dell’intesa comune, i progetti di GIS nei paesi europei diversi dai «paesi d’origine» erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti di GIS in Europa.

    32      Secondo la Commissione, la ripartizione dei progetti di GIS tra i produttori europei era disciplinata da un accordo firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988 e intitolato «E‑Group Operation Agreement for GQ Agreement» (in prosieguo: l’«accordo EQ»). L’assegnazione dei progetti di GIS in Europa avrebbe seguito le stesse regole e procedure applicabili all’assegnazione dei progetti di GIS in altri paesi. In particolare, anche i progetti di GIS in Europa dovevano essere notificati, elencati, ripartiti, gestiti oppure attribuiti ad un prezzo minimo.

    33      Al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, nell’accordo GQ e nell’accordo EQ, nonché ai fini dell’organizzazione e del funzionamento dell’intesa, i singoli membri dell’intesa erano identificati da un codice, composto da cifre per i membri europei e da lettere per i membri giapponesi.

    34      All’art. 1, lett. g), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la FEH aveva violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei progetti di GIS nel SEE nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004, e, all’art. 1, lett. h), della decisione impugnata, che la FES aveva partecipato all’infrazione nello stesso periodo. Inoltre, all’art. 1, lett. k), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la JAEPS aveva partecipato alla medesima infrazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

    35      Per le infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, alla FEH e alla FES è stata inflitta, all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, un’ammenda di EUR 2 400 000 da pagare in solido e, all’art. 2, lett. f), della medesima decisione, un’ammenda di EUR 1 350 000 da pagare in solido con la JAEPS e la Hitachi.

     Procedimento e conclusioni delle parti

    36      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2007, la FEH e la FES hanno proposto il presente ricorso. In quest’ultimo esse hanno indicato in particolare che l’atto introduttivo, i suoi allegati e i documenti depositati in cancelleria contenevano informazioni riservate, che dovevano ricevere un trattamento confidenziale nei confronti dei terzi.

    37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto alle parti alcuni quesiti e una richiesta di produzione di documenti. Esse hanno risposto entro i termini impartiti.

    38      Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2010, la FEH e la FES hanno esposto varie osservazioni sulla relazione d’udienza che era stata loro comunicata l’11 gennaio 2010, concernenti il momento in cui esse avevano trasferito le loro attività in materia di GIS alla JAEPS e a quello in cui avevano acquisito una partecipazione nella JAEPS.

    39      All’udienza del 9 febbraio 2010 sono stati ascoltati gli argomenti delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale. In particolare, la FEH e la FES hanno precisato che, con le loro osservazioni sulla relazione d’udienza, esse non intendevano presentare incidentalmente al Tribunale un motivo concernente errori di fatto che inficiavano la decisione impugnata, nella parte in cui imputava alla FES, in qualità di società controllante della JAEPS, la partecipazione di quest’ultima all’infrazione attraverso le attività in materia di GIS nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. In udienza, il Tribunale ha adottato una nuova misura di organizzazione del procedimento invitando la FEH e la FES a precisare l’oggetto della domanda di trattamento confidenziale formulata nel ricorso (v. supra, punto 36). Le osservazioni della FEH e della FES e la misura di organizzazione del procedimento sopra citate sono state verbalizzate all’udienza. Con lettera del 23 febbraio 2010 la FEH e la FES hanno precisato l’oggetto della loro domanda di trattamento confidenziale entro il termine impartito.

    40      La fase orale del procedimento si è conclusa il 3 marzo 2010.

    41      Con ordinanza 25 novembre 2010 il Tribunale ha riaperto la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha rivolto nuovi quesiti alle parti. Queste ultime sono state invitate, in particolare, ad indicare quali conseguenze traessero nella presente causa dai punti 87‑92 della sentenza della Corte 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, Knauf Gips/Commissione (Racc. pag. I‑6375). Le parti hanno risposto ai quesiti del Tribunale nei termini impartiti.

    42      La fase orale del procedimento si è conclusa il 10 gennaio 2011.

    43      Con lettera del 22 giugno 2011, corredata di documenti giustificativi, il rappresentante della FEH e della FES ha comunicato al Tribunale che, a decorrere dal 1° aprile 2011, la FES aveva cessato di esistere conseguentemente al suo assorbimento da parte della FEH, la quale aveva a sua volta modificato la propria denominazione sociale divenendo Fuji Electric Co. Ltd (in prosieguo: «la ricorrente»). Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 29 giugno 2011, tale lettera è stata versata agli atti; la Commissione ne è stata informata.

    44      La ricorrente, già denominata FEH e succeduta alla FES, conclude che il Tribunale voglia:

    –        annullare l’art. 1, lett. g), della decisione impugnata, nella parte in cui indica che l’infrazione imputata alla FEH è proseguita dopo il settembre 2000;

    –        annullare l’art. 1, lett. h), della decisione impugnata;

    –        annullare l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara la FES responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta;

    –        annullare l’art. 2, lett. f), della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara la FEH e la FES responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta;

    –        ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla FEH e alla FES;

    –        condannare la Commissione alle spese.

    45      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    –        respingere il ricorso in quanto infondato;

    –        condannare la ricorrente alle spese.

     In diritto

    46      Benché la FEH e la FES avessero proposto congiuntamente il presente ricorso, i loro interessi nell’ambito dello stesso non erano identici e coincidevano solo in parte, come emerge dai punti del ricorso che riassumono l’oggetto della controversia in esame. Tuttavia, dal 1° aprile 2011 gli interessi della FEH e quelli della FES si confondono nella persona della ricorrente.

    47      Nella presente causa la ricorrente chiede, sostanzialmente, l’annullamento dell’art. 1, lett. g), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione dichiara la FEH personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002, e dell’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione condanna la FEH, per tale motivo, al pagamento di un’ammenda di EUR 2 400 000, in solido con la FES. A sostegno di tale capo delle sue conclusioni, la ricorrente deduce tre motivi principali, concernenti rispettivamente errori manifesti di valutazione e una violazione del diritto ad un processo equo nonché del principio della presunzione di innocenza, una violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova e una violazione del principio di parità di trattamento.

    48      Inoltre, la ricorrente chiede l’annullamento dell’art. 1, lett. h), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione dichiara la FES personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004, e dell’art. 2, lett. d) e f), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione condanna la FES, per tale motivo, al pagamento di un’ammenda di EUR 2 400 000, in solido con la FEH, nonché al pagamento di un’ammenda di EUR 1 350 000, in solido con la FEH, la JAEPS e la Hitachi. A sostegno di tale capo delle sue conclusioni, la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nell’ambito di un quarto motivo.

    49      La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento dell’art. 2, lett. f), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione si è basata sulla dichiarazione secondo cui la FEH e la FES potevano essere considerate personalmente responsabili della partecipazione della JAEPS all’infrazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004, nonché nella parte in cui ha loro inflitto, per tale motivo, un’ammenda di EUR 1 350 000, da pagare in solido con la JAEPS e la Hitachi. A sostegno di tale capo delle sue conclusioni, la ricorrente invoca errori manifesti di valutazione nell’ambito di un quarto e di un quinto motivo.

    50      La ricorrente chiede infine la riduzione delle ammende inflitte alla FEH e alla FES all’art. 2, lett. d) e f), della decisione impugnata. A sostegno di tale capo delle sue conclusioni, la ricorrente sviluppa un argomento nell’ambito di un sesto motivo.

    1.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

    51      A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, la ricorrente solleva cinque motivi.

    52      Nell’ambito dei primi tre motivi la ricorrente sostiene, sostanzialmente, che gli artt. 1, lett. g), e 2, lett. d), della decisione impugnata devono essere annullati nella parte in cui la Commissione ha dichiarato o si è basata sulla dichiarazione che la FES ha violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, data in cui il gruppo Fuji ha trasferito le sue attività in materia di GIS alla JAEPS. Il primo motivo verte sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e violato il diritto a un processo equo, il principio della presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo, concludendo nella decisione impugnata che la FEH aveva continuato a partecipare all’intesa risultante dall’accordo GQ dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. Il secondo motivo verte sul fatto che la Commissione avrebbe violato le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova. Il terzo motivo verte sul fatto che la Commissione avrebbe commesso una violazione del principio di parità di trattamento.

    53      Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente afferma che gli artt. 1, lett. h), e 2, lett. d) e f), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione dichiara la FES responsabile in solido del pagamento delle ammende inflitte, devono essere annullati, poiché si basano su una valutazione manifestamente erronea dei fatti del caso di specie, secondo la quale la FES può essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004.

    54      Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente sostiene che l’art. 2, lett. f), della decisione impugnata dev’essere annullato nella parte in cui si basa su una valutazione manifestamente erronea dei fatti del caso di specie, secondo la quale la FEH e la FES possono essere considerate, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, personalmente e solidalmente responsabili, insieme alla Hitachi e alla JAEPS, dell’infrazione per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

     Osservazioni preliminari sulle imprese coinvolte nell’infrazione constatata all’art. 1, lett. g) e h), della decisione impugnata e sulla responsabilità in cui la FEH e la FES sono incorse per tale motivo

    55      Prima di esaminare i primi cinque motivi della ricorrente, occorre precisare quali siano le imprese la cui partecipazione all’infrazione è stata imputata alla FEH e alla FES all’art. 1, lett. g) e h), della decisione impugnata.

    56      A tal riguardo, si deve rammentare che le norme in materia di concorrenza sono rivolte alle «imprese» e che, in tale contesto, la nozione di impresa deve essere intesa nel senso che si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’infrazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau, Racc. pag. 2999, punto 11; sentenze del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑234/95, DSG/Commissione, Racc. pag. II‑2603, punto 124, e 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/Commissione, Racc. pag. II‑3319, punto 85). L’art. 81, n. 1, CE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche ognuna delle quali costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dalla stessa disposizione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II‑1623, punto 235, e 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 311).

    57      Tuttavia, per la loro applicazione ed esecuzione, le decisioni prese ai sensi dell’art. 81 CE devono essere rivolte ad entità dotate di personalità giuridica (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punto 978, e 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 59). Pertanto, quando la Commissione adotta una decisione in applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, che possono essere considerate responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione (v., in tal senso, sentenza Hydrotherm Gerätebau, cit. al punto 56 supra, punto 11).

    58      Conformemente al principio della responsabilità personale (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. pag. 619, punti 131-141; 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, punto 39; v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ETI e a., cit., Racc. pag. I‑10896, paragrafi 71 e segg.), secondo cui una persona può rispondere solamente dei propri atti (conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa Commissione/Anic Partecipazioni, cit., Racc. pag. I‑4130, paragrafo 74), la responsabilità per l’impresa che ha partecipato all’infrazione incombe, in linea di principio, alla persona che dirigeva la medesima al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, l’impresa era posta sotto la responsabilità o la direzione di terzi (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. I‑10101, punto 27, e causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 37; v. anche, nel medesimo senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punto 79).

    59      Secondo la giurisprudenza, quando più persone possono essere considerate personalmente responsabili della partecipazione ad un’infrazione di una sola ed unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, esse devono essere considerate responsabili in solido di detta infrazione (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 41, e 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä‑Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punti 33 e 34; sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, punti 54, 524 e 525; 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 62, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 57 supra, punti 57‑62). Risulta, inoltre, da tali sentenze che possono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione di una sola ed unica impresa ad un’infrazione la persona sotto la responsabilità o la direzione della quale l’impresa era direttamente posta al momento dell’infrazione e la persona che, per il fatto di esercitare effettivamente un potere di controllo sulla prima e di determinarne il comportamento sul mercato, dirigeva indirettamente tale impresa nel momento in cui l’infrazione è stata commessa (v. anche, nel medesimo senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punti 40, 43 e 44). Di conseguenza, la giurisprudenza citata al punto 58 supra deve essere interpretata nel senso che riguarda tanto la responsabilità personale della persona che dirigeva direttamente l’impresa al momento dell’infrazione, quanto la responsabilità personale di chi, alla stessa epoca, la dirigeva indirettamente.

    60      La giurisprudenza citata supra ai punti 56‑59 è applicabile, per analogia, all’art. 53 dell’accordo SEE e alle decisioni della Commissione adottate in applicazione di tale articolo.

    61      Dalla decisione impugnata e, in particolare, dalla descrizione contenuta nei punti 5‑87 del «settore interessato dal procedimento» nonché, nei punti 28‑44 e 482, delle «imprese interessate dal procedimento» o del «trattamento differenziato» riservato a queste ultime risulta che la Commissione ha segnatamente identificato, tra le imprese che hanno partecipato all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, da un lato, l’organizzazione unitaria degli elementi personali, materiali e immateriali che esercitava le attività in materia di GIS del gruppo Fuji nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002 (in prosieguo: la «prima impresa interessata») e, dall’altro, l’organizzazione unitaria degli elementi personali, materiali e immateriali che esercitava le attività in materia di GIS del gruppo Fuji, della Hitachi e della Meidensha trasferite alla JAEPS nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004 (in prosieguo: la «seconda impresa interessata»).

    62      Inoltre, dal punto 379 della decisione impugnata risulta che la FEH e la FES sono state considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002. Dai punti 32, 33 e 373 della decisione impugnata si evince che la responsabilità in cui sono incorse per tale motivo la FEH e la FES deriva dal fatto che queste ultime, «tra altre», «guidavano» o «dirigevano» la prima impresa interessata durante il medesimo periodo ed erano quindi direttamente implicate nella partecipazione di tale impresa all’infrazione.

    63      Risulta, poi, dal punto 380 della decisione impugnata che la FEH e la FES sono state considerate personalmente e solidalmente responsabili, insieme alla Hitachi e alla JAEPS, della partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004. Inoltre, risulta in particolare dai punti 380, 385 e 402 della decisione impugnata che la responsabilità in cui sono incorse la FEH e la FES per tale motivo deriva unicamente dal fatto che esse avevano determinato, insieme alla Hitachi, il comportamento sul mercato della JAEPS, loro controllata comune sotto la cui responsabilità era posta direttamente la seconda impresa interessata, e che esse erano quindi indirettamente implicate nella partecipazione di tale impresa all’infrazione, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS.

    64      I primi cinque motivi della ricorrente vanno esaminati alla luce delle suesposte considerazioni. Per ragioni di opportunità e di economia processuale, occorre esaminare congiuntamente i primi due motivi, concernenti errori manifesti di valutazione e una violazione del diritto ad un processo equo, del principio della presunzione di innocenza e del principio in dubio pro reo, nonché una violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova.

     Sul primo e il secondo motivo, concernenti errori manifesti di valutazione e una violazione del diritto a un processo equo, del principio della presunzione di innocenza e del principio in dubio pro reo, nonché una violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova

     Argomenti delle parti

    65      Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione, sostanzialmente, di avere commesso vari errori manifesti di valutazione e di avere violato le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova, laddove, all’art. 1, lett. g), della decisione impugnata, essa ha considerato la FEH personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, data in cui il gruppo Fuji ha trasferito le sue attività in materia di GIS alla JAEPS, e laddove, all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, ha condannato la FEH, per tale motivo, al pagamento di un’ammenda di EUR 2 400 000, in solido con la FES. La Commissione non avrebbe dimostrato in modo giuridicamente valido, come le spetterebbe, che la prima impresa interessata abbia continuato a partecipare all’«intesa risultante dall’accordo GQ», che è proseguita dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. Inoltre, il ragionamento della Commissione sarebbe, a tal riguardo, viziato da vari errori manifesti di valutazione degli elementi di prova.

    66      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del primo e del secondo motivo.

     Giudizio del Tribunale

    67      Prima di procedere all’analisi nel merito del primo e del secondo motivo, occorre identificare l’oggetto preciso della contestazione sottesa a tali motivi nonché i punti della decisione impugnata interessati da detta contestazione, e rammentare le regole applicabili alla prova di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE nonché alla prova della partecipazione di un’impresa a tale infrazione.

    –       Sull’oggetto preciso della contestazione sottesa al primo e al secondo motivo

    68      Nella specie, la ricorrente non contesta né la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il settembre 2000, né la responsabilità in cui la FEH è incorsa personalmente a motivo di tale partecipazione. Peraltro, essa non nega che la FEH abbia diretto, insieme ad altre società, la prima impresa interessata nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002.

    69      Inoltre, la ricorrente, pur preoccupandosi di distinguere l’«intesa risultante dall’accordo GQ», che sarebbe terminata a seguito del ritiro della Siemens e della Hitachi, dall’«intesa risultante dal nuovo piano», che sarebbe iniziata alla metà del 2002, tuttavia non sviluppa specifici motivi o argomenti contro le valutazioni della Commissione contenute nei punti 2, 3, 248 e 270‑299 della decisione impugnata, secondo le quali i vari accordi e le varie pratiche concordate succedutisi dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004 erano solo diverse manifestazioni di un piano unico e comune. Pertanto, non si può ritenere che essa abbia validamente messo in discussione tali valutazioni e, quindi, contestato il carattere unico e continuato dell’infrazione nell’ambito del primo e del secondo motivo.

    70      Infine, la ricorrente non nega che la seconda impresa interessata abbia partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004. Essa contesta solo che la FEH abbia potuto incorrere in una qualsiasi responsabilità e, pertanto, il fatto che le sia stata inflitta un’ammenda per tale motivo, poiché essa non aveva determinato il comportamento sul mercato della JAEPS e, di conseguenza, non era implicata, nella sua qualità di società controllante della JAEPS, nella partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione (v. infra, punti 173 e segg.).

    71      Per contro, la ricorrente addebita alla Commissione di avere valutato erroneamente gli elementi di prova che le erano stati presentati e di avere violato il diritto a un processo equo, il principio della presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo, nonché di avere violato le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova, ritenendo che l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata sia proseguita nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002 e che la prima impresa interessata abbia continuato a parteciparvi, cosa di cui la FEH poteva essere considerata personalmente responsabile in ragione del potere direttivo che esercitava su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione. Secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe dimostrato nella decisione impugnata, come le spettava, in modo giuridicamente valido e senza commettere errori manifesti di valutazione degli elementi di prova, che la prima impresa interessata avesse continuato a partecipare, sotto la direzione della FEH, all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, che sarebbe proseguita nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

    72      La Commissione sostiene che, nelle circostanze del caso di specie, spettava alle società del gruppo Fuji dimostrare che la prima impresa interessata avesse cessato di partecipare all’infrazione nel periodo in questione.

    73      Alla luce degli argomenti delle parti, si deve esaminare se la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido, nella decisione impugnata, che l’infrazione era proseguita, con la partecipazione della prima impresa interessata, nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    –       Sui punti della decisione impugnata interessati dalla contestazione sottesa al primo e al secondo motivo

    74      Le valutazioni della Commissione relative, da un lato, alla continuazione dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002 e, dall’altro, alla partecipazione della prima impresa interessata a detta infrazione nel medesimo periodo sono le seguenti.

    75      Al punto 323 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che gli accordi e/o le pratiche concordate tra i produttori di progetti di GIS erano durati dal 15 aprile 1988, quanto meno, all’11 maggio 2004. Infatti, è evidente che il riferimento, contenuto in detto punto, al «1998» anziché al «1988» costituisce un mero errore materiale, che dev’essere rettificato.

    76      Ai punti 324, 326 e 373 della decisione impugnata essa ha indicato che la FEH e la FES avevano partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988, data di adozione e di entrata in vigore degli accordi GQ ed EQ, e l’11 maggio 2004, data dell’ultima riunione di lavoro dei membri dell’intesa, che è stata bruscamente interrotta dalle ispezioni della Commissione. Infatti, è evidente che il riferimento, contenuto nel punto 324 della decisione impugnata, al «1998» anziché al «1988» costituisce un mero errore materiale, che dev’essere rettificato.

    77      Ai punti 177-216 della decisione impugnata, la Commissione ha presentato una «cronistoria dell’evoluzione del cartello». In tale contesto, ai punti 178 e 179 della decisione impugnata essa ha rilevato quanto segue:

    «(178) Siemens ha smesso di partecipare alle riunioni del cartello nel settembre 1999, seguita da Hitachi e Schneider/VA Tech nel 2000. L’assenza di Siemens è stata particolarmente destabilizzante dal punto di vista europeo, poiché la società aveva svolto il ruolo di segreteria del gruppo “Europa” dal 1988 ed era il principale attore sul mercato europeo e al di fuori dell’Europa. Tuttavia, il cartello ha portato avanti le sue attività e [Alstom] è subentrata come segreteria E. La riduzione del numero dei membri rispetto al 1988 ha permesso di semplificare gli aspetti logistici, rendendo superflua la presenza di una struttura complessa.

    (179) Nel 2002 Siemens, Hitachi e VA Tech hanno riaderito al cartello. (…)».

    78      Ai punti 270‑299 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato i motivi per i quali riteneva che, «nella specie, l’insieme degli accordi presenta[sse] le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata». Al punto 279 della decisione impugnata essa ha indicato in particolare che «[a]lcuni membri dell’intesa hanno sostenuto che l’intesa si è evoluta e ha cambiato natura a partire dal 2002, e che pertanto occorre[va] distinguere due diverse infrazioni, in luogo di un’infrazione unica e continuata». Tuttavia, ai punti 279‑299 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto gli elementi che, a suo parere, dimostravano che i vari accordi e le varie pratiche concordate succedutisi dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004 erano solo diverse manifestazioni di un piano unico e comune e ha precisato che sarebbe stato artificioso suddividere un tale comportamento ininterrotto, caratterizzato da un unico obiettivo, in più infrazioni distinte.

    79      Al punto 284 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:

    «ABB ha fornito una spiegazione delle pratiche descritte coerente con i fatti e i documenti versati gli atti, compresi gli accordi scritti. Le dichiarazioni effettuate da tali imprese, secondo le quali vi sarebbero state due infrazioni successive, divergono notevolmente quanto alla data di cessazione della prima [v. infra, punto 290]. Tali dichiarazioni contraddittorie si discostano quindi dalle prove documentali raccolte durante gli accertamenti. Da un’analisi più approfondita emerge che tali dichiarazioni contraddittorie costituiscono in realtà mere affermazioni (nessuna delle quali contemporanea ai fatti) non sostenute da alcuna prova contemporanea ai fatti o decisiva da cui risulti che l’intesa [sui progetti di] GIS sia cessata ad una delle date indicate. Esse non costituiscono prove fattuali, bensì valutazioni dei fatti proposte dalle parti o deduzioni di testimoni che figurano in documenti elaborati su richiesta degli avvocati ai fini della difesa delle società interessate dal presente procedimento. Le parti tendono a presentare le date in cui ritengono che il cartello abbia funzionato meno efficacemente come le date in cui si dovrebbe ritenere che l’intesa sia di fatto cessata».

    80      Il punto 290 della decisione impugnata indica inoltre quanto segue:

    «La Commissione non può basarsi sulle osservazioni formulate [dalle società del gruppo] [Areva], [da] Melco, [dalle società del gruppo] Hitachi [o da] JAEPS e [da] Toshiba riguardo alle rispettive dichiarazioni in base alle quali l’intesa avrebbe cessato di esistere per la prima volta nel corso del 1997 ([società del gruppo] Areva [nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, v. supra, punto 12]) o nel settembre del 1999 (Melco [nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti] e Toshiba [nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti]) o nel corso del 1999 dopo il ritiro di Siemens ([società del gruppo] Hitachi [o] JAEPS [nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti]) o durante o poco prima o dopo il settembre 2000 ([FEH e FES nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti]). Esse non sono attendibili su questo punto perché: a) si contraddicono a vicenda; b) come si è già rilevato, sono in contrasto con le prove contenute nel fascicolo; Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA Tech e Magrini/Schneider (entrambe sono diventate successivamente VAS e quindi VA Tech) hanno continuato a partecipare alle riunioni e ai contatti multilaterali nel 2000 e/o nel 2001 (vedi infra, punti 191-198); e c) sono ambigue e incerte».

    81      Ai punti 191-198 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto gli elementi di prova, prodotti dalla ABB o dalle società del gruppo Fuji, che dimostravano, a suo avviso, che l’intesa fosse continuata dopo il ritiro della Siemens, nel settembre 1999, seguita dalla Hitachi e dalla «Schneider/VA Tech», nel 2000, e prima del loro progressivo rientro, a partire da marzo 2002. Anzitutto, la Commissione si è riferita, ai punti 191-196 della decisione impugnata, a documenti allegati dalla ABB alla sua richiesta di immunità (v. punto 8 supra), ossia una serie di fax intercorsi, dal 18 dicembre 2000 al 22 gennaio 2001, tra la ABB, la Melco e la Alstom a proposito di riunioni e di attribuzioni di progetti di GIS. In seguito, al punto 197 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato un documento allegato dalla ABB alla sua richiesta di immunità contenente un elenco delle «riunioni di comitato» programmate per una parte del 2000-2001 e datato 12 maggio 2000. Da tale elenco risulterebbe che a queste riunioni avevano partecipato le società Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco e Toshiba, ma non la Siemens e la «JAEPS (Hitachi)», il che concorda con quanto dichiarato dalla ABB nella sua risposta del 4 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni della Commissione (v. punto 15 supra), «secondo cui in quel periodo le due imprese non hanno preso parte al cartello». Infine, al punto 198 della decisione impugnata, la Commissione ha invocato una serie di documenti forniti dalla FEH e dalla FES, nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, e dalla ABB, in un’integrazione, datata 7 maggio 2004, della propria richiesta di immunità (v. punto 10 supra), che danno atto degli accordi conclusi tra i membri dell’intesa riguardo ad otto progetti di GIS registrati, in seno all’intesa, sotto i numeri [riservato] (1), i quali dimostravano come l’intesa fosse stata attiva per tutto quel periodo.

    82      La Commissione ha inoltre rilevato, ai punti 372 e segg. della decisione impugnata, che la prima impresa interessata aveva continuato a partecipare all’intesa dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. A tale proposito, nella decisione impugnata si afferma quanto segue:

    «(372) Per imputare la responsabilità alle entità giuridiche appropriate all’interno [del gruppo] Fuji, occorre distinguere due periodi: prima e dopo il trasferimento delle attività [in materia di] GIS [del gruppo] Fuji a JAEPS in data 1° ottobre 2002.

    (373) [FEH] e [FES] hanno partecipato al comportamento collusivo descritto nella presente decisione quanto meno dal 15 aprile 1988 (data in cui Fuji ha aderito all’accordo GQ) al 30 settembre 2002 (le attività [in materia di] GIS [del gruppo] Fuji sono state trasferite a JAEPS il 1° ottobre 2002). [FEH] detiene il 100% del capitale di [FES].

    Argomenti di Fuji

    (374) Fuji ammette di avere partecipato all’intesa descritta nella comunicazione degli addebiti tra il 1988 e il settembre 2000, ma non oltre. La partecipazione di Fuji all’intesa sarebbe cessata “al più tardi durante o poco prima o dopo il settembre 2000. Fuji non ha mai partecipato al nuovo piano” in quanto non avrebbe successivamente partecipato alle riunioni congiunte con i fornitori europei e non avrebbe neppure continuato a scambiare informazioni.

    (375) Fuji sostiene che, sebbene alcuni progetti di accordi [da essa] forniti (v. punto 198) “siano validi, secondo il loro contenuto letterale, al di là di tale data (settembre 2000), Fuji non sarebbe stata in grado di agire in base agli stessi dopo il settembre 2000, poiché tutte le ‘date di scadenza delle gare d’appalto risalivano a molti mesi prima’. Inoltre, Fuji aveva compreso che gli accordi precedenti connessi all’accordo GQ non erano più vincolanti per i membri dell’intesa; Fuji non si è aggiudicata nessuna delle gare d’appalto elencate e quindi non ha tratto vantaggio da nessuno degli accordi”.

    Valutazioni della Commissione

    (376) Poiché Fuji non era membro del comitato “Europa/Giappone”, non si poteva presumere che essa si incontrasse con i produttori europei né a livello dirigenziale, né a livello dei gruppi di lavoro, ma solo in occasione delle riunioni annuali. Peraltro, le riunioni annuali non avevano un ruolo fondamentale nell’attuazione pratica dell’intesa, come Fuji ha implicitamente confermato ammettendo di avere partecipato all’intesa anche nel 2000 (anno in cui non ha avuto luogo alcuna riunione annuale).

    (377) La dichiarazione di Fuji secondo cui essa si sarebbe ritirata dall’intesa poco prima o poco dopo il settembre 2000 non è stata confermata da nessuna delle altre parti interessate dal procedimento, sebbene tale informazione sia stata loro comunicata affinché potessero commentarla. La dichiarazione di Fuji è peraltro poco chiara, poiché essa afferma sia che detto ritiro dall’intesa è avvenuto “durante o poco prima o dopo il settembre 2000”, sia, in altri punti del medesimo documento, “al più tardi nel settembre 2000”. Fuji ha inoltre dichiarato che “l’ultima scheda di accordo ricevuta dal [sig. Oz.] era datata 28 settembre 2000” e che “Fuji non ha continuato a comunicare con il cartello dell’accordo GQ dopo tale data”. Ciò significa che si presumeva che Fuji presentasse un’offerta “adattata” ad un cliente per creare l’impressione di una certa concorrenza intorno al progetto, ma essa non fornisce alcuna prova del fatto che avrebbe abbandonato il progetto o presentato un’offerta in condizioni concorrenziali. Inoltre, secondo quanto affermato dal [sig. I. H.], Fuji avrebbe abbandonato l’intesa “poco dopo Siemens”, ma è stato dimostrato che Siemens si è ritirata nel settembre 1999. Tale dichiarazione non è neppure confermata da indizi o prove versati agli atti che consentano di affermare che essa ha pubblicamente preso le distanze dall’intesa nel settembre 2000.

    (378) Infine, quand’anche la Commissione dovesse riconoscere la mancanza di nuovi scambi del cartello con Fuji fino alla creazione di JAEPS, essa deve anche tenere conto del fatto che le informazioni già scambiate non potevano essere ignorate da Fuji nelle sue attività commerciali e che gli accordi già conclusi erano ancora in vigore. Dalle prove versate agli atti, e in particolare dalle informazioni fornite da Fuji, risulta che quest’ultima partecipava ad alcuni accordi indicati al punto 198, la cui validità si estendeva oltre il settembre 2000 e la cui inosservanza veniva sanzionata. Sebbene la Commissione abbia dato a Fuji la possibilità di presentare osservazioni e di fornire prove supplementari per contestare tali conclusioni, Fuji non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare che essa si fosse ritirata dagli accordi, che li avesse effettivamente contestati o che non li avesse rispettati. Al contrario, il fatto che tutte le “date di scadenza delle gare d’appalto risali[ssero] a vari mesi prima”, come sostenuto da Fuji, non fa che rafforzare la conclusione secondo cui gli accordi erano già stati adottati ed erano entrati in vigore. Inoltre, il fatto che Fuji in definitiva non si sia aggiudicata gli appalti (altro elemento addotto senza prove a sostegno) non inficia le suddette conclusioni. In primo luogo, perché Fuji ha partecipato a tutti gli accordi elencati, ma non [ne] era l’organizzatrice né, necessariamente, la beneficiaria. La sua menzione nell’elenco significava che essa doveva presentare le offerte, ma non necessariamente essere il candidato selezionato. In secondo luogo, perché quand’anche essa fosse stata il candidato selezionato dai membri dell’intesa (cosa che Fuji non ha sostenuto né dimostrato), non vi sarebbe comunque stata alcuna garanzia assoluta che essa si sarebbe in definitiva aggiudicata l’appalto, dato che avrebbero potuto ottenerlo altri offerenti non facenti parte dell’intesa.

    (379) Per i motivi esposti ai punti 334 e 373, [FEH] e [FES] devono essere considerate responsabili in solido della partecipazione di Fuji all’infrazione tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002».

    –       Sulle regole applicabili alla prova di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE e alla prova della partecipazione di un’impresa a tale infrazione

    83      Poiché le parti sono in disaccordo quanto alla ripartizione tra loro dell’onere della prova e, più in generale, alla questione del rispetto o meno, nella specie, delle regole applicabili alla prova di una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE e alla prova della partecipazione di un’impresa a tale violazione, occorre anzitutto rammentare le norme applicabili in materia.

    84      Secondo una costante giurisprudenza in materia di onere della prova, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione, e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 50; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 78). La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE; l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit., punto 51).

    85      Tale ripartizione dell’onere della prova è però suscettibile di variazione, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 53).

    86      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati dalla Commissione, nel diritto della concorrenza prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 63; sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 273). Poiché il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali nonché le sanzioni che possono colpire gli autori della violazione sono noti, in effetti è normale che le attività che tali pratiche e tali accordi implicano si svolgano in modo clandestino, che le riunioni si tengano in segreto, più spesso in uno Stato terzo, e che la documentazione relativa ad esse sia ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 84 supra, punti 55‑57). Tali indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I‑8831, punto 166).

    87      In ogni caso, è necessario che la Commissione raccolga elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare che l’infrazione dedotta abbia avuto luogo (v. sentenze del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punti 43 e 72 e giurisprudenza ivi citata; JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 179, e giurisprudenza ivi citata, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 217). Tuttavia, ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione non deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È infatti sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (sentenze JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 180, e Groupe Danone/Commissione, cit., punto 218; v. altresì, in tal senso, sentenza « PVC II », cit. al punto 57 supra, punti 768‑778 e, in particolare, punto 777). Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si fondi quanto meno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza Technische Unie/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 169; sentenze Dunlop Slazenger/Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 51).

    88      Quanto al valore probatorio che occorre riconoscere ai differenti elementi di prova, si deve sottolineare che l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte consiste nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 63; v. sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 84 e giurisprudenza ivi citata, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 273). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’affidabilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 1053; conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa decisa con sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑1/89, Rhône‑Poulenc/Commissione, Racc. pagg. II‑867, II‑869, in particolare pag. II‑956). In particolare, occorre riconoscere speciale valore alla circostanza che un documento sia stato redatto in collegamento immediato coi fatti (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑157/94, Ensidesa/Commissione, Racc. pag. II‑707, punto 312), o da un testimone diretto degli stessi (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 207). I documenti dai quali risulta che fra varie imprese hanno avuto luogo contatti coi quali esse hanno per l’appunto perseguito lo scopo di eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al futuro comportamento dei loro concorrenti provano a sufficienza l’esistenza di una pratica concordata (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 175 e 179). Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punti 207, 211 e 212).

    89      Infine, occorre rammentare che il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento proposto in forza dell’art. 230 CE (divenuto art. 263 TFUE) e diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla Commissione nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punti 174 e 175; v. altresì, in tal senso, sentenza « PVC II », cit. al punto 57 supra, punto 891). Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare i destinatari della decisione, sicché il giudice non può concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione se nutre ancora dubbi in merito a tale questione (sentenze JFE Engineering/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 177, e Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 87 supra, punto 215). Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150, e causa C‑235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176; sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 87 supra, punto 216).

    90      L’esistenza di un’infrazione dev’essere accertata unicamente in base agli elementi di prova indicati dalla Commissione nella decisione che constata detta infrazione e l’unica questione rilevante è quindi quella, di merito, di stabilire se la prova dell’infrazione sia stata o meno fornita in base a tali elementi di prova (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 726).

    91      La giurisprudenza sopra citata è applicabile per analogia all’art. 53 dell’accordo SEE e alle decisioni della Commissione adottate in applicazione di tale articolo.

    92      Occorre verificare alla luce delle regole esposte supra ai punti 84‑91 se, nella decisione impugnata, la Commissione abbia indicato elementi sufficientemente attendibili, precisi e concordanti per fondare, nell’ambito di una valutazione globale e previo esame delle spiegazioni o giustificazioni alternative fornite dalla ricorrente, la ferma convinzione che l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata sia proseguita, con la partecipazione della prima impresa interessata, nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002 e che la FEH potesse essere considerata personalmente responsabile in ragione del potere direttivo che essa esercitava su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione.

    –       Sull’analisi degli elementi probatori sui quali si basa la decisione impugnata

    93      In via preliminare, vanno ricordati gli elementi di fatto essenziali sui quali la Commissione ha basato, nella decisione impugnata, la propria valutazione secondo cui l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata è proseguita, con la partecipazione della prima impresa interessata, nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    94      Al punto 290 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che respingeva le dichiarazioni della FEH e della FES, delle società del gruppo Areva, dalla Melco, delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS e della Toshiba, secondo le quali l’intesa sarebbe cessata per la prima volta nel corso del 1997, nel settembre 1999 o nel corso del 1999, dopo il ritiro della Siemens, o poco prima o dopo il settembre 2000, in quanto tali dichiarazioni non erano attendibili o erano ambigue e incerte, poiché si contraddicevano a vicenda ed erano in contrasto con le prove contenute nel fascicolo (v. supra, punto 80). La Commissione ha rilevato, nel medesimo punto 290 della decisione impugnata, letto congiuntamente ai punti 191‑198, che la prima impresa interessata e altre imprese avevano continuato a partecipare a riunioni multilaterali nel 2000 e/o nel 2001. Gli elementi sui quali si basa la Commissione per dimostrare che l’intesa ha continuato a funzionare – con la partecipazione della prima impresa interessata – dopo il ritiro della «Schneider/VA Tech» il 13 dicembre 2000, sono quelli menzionati supra al punto 81.

    95      Per quanto riguarda, anzitutto, i fax intercorsi tra alcuni membri dell’intesa tra il 18 dicembre 2000 e il 22 gennaio 2001, in merito alle riunioni e all’attribuzione di progetti di GIS, si deve rilevare che, come ammesso dalla Commissione, le imprese interessate da tale scambio di fax sono solo la Alstom (successivamente Areva), la Melco e la ABB. Pertanto, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, sebbene tale scambio, risalente all’epoca dei fatti, costituisca una prova attendibile e precisa di attività dell’intesa poco prima o poco dopo il dicembre 2000 e il gennaio 2001, esso tuttavia non fornisce alcun indizio circa la partecipazione alle stesse della prima impresa interessata.

    96      Per quanto concerne, poi, l’elenco del 12 maggio 2000, esso menziona effettivamente tredici «riunioni di comitato» programmate tra il 18 maggio 2000 e il 17 maggio 2001. L’oggetto anticoncorrenziale di tali «riunioni di comitato» può essere dedotto dal fatto che l’elenco designa ciascuna delle imprese interessate con il codice assegnatole nell’ambito dell’intesa, quale riprodotto ai punti 142 e 197 della decisione impugnata, e che, come è stato confermato da vari membri dell’intesa, talune riunioni degli organi – il comitato congiunto Europa‑Giappone e il comitato Europa – che partecipavano al funzionamento operativo dell’intesa erano pianificate, come risulta parimenti dai punti 150 e 151 della decisione impugnata. Inoltre, dato che l’effettivo svolgimento di sei di tali riunioni di comitato è stato o confermato da membri dell’intesa o dimostrato da altri elementi del fascicolo, quali ricevute per spese di viaggio o annotazioni in agende personali, le attività dell’intesa nel periodo compreso tra il 18 maggio 2000 e il 18 gennaio 2001 possono essere ritenute comprovate. Tuttavia, come riconosciuto dalla Commissione, le imprese che hanno partecipato a tali riunioni sono solo la Reyrolle, la Alstom, la Schneider, la ABB, la Melco e la Toshiba. Ne consegue che, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, sebbene tale elenco costituisca una prova attendibile e precisa di attività dell’intesa tra il 18 maggio 2000 e il 17 maggio 2001, esso tuttavia non fornisce alcun indizio circa la partecipazione alle stesse della prima impresa interessata.

    97      Per quanto riguarda, infine, i documenti concernenti fatti contemporanei alla loro elaborazione, relativi ad otto progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato], essi testimoniano di accordi conclusi tra i membri dell’intesa ai fini dell’assegnazione dei suddetti progetti di GIS, le cui durate di validità erano variabili. Tali documenti indicano che la prima impresa interessata ha partecipato, con altri membri dell’intesa, ad accordi per l’assegnazione di otto progetti di GIS, organizzati da altre imprese partecipanti all’intesa, che sono stati conclusi o sono entrati in vigore tra il [riservato] e il [riservato] e sono stati validi per circa [riservato] a decorrere dalla data della loro conclusione o, per l’ultimo progetto sotto il numero [riservato], fino al [riservato].

    98      Al riguardo, occorre ricordare che, perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE è sufficiente che le imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T‑2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II‑1087, punto 211, e 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1021, punto 253; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112). Inoltre, l’art. 81 CE è applicabile quando gli effetti di un’intesa sono proseguiti senza che l’intesa abbia avuto formalmente fine (v., in tal senso, sentenza ICI/Commissione, cit., punto 254, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II‑3859, punto 63). Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’art. 53 dell’accordo SEE.

    99      Nella specie, la ricorrente non ha contestato che la FEH avesse concluso accordi, in applicazione delle regole dell’intesa, ai fini dell’assegnazione in seno all’intesa degli otto progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato]. Inoltre, la ricorrente non ha contestato che, viste le loro clausole, tali accordi fossero destinati a produrre effetti tra [riservato], data di entrata in vigore dell’accordo sul progetto registrato sotto il numero [riservato], e il [riservato], data di cessazione di validità dell’accordo sul progetto registrato sotto il numero [riservato].

    100    Inoltre, nessun elemento del fascicolo consente di affermare che la prima impresa interessata abbia pubblicamente preso le distanze dall’intesa e dagli accordi conclusi nel suo ambito. Orbene, un’impresa che non prenda pubblicamente le distanze dai risultati di una riunione cui ha partecipato o da un accordo di cui è stata parte rimane, in linea di principio, pienamente responsabile della propria partecipazione all’intesa. Sarebbe infatti troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente qualora potessero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, laddove il loro atteggiamento ha istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 278 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, anche ammesso che la prima impresa interessata non abbia rispettato tutti gli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa, tale circostanza non sarebbe sufficiente, in mancanza di prove del fatto che essa abbia preso pubblicamente le distanze dagli altri membri dell’intesa, ad esentarla dalla responsabilità in cui è incorsa per la sua partecipazione a detti accordi e, attraverso questi ultimi, all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata.

    101    Pertanto, si deve ritenere che i fax intercorsi tra alcuni membri dell’intesa tra il 18 dicembre 2000 e il 22 gennaio 2001, l’elenco delle «riunioni di comitato» del 12 maggio 2000 e i documenti relativi a otto progetti di GIS, menzionati ai punti 191‑198 della decisione impugnata, cui rinvia il punto 290 della medesima decisione, attestino, in maniera attendibile, precisa e concordante, che l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata è proseguita nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002. Inoltre, tenuto conto della durata particolarmente lunga dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, di cui la ricorrente non contesta l’esistenza per il periodo dal 15 aprile 1988 al settembre 2000, nonché delle complesse misure precauzionali adottate dai membri dell’intesa per camuffare o dissimulare l’esistenza della stessa, quali menzionate al punto 170 della decisione impugnata, si può ritenere che tali elementi riguardino fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 87, perché si possa ragionevolmente ammettere che tale infrazione sia proseguita ininterrottamente nel suddetto periodo.

    102    Inoltre, gli elementi di prova sui quali si basa a tal riguardo la decisione impugnata sono sufficientemente attendibili, precisi e concordanti. Essi non possono essere inficiati dalle dichiarazioni della FEH e della FES contenute nella loro lettera alla Commissione del 21 novembre 2006 e nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punti 19 e 27), né dalle dichiarazioni della Melco, delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS e del gruppo VA Tech contenute nelle loro domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (v. supra, punti 13, 14 e 16), secondo le quali l’intesa era già cessata, per la prima volta, anteriormente al periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002. Infatti, tali dichiarazioni, secondo le quali l’intesa sarebbe terminata anteriormente, non sono suffragate da elementi di prova attendibili e precisi. Inoltre, dette dichiarazioni sono contraddittorie, in quanto i soggetti che le hanno rese affermano che l’intesa è cessata o nel 1997 (Melco), o nel 1999 (società del gruppo Hitachi o JAEPS e gruppo VA Tech), o ancora «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000 (FEH e FES). Pertanto, come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti 284, 285 e 290 della decisione impugnata, tali dichiarazioni non consentono di rimettere in discussione prove documentali relative a fatti contemporanei alla loro elaborazione e provenienti da imprese che hanno partecipato all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, da cui risulta che detta infrazione è continuata nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    103    È vero che la ricorrente sostiene che alle dichiarazioni contenute nella lettera della FEH e della FES alla Commissione del 21 novembre 2006 e nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti andrebbe riconosciuto un valore probatorio o un’attendibilità particolare in ragione della natura «autoincriminante» di tali dichiarazioni (v. supra, punto 88, e infra, punto 107). Tuttavia, tali dichiarazioni, con le quali la FEH e la FES espongono che la prima impresa interessata ha smesso di partecipare all’intesa dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, non possono essere considerate contrarie ai loro interessi. Infatti, dette dichiarazioni tendono piuttosto a sminuire l’importanza del contributo della prima impresa interessata all’infrazione e, pertanto, a limitare la responsabilità personale in cui è incorsa la FEH in ragione del potere direttivo che essa esercitava su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione. Di conseguenza, tali dichiarazioni non sono atte ad inficiare gli elementi probatori sui quali si basa la Commissione nella decisione impugnata.

    104    Pertanto, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di non aver riconosciuto il valore probatorio delle dichiarazioni contenute nella lettera della FEH e della FES alla Commissione del 21 novembre 2006 e nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti per concludere che la prima impresa interessata aveva partecipato all’infrazione nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002 e che la FEH poteva essere considerata personalmente responsabile di tale infrazione in ragione del potere direttivo che esercitava su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione.

    105    Inoltre, i documenti relativi ad accordi conclusi nell’ambito dell’intesa, menzionati ai punti 191 e 198 della decisione impugnata, costituiscono prove attendibili e precise a sostegno della valutazione della Commissione secondo cui la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, dato che tali documenti indicano che «Fuji» era parte di accordi, conclusi nell’ambito dell’intesa, destinanti a produrre effetti tra il 27 agosto 1998 e il 28 ottobre 2001.

    106    Rimane quindi da verificare se le spiegazioni o le giustificazioni alternative fornite dalla ricorrente siano atte ad inficiare gli elementi di prova, attendibili e precisi, sui quali si basa la decisione impugnata. Se così non fosse, si potrà concludere che la Commissione ha dimostrato, come le spettava, che la prima impresa interessata aveva continuato a partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002 (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 84 supra, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. al punto 84 supra, punti 63 e 71) e che la FEH poteva essere considerata personalmente responsabile di tale infrazione in ragione del potere direttivo che esercitava su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione.

    –       Sull’analisi degli elementi di prova alternativi forniti dalla ricorrente

    107    La ricorrente addebita anzitutto alla Commissione di avere ignorato taluni argomenti o elementi di fatto che avrebbero confermato l’attendibilità delle dichiarazioni contenute nella risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, secondo le quali la prima impresa interessata aveva cessato di partecipare all’intesa «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. In primo luogo, essa sostiene che la prima impresa interessata ha smesso di partecipare alle riunioni dell’intesa a partire dal settembre 2000, mentre in precedenza essa partecipava alle riunioni dei membri giapponesi, preliminari alle riunioni dei membri del comitato Europa e del comitato Giappone, conformemente all’accordo GQ. In secondo luogo, essa adduce che le dichiarazioni della FEH e della FES sono suffragate da alcune dichiarazioni della ABB, della Melco, delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS e del gruppo VA Tech. In terzo luogo, fa valere l’assenza di riferimenti alla prima impresa interessata nei documenti posteriori al settembre 2000. In quarto luogo, sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della natura «autoincriminante» delle dichiarazioni della FEH e della FES secondo le quali l’infrazione e la partecipazione della prima impresa interessata a tale infrazione era cessata nel settembre 2000. In quinto luogo, osserva che i documenti relativi a due procedure di gara [riservato], elaborati in [riservato] e in [riservato], prodotti dalla FEH e dalla FES in allegato al ricorso nonché in risposta ai quesiti e alla richiesta di produzione di documenti del Tribunale (v. supra, punto 37), attestano che la prima impresa interessata ha smesso di conformarsi agli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa e, in definitiva, di partecipare alle attività della stessa, posteriormente al settembre 2000, dato che, nell’ambito di tali procedure di gara, essa ha notevolmente abbassato i suoi prezzi rispetto ai «livelli di prezzo» fissati negli accordi conclusi in seno all’intesa. Da tali documenti emergerebbe che, per quanto riguarda il progetto di GIS per l’appalto [riservato], in [riservato], le stime dei prezzi presentate dalla prima impresa interessata ai suoi partner erano inferiori del [riservato]‑[riservato]% rispetto al «livello di prezzo» fissato nella scheda di accordo e che, per quanto concerne i due progetti di GIS per l’appalto [riservato], in [riservato], il prezzo fatturato al suo partner era inferiore del [riservato]% rispetto al «livello di prezzo» fissato nella scheda di accordo.

    108    La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di avere commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova che le erano stati presentati e di avere violato il diritto ad un processo equo, il principio della presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo, respingendo le dichiarazioni della FEH e della FES, secondo le quali la prima impresa interessata aveva smesso di partecipare all’infrazione «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, in quanto non vi si indicava chiaramente la data in cui tale impresa si era ritirata dall’intesa e in quanto la medesima impresa non aveva pubblicamente preso le distanze dal cartello.

    109    Tuttavia, dalla decisione impugnata non risulta che, per dimostrare la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, la Commissione si sia basata sulla dichiarazione della ABB, contenuta nella sua risposta del 4 ottobre 2004 ad una richiesta di informazioni (v. supra, punti 15 e 81), secondo cui «nel periodo in cui Siemens e Hitachi non hanno partecipato all’intesa, l’intesa relativa [ai progetti di] GIS ha continuato ad esistere con (…) ABB, Alstom, Areva, VA Tech, Schneider (…), [Melco], Toshiba e Fuji». Pertanto, non occorre verificare se, come suggerito dalla ricorrente, tale dichiarazione fosse idonea a suffragare le conclusioni della Commissione relative alla partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    110    Quanto agli altri argomenti della ricorrente, occorre in primo luogo rilevare che, come giustamente sostenuto da quest’ultima, nessuno degli elementi sui quali si basa la decisione impugnata consente di dimostrare che la prima impresa interessata abbia preso parte ad una riunione delle imprese partecipanti all’intesa e, in particolare, ad una riunione dei membri giapponesi nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza non è sufficiente ad inficiare gli elementi di prova, attendibili e precisi, secondo i quali la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione in quest’ultimo periodo.

    111    A tale proposito, il fatto che dall’elenco delle «riunioni di comitato» del 12 marzo 2000 (v. supra, punto 96) non risulti che la prima impresa interessata abbia partecipato o abbia dovuto partecipare a tali riunioni è del tutto irrilevante. Infatti, detto elenco riguarda solo riunioni del comitato congiunto Europa/Giappone e le riunioni preparatorie, ad esse afferenti, del comitato Europa. Orbene, dai punti 150, 151 e 376 della decisione impugnata, nonché dalla nota a piè di pagina n. 320 del punto 255, risulta che la prima impresa interessata non era membro né del comitato Giappone né, pertanto, del comitato congiunto Europa/Giappone. Essa non partecipava direttamente né alle riunioni di lavoro né alle riunioni cosiddette «manageriali» relative alla gestione dell’intesa, che raggruppavano le imprese giapponesi ed europee.

    112    Quanto al fatto che né dai fax intercorsi tra alcuni membri dell’intesa tra il 18 dicembre 2000 e il 22 gennaio 2001 né dall’elenco delle «riunioni di comitato» del 12 maggio 2000 risulti che la prima impresa interessata abbia partecipato, nel dicembre 2000 e nel gennaio 2001, alle riunioni e alle discussioni dell’intesa e, segnatamente, a quelle concernenti l’assegnazione dei progetti di GIS menzionati supra al punto 95, esso non consente di dimostrare che tale impresa avesse smesso di partecipare all’infrazione nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002. Infatti, dalle prove documentali menzionate al punto 198 della decisione impugnata risulta che, in quest’ultimo periodo, la prima impresa interessata ha partecipato all’applicazione degli accordi conclusi tra i membri dell’intesa e relativi a otto progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato], in base ai quali essa doveva, a pena delle consuete sanzioni, proteggere le offerte presentate da altre imprese, membri dell’intesa, e, in definitiva, l’assegnazione stessa dei progetti di GIS in questione a dette imprese, e ciò per l’intera durata di validità di tali accordi. Considerata la durata di validità degli accordi in questione, quale prevista negli stessi (v. supra, punti 99 e 105), la ricorrente non può validamente sostenere che essi fossero tutti decaduti nel settembre 2000, alla scadenza delle procedure di gara relative ai progetti di GIS corrispondenti a tali accordi, quale menzionata negli stessi. Inoltre, si deve rilevare che, come indicato dalla Commissione al punto 377 della decisione impugnata (v. supra, punto 82), a seguito della ricezione di una scheda di accordo in data 28 settembre 2000, si riteneva che la prima impresa interessata avesse presentato un’offerta «adattata» ad un cliente per creare l’impressione di una certa concorrenza intorno al progetto di GIS in questione.

    113    In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non è stato dimostrato che la prima impresa interessata abbia rinunciato ad applicare gli accordi relativi agli otto progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato] nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002, e che essa non abbia dato seguito alla scheda di accordo da essa ricevuta il 28 settembre 2000, come risulta dalla sua risposta alla comunicazione degli addebiti, in ragione del fatto che essi erano decaduti in seguito alla cessazione della sua partecipazione all’intesa, dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000.

    114    La ricorrente sostiene che le dichiarazioni della FEH e della FES sono confermate, sotto questo aspetto, dalle dichiarazioni della ABB contenute nel suo supplemento di risposta alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 21) e da quelle della Melco contenute nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (v. supra, punto 16).

    115    Per quanto riguarda, anzitutto, le dichiarazioni della ABB contenute nel suo supplemento di risposta alla comunicazione degli addebiti, esse non consentono di concludere che la prima impresa interessata abbia cessato di partecipare all’intesa e di dare attuazione agli accordi conclusi nell’ambito della stessa «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. Certamente, tali dichiarazioni confermano che la ABB, la Alstom, la Melco e la Toshiba hanno comunicato pubblicamente agli altri membri dell’intesa, nel corso di una riunione tenutasi nel settembre o nell’ottobre 2002, la loro intenzione di porre fine alle attività dell’intesa. Inoltre, la prima impresa interessata non viene menzionata tra le imprese che partecipavano all’intesa alla data della suddetta comunicazione. Tuttavia, si segnala che la comunicazione secondo cui doveva porsi fine alle attività dell’intesa era falsa e che la trasmissione di tale comunicazione in seno all’intesa aveva l’unico scopo di ottenere la cessazione della partecipazione della «Schneider/VA Tech» a dette attività. Inoltre, si precisa che i membri dell’intesa si sono ancora riuniti una o due volte prima che fosse organizzata la riunione che metteva apparentemente fine alle attività dell’intesa, nel dicembre 2000. Si rileva altresì, da una parte, che i membri dell’intesa presenti a quest’ultima riunione erano «ABB, Alstom, Schneider/VA Tech, Melco e Toshiba» e, dall’altra, che la Hitachi e la Siemens non erano presenti, poiché a tale data non partecipavano più alle attività dell’intesa. Tali dichiarazioni non conferiscono quindi alcuna particolare attendibilità alle dichiarazioni della FEH e della FES secondo le quali la prima impresa interessata poteva legittimamente ritenere che l’intesa fosse cessata «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000 e ha quindi smesso di parteciparvi nonché, in particolare, di dare attuazione agli accordi conclusi nell’ambito di detta intesa. In primo luogo, da tali dichiarazioni risulta che la falsa comunicazione trasmessa dalla ABB, dalla Alstom, dalla Melco e dalla Toshiba non era destinata ad ottenere il ritiro della prima impresa interessata dall’intesa. Pertanto, come giustamente osservato dalla Commissione, è poco credibile che tale manovra possa aver condotto ad un risultato non perseguito dai soggetti che l’hanno posta in essere, senza che questi ultimi reagissero. In secondo luogo, da tali dichiarazioni emerge che la riunione che ha apparentemente posto fine alle attività dell’intesa si è tenuta solo nel dicembre 2000, sicché la manovra organizzata dalla ABB, dalla Alstom, dalla Melco e dalla Toshiba non è atta a spiegare perché la prima impresa interessata abbia smesso di partecipare all’intesa nel settembre 2000. In terzo luogo, il fatto che le dichiarazioni non menzionino la «Fuji» tra le imprese che partecipavano all’intesa allorché è stata posta in essere la manovra in questione non ha particolare valore probatorio, dato che, da un lato, tale manovra è stata realizzata nell’ambito del comitato congiunto Europa/Giappone, di cui la prima impresa interessata non faceva parte, e, dall’altro, la «Fuji» non viene menzionata neppure tra le imprese che non facevano più parte dell’intesa all’epoca della suddetta manovra. In ogni caso, il fatto che la prima impresa interessata si sia astenuta dal partecipare ad ulteriori riunioni o discussioni nell’ambito dell’intesa nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, non implica che essa abbia cessato di dare attuazione agli accordi che erano stati conclusi in tale ambito e che, pertanto, essa non vi abbia partecipato nel suddetto periodo. Ne consegue che le dichiarazioni della ABB contenute nel suo supplemento di risposta alla comunicazione degli addebiti non sono idonee a confutare le prove documentali, menzionate nella decisione impugnata, dalle quali risulta che la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002.

    116    Analogamente, il fatto che, nella sua dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, la Melco non menzioni la «Fuji» tra le imprese che hanno continuato a tenere discussioni limitate nell’ambito dell’intesa, tra il momento in cui la Siemens e la Hitachi hanno interrotto la loro partecipazione e quello in cui la Siemens l’ha ripresa, non è determinante per quanto riguarda la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, dato che la Melco non afferma neppure che la prima impresa interessata abbia abbandonato l’intesa dopo che la Siemens aveva smesso di partecipare a detta infrazione, nel settembre 1999, e prima che quest’ultima riprendesse a parteciparvi, nel luglio 2002, e che, pertanto, tale impresa abbia cessato di agire conformemente agli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa.

    117    Inoltre, la Commissione ha effettuato una giusta valutazione delle dichiarazioni contenute nella risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti secondo le quali la prima impresa interessata aveva cessato di partecipare all’intesa dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, ritenendo che tali dichiarazioni non fossero particolarmente attendibili né, pertanto, atte ad inficiare le prove documentali menzionate nella decisione impugnata, dalle quali risulta che la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    118    In primo luogo, per i motivi esposti supra al punto 103, non si può ritenere che le dichiarazioni contenute nella risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, nella parte in cui espongono che l’impresa interessata ha cessato di partecipare all’intesa dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, vadano contro gli interessi dei dichiaranti, nella specie la FEH, e che, pertanto, tali dichiarazioni dovessero essere considerate particolarmente attendibili.

    119    In secondo luogo, la Commissione ha effettuato una giusta valutazione delle dichiarazioni contenute nella risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti constatando che la loro attendibilità era inficiata da alcune incoerenze, in particolare per quanto riguarda la data in cui la prima impresa interessata aveva cessato di partecipare all’infrazione. La FEH e la FES, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e nella loro lettera alla Commissione del 21 novembre 2006 (v. supra, punti 19 e 27), e uno dei dipendenti del gruppo Fuji, ossia il sig. Oz., in una dichiarazione allegata alla risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, hanno affermato che la prima impresa interessata aveva cessato di partecipare all’intesa dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, mentre un altro dipendente del gruppo Fuji, il sig. I. H., in una dichiarazione allegata alla medesima risposta, ha esposto che le riunioni tra i membri giapponesi erano cessate poco dopo il ritiro della Siemens, nel 1999. Nelle loro memorie, la FEH e la FES hanno inoltre ammesso che la dichiarazione del sig. I. H. relativa all’eventuale partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione posteriormente al 1999 era discutibile, dato che, all’epoca, il sig. I. H. aveva cessato di rappresentarla nelle riunioni dei membri giapponesi e, pertanto, non era più un testimone diretto dei fatti.

    120    In terzo luogo, come giustamente rilevato dalla Commissione (v. supra, punti 115 e 116), si deve tenere conto del fatto che nessuna delle altre parti interessate dal procedimento, alle quali sono state trasmesse le dichiarazioni della FEH e della FES affinché potessero commentarle, ha confermato che la prima impresa interessata avesse effettivamente cessato di partecipare all’infrazione e di dare attuazione agli accordi conclusi nell’ambito della stessa dopo l’interruzione da parte della Siemens della propria partecipazione all’intesa, nel 1999, o «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000.

    121    In quarto luogo, poiché, nelle circostanze del caso di specie, le affermazioni della ricorrente secondo le quali la prima impresa interessata ha legittimamente ritenuto che l’intesa fosse terminata nel settembre 2000 non sono attendibili né, pertanto, sufficienti ad inficiare le prove documentali menzionate nella decisione impugnata (v. supra, punto 115), si deve constatare che, come rilevato dalla Commissione, la ricorrente non è stata in grado di citare o di produrre una dichiarazione di terzi né un elemento di prova documentale dal quale emerga che la prima impresa interessata ha pubblicamente preso le distanze, nel settembre 2000, dall’intesa e dagli accordi, in corso di validità, che erano stati conclusi nell’ambito della stessa.

    122    Quanto ai documenti relativi a due procedure di gara in [riservato], elaborati nel [riservato] e nel [riservato], la Commissione afferma, sostanzialmente, che essi non possono esserle validamente opposti nell’ambito del presente ricorso, dal momento che non sono stati prodotti dalla FEH o dalla FES nel corso del procedimento amministrativo.

    123    Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se i documenti controversi debbano essere esclusi, essendo inopponibili alla Commissione in ragione del fatto che non sono stati portati a sua conoscenza durante il procedimento amministrativo e sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al giudice.

    124    A tal riguardo, occorre rammentare che le norme in materia di concorrenza non possono essere interpretate nel senso che obbligano la persona interessata, nell’ambito del procedimento amministrativo, a rispondere alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione. Infatti, né le regole che enunciano i diritti e gli obblighi delle imprese nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalle norme in materia in concorrenza, né alcun principio generale di diritto obbligano dette imprese ad un’attività diversa da quella di fornire alla Commissione le informazioni che essa ha chiesto loro in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Inoltre, in mancanza di fondamento legale, tale dovere sarebbe difficilmente conciliabile con il principio del rispetto dei diritti della difesa, dato che renderebbe difficoltosa la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice per una persona che, per una ragione qualsiasi, non abbia risposto ad una comunicazione degli addebiti (v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T‑30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑1439, punti 37 e 38). Così, sebbene la legittimità della decisione con cui la Commissione constata che una persona ha violato le norme in materia di concorrenza e le infligge un’ammenda per tale motivo possa essere valutata solo in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui è stata adottata detta decisione (sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 225), non ne consegue che la persona interessata sia tenuta a fornire alla Commissione, nella fase del procedimento amministrativo, tutti gli elementi che essa intenda invocare a sostegno di un ricorso di annullamento, proposto dinanzi al giudice dell’Unione, contro la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo.

    125    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la FEH e la FES non erano tenute a produrre nella fase del procedimento amministrativo i documenti controversi onde potersene avvalere nell’ambito del presente ricorso.

    126    Occorre quindi esaminare, nel merito, se, come sostenuto dalla ricorrente, i documenti relativi a due procedure di gara in [riservato], elaborati nel [riservato] e nel [riservato], dimostrino che la prima impresa interessata ha cessato di partecipare all’intesa «durante o poco prima o dopo il settembre 2000», in quanto attestano che, dopo tale data, detta impresa ha applicato prezzi determinati direttamente dai suoi costi di produzione e notevolmente inferiori a quelli risultanti dagli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa.

    127    A tal riguardo, si deve rilevare che i documenti prodotti dalla FEH e dalla FES dinanzi al Tribunale, così come le spiegazioni complementari fornite dalle stesse in risposta ai quesiti del Tribunale restano frammentari, incompleti e relativamente difficili da interpretare. In ogni caso, essi non consentono di farsi un’idea precisa, da un lato, delle condizioni in cui i progetti di GIS e, più in generale, i contratti in questione sono stati negoziati o attribuiti e, dall’altro, delle ragioni esatte per le quali sono stati effettuati adeguamenti delle stime di prezzo o dei prezzi di tali specifici progetti di GIS, in [riservato], dopo il settembre 2000. Nessuno di tali documenti, neppure quelli puramente interni, indica che tali adeguamenti siano effettivamente dipesi dal fatto che la prima impresa interessata aveva ritenuto di non dover più applicare le regole dell’intesa né conformarsi agli accordi sui prezzi conclusi nell’ambito della stessa.

    128    Al contrario, nel contesto del progetto di GIS per il contratto [riservato], in [riservato], nel cui ambito la prima impresa interessata interveniva solo in qualità di subappaltante di varie imprese offerenti, alcune delle quali, come [riservato] e [riservato], erano membri dell’intesa, i fax [riservato], intercorsi tra la FEH e uno dei suoi partner in loco, inducono a ritenere che la nuova stima di prezzo abbia fatto seguito a «chiarimenti tecnici» e a nuove discussioni con il cliente, che hanno avuto luogo il [riservato]. Affinché il rispetto delle nuove richieste formulate dal cliente non comportasse un aumento del prezzo dell’offerta da presentare, segnatamente, da parte di [riservato], l’impresa partner della prima impresa interessata afferma di avere ridotto i costi al fine di abbassare, per quanto possibile, il prezzo del progetto di GIS. Tale riduzione potrebbe essere connessa alla modifica dei componenti del progetto di GIS in questione, quali i connettori del sistema di distribuzione. La ricorrente ammette che i connettori del sistema di distribuzione sono apparecchiature il cui costo di produzione è molto elevato e che hanno un impatto sul prezzo finale. Di regola, il loro utilizzo e la misura dello stesso sono determinati dal cliente, e non dal fornitore. Orbene, una nota manoscritta, apposta su un fax interno al gruppo Fuji, del [riservato], indica quanto segue in merito al progetto di GIS in questione:

    «sembra che la riduzione sia sostanziale. È perché non abbiamo GIB [o connettori del sistema di distribuzione]? (…)».

    129    È vero che la ricorrente afferma che l’utilizzo e la misura dell’utilizzo dei connettori del sistema di distribuzione in tale progetto di GIS non sono stati modificati tra la stima di prezzo fornita il [riservato] e quella fornita il [riservato]. Tuttavia, gli elementi da essa invocati a tale riguardo, in particolare il disegno tecnico realizzato il [riservato], ossia prima delle negoziazioni tecniche con il cliente del [riservato], non consentono di verificarlo.

    130    In ogni caso, salvo ammettere l’esistenza di un complotto tra alcuni membri dell’intesa contro altri membri, è poco credibile che la prima impresa interessata abbia potuto sottoporre al suo partner, che, secondo la decisione impugnata, non era membro dell’intesa, una stima di prezzo che violava manifestamente un accordo di prezzo concluso nell’ambito dell’intesa e che era ancora in vigore, senza che le altre imprese membri dell’intesa – alle quali è dimostrato che tale stima sia stata comunicata, vale a dire [riservato] e [riservato] – reagissero per indicare alla prima impresa interessata che l’intesa era ancora in vigore e che occorreva rispettarne le regole.

    131    Da questo punto di vista sembra più probabile che, nell’ambito del progetto di GIS per l’appalto [riservato], in [riservato], il «livello di prezzo» fissato nell’intesa sia stato modificato al ribasso per tenere conto delle modifiche tecniche volute dal cliente o della pressione concorrenziale eventualmente esercitata da imprese che non erano membri dell’intesa.

    132    Dai documenti del fascicolo risulta che gli accordi di prezzo potevano essere rivisti per tenere conto di successive modifiche di ordine tecnico richieste del cliente, come è accaduto in [riservato] per il progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato]. Inoltre, l’azione congiunta dei membri dell’intesa contro la concorrenza esterna era tale che, qualora un progetto di GIS per il quale alcuni di essi avevano manifestato interesse e che formava oggetto di un accordo sul «livello di prezzo» fosse stato minacciato da una forte concorrenza sui prezzi esterna all’intesa, i membri della stessa dovevano opporsi congiuntamente al concorrente esterno e decidere, in via eccezionale, una riduzione di prezzo al fine di eliminare la concorrenza. Dai documenti del fascicolo emerge che è stata consentita una riduzione sostanziale rispetto al «livello di prezzo» in [riservato] anche nell’ambito dei progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato] e, in [riservato], nell’ambito del progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato], anch’esso concernente contratti in [riservato]. Dagli atti risulta altresì che l’accordo sui prezzi sembra essere stato ridiscusso tenendo conto della pressione esercitata dalla concorrenza, in [riservato], nell’ambito del progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato], anch’esso concernente un appalto in [riservato]. Infine, dal punto 169 della decisione impugnata risulta che il fascicolo della Commissione contiene prove del fatto che, quando la Siemens ha temporaneamente interrotto la propria partecipazione, vale a dire nel periodo in questione, «[il] cartello ha tentato, per un certo periodo, di punirla per il suo ritiro, facendole concorrenza per specifici progetti [di GIS] in tutto il mondo».

    133    Tale meccanismo di difesa del cartello dalla concorrenza esterna può quindi essere stato effettivamente attuato sia nel caso del progetto di GIS per l’appalto [riservato], in [riservato], per il quale, peraltro, sembra che la prima impresa interessata e, pertanto, [riservato] e [riservato] non abbiano avuto successo, nonché nell’ambito dell’appalto [riservato], in [riservato], per il quale, secondo la ricorrente, la prima impresa interessata ha offerto i due progetti di GIS ad un prezzo corrispondente al [riservato]% del «livello di prezzo» risultante dall’accordo concluso il [riservato] nell’ambito dell’intesa e si è in definitiva aggiudicata l’appalto.

    134    È altresì possibile che, come suggerito dalla Commissione, nel caso di taluni progetti di GIS, alcuni membri dell’intesa, e nella specie la prima impresa interessata, abbiano agito occultamente, a difesa dei loro interessi personali, contro gli interessi degli altri membri dell’intesa e contro l’interesse comune.

    135    In ogni caso, i documenti prodotti dalla FEH e dalla FES non contengono alcun indizio e non sono accompagnati da nessun altro elemento da cui possa desumersi che le riduzioni del prezzo dei progetti di GIS consentite dalla prima impresa interessata, in [riservato] e in [riservato], nell’ambito di due gare d’appalto in [riservato], siano state il segno o la conseguenza di una pubblica presa di distanze da parte di tale impresa, nel settembre 2000, dall’intesa e dagli accordi conclusi nel suo ambito. Pertanto, anche supponendo che tali documenti possano essere interpretati nel senso che in varie occasioni la prima impresa interessata aveva partecipato, dopo il settembre 2000, a procedure di gara senza conformarsi agli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa, ciò non consentirebbe di concludere che, nello stesso periodo, essa abbia smesso di partecipare a detta intesa.

    136    Ne consegue che i documenti relativi a due procedure di gara in [riservato], elaborati nel [riservato] e nel [riservato], non sono sufficienti, di per sé stessi, a dimostrare che la prima impresa interessata abbia cessato del tutto di partecipare alle attività dell’intesa dopo il settembre 2000.

    137    Dall’analisi che precede risulta che la ricorrente non ha addotto elementi probatori sufficienti né una spiegazione alternativa convincente per confutare le prove documentali menzionate nella decisione impugnata, dalle quali risulta che la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    138    Pertanto, si deve ritenere che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia dimostrato, conformemente alle regole applicabili alla prova della partecipazione di un’impresa ad una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, quali ricordate supra ai punti 84‑91, e senza commettere gli errori manifesti di valutazione ad essa addebitati nel presente ricorso, che la prima impresa interessata ha continuato a partecipare all’infrazione, la quale è proseguita tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002. In tali circostanze, la ricorrente non ha validi motivi per sostenere che la Commissione, dichiarando che la prima impresa interessata aveva continuato a partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, avrebbe violato principi generali del diritto, quali il diritto ad un processo equo, il principio della presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo.

    139    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il primo e il secondo motivo devono essere respinti.

     Sul terzo motivo, concernente una violazione del principio di parità di trattamento che inficerebbe la conclusione della Commissione secondo cui la FEH ha continuato a partecipare all’infrazione dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000

     Argomenti delle parti

    140    Con il terzo motivo la ricorrente sostiene, sostanzialmente, che la Commissione, concludendo che la prima impresa interessata aveva continuato a partecipare all’infrazione dopo la riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000, ha violato sotto vari aspetti il principio di parità di trattamento. In primo luogo, la Commissione avrebbe trattato la prima impresa interessata diversamente dalla Siemens, dalla Hitachi, dalla Va Tech o dalla Schneider presumendo che detta impresa, non avendo saputo indicare con certezza la data in cui aveva cessato di partecipare all’infrazione, avesse continuato a parteciparvi, e ciò sebbene un complesso convincente di elementi di prova indiretti, contenuto nel fascicolo, confermasse le loro dichiarazioni. In secondo luogo, la Commissione avrebbe trattato la prima impresa interessata diversamente dalla Siemens, dalla Hitachi, dalla Va Tech o dalla Schneider presumendo, al punto 378 della decisione impugnata, che, poiché detta impresa era parte degli accordi su progetti di GIS proseguiti dopo il settembre 2000, essa avesse continuato a partecipare all’infrazione. In terzo luogo, la Commissione avrebbe trattato la prima impresa interessata diversamente dalla Va Tech e dalla Schneider presumendo, al punto 377 della decisione impugnata, che essa, non avendo preso pubblicamente le distanze dall’intesa dopo il settembre 2000, avesse continuato a partecipare all’infrazione.

    141    La Commissione contesta l’asserita violazione del principio di parità di trattamento e conclude per il rigetto del terzo motivo in quanto infondato.

     Giudizio del Tribunale

    142    Da una costante giurisprudenza risulta che il principio di parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punto 40, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309).

    143    Secondo la Commissione, esiste una differenza tra la situazione della prima impresa interessata e quella della Siemens, della Hitachi, della Va Tech o della Schneider, dato che, a differenza delle varie dichiarazioni della Siemens, delle società del gruppo Hitachi, del gruppo VA Tech o della Schneider, secondo le quali esse avrebbero abbandonato l’intesa per un certo periodo, la dichiarazione della FEH e della FES secondo cui la prima impresa interessata avrebbe smesso di partecipare all’intesa «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000 non è stata suffragata da elementi di prova attendibili, quali dichiarazioni concordanti di altri membri dell’intesa o prove documentali.

    144    Nella specie, come si è già osservato supra ai punti 113‑137, non è stato dimostrato che la prima impresa interessata abbia rinunciato ad applicare gli accordi relativi ad otto progetti di GIS recanti i numeri di riferimento [riservato], in corso di validità, dopo il settembre 2000 e che la FEH e la FES non abbiano dato seguito alla scheda di accordo che esse stesse hanno dichiarato, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, di avere ricevuto il 28 settembre 2000, in ragione del fatto che essi sarebbero decaduti nei confronti della prima impresa interessata dopo che essa aveva cessato di partecipare all’intesa in seguito alla riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda le dichiarazioni della Siemens, delle società del gruppo Hitachi, delle società del gruppo VA Tech o della Schneider, che sono state tutte suffragate da elementi di prova attendibili, come risulta dai punti 186‑189 della decisione impugnata. Nel caso di tali imprese, la Commissione ha potuto dimostrare che, a una certa data, esse avevano abbandonato l’intesa, il che significa che esse hanno conseguentemente cessato di applicare accordi in corso di validità o di agire conformemente alle schede di accordo che avevano ricevuto. Dal punto 169 della decisione impugnata risulta che, allorché la Siemens ha temporaneamente interrotto la propria partecipazione all’intesa, i membri dell’intesa hanno iniziato a farle concorrenza su specifici progetti di GIS in tutto il mondo (v. supra, punto 132).

    145    Inoltre, mentre dalle dichiarazioni degli altri membri dell’intesa emerge che essi erano consapevoli del fatto che la Siemens, la Hitachi, la Va Tech o la Schneider si erano ritirate dall’intesa ad una certa data e per un certo periodo, da tali dichiarazioni non risulta affatto che gli altri membri dell’intesa abbiano ritenuto che anche la prima impresa interessata avesse smesso di partecipare all’infrazione in seguito alla riunione dei membri giapponesi tenutasi «durante o poco prima o dopo» il settembre 2000.

    146    La differenza tra la situazione della Siemens, della Hitachi, della Va Tech o della Schneider, da una parte, e quella della prima impresa interessata, dall’altra, quale evidenziata dalla Commissione nella decisione impugnata, consente di giustificare la disparità di trattamento osservata fra tali imprese per quanto riguarda la data dell’eventuale cessazione della loro partecipazione all’infrazione.

    147    Ne consegue che il terzo motivo dev’essere parimenti respinto.

     Sul quarto motivo, concernente un errore manifesto di valutazione che inficerebbe la conclusione della Commissione secondo cui la FES aveva partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004

     Argomenti delle parti

    148    Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente osserva che l’art. 1, lett. h), della decisione impugnata, nonché l’art. 2, lett. d) e f), della stessa, nella parte in cui considera la FES responsabile in solido per il pagamento delle ammende inflitte, devono essere annullati, poiché si fondano su una valutazione manifestamente erronea dei fatti del caso di specie, secondo la quale la FES avrebbe partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004. Da un lato, la ricorrente sostiene che la prima impresa interessata non ha partecipato all’infrazione nel periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002 e che la FES ha diretto tale impresa solo tra il 1° luglio 2001 e il 30 settembre 2002, vale a dire un periodo nel quale detta impresa non ha partecipato all’infrazione. Dall’altro, essa contesta che la FES dirigesse indirettamente, tramite la JAEPS, la seconda impresa interessata nel periodo tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004. In definitiva, solo la FEH o la JAEPS, che avrebbero diretto la prima impresa interessata e/o la seconda impresa interessata per l’intero periodo dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004 o per una sua parte, potrebbero incorrere in una responsabilità per la partecipazione di tali imprese all’infrazione.

    149    La Commissione conclude per il rigetto del quarto motivo in quanto irricevibile, poiché esso si basa su una censura che non era stata presentata dalla FEH e dalla FES nel corso del procedimento amministrativo, secondo la quale la FES non era implicata, anteriormente al 1° luglio 2001, nelle attività in materia di GIS del gruppo Fuji. Inoltre, poiché la FEH e la FES avrebbero espressamente riconosciuto, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la responsabilità personale in cui è incorsa la FES per la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo dal 15 aprile 1988 al settembre 2000, esse non potrebbero tornare su tale ammissione nell’ambito del presente ricorso. In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato né in diritto né in fatto.

    150    La ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, in quanto la FEH e la FES avrebbero chiaramente dimostrato, se non nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, quanto meno nella loro risposta del 4 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni (v. supra, punto 15), e in particolare in alcuni elementi di prova allegati a tale risposta, che la FES non era implicata, anteriormente al 1° luglio 2001, nelle attività in materia di GIS del gruppo Fuji.

     Giudizio del Tribunale

    151    Dall’art. 1, lett. h), della decisione impugnata risulta che la FES è stata considerata personalmente responsabile della partecipazione delle imprese interessate all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004. Per tale motivo, all’art. 2, lett. d) e f), della detta decisione, la Commissione le ha inflitto, in solido con la FEH, un’ammenda di EUR 2 400 000 e, in solido con la FEH, la JAEPS e la Hitachi, un’ammenda di EUR 1 350 000.

    152    Dai punti 379 e 380 della decisione impugnata, che rinviano ai punti 334, 373 e 385‑402 della medesima decisione, risulta altresì che la Commissione ha considerato la FES e la FEH solidalmente responsabili della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002 e che essa ha considerato la FES, la FEH, la JAEPS e la Hitachi solidalmente responsabili della partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

    153    Secondo la giurisprudenza citata al punto 59 supra, devono rispondere in solido della partecipazione di una sola ed unica impresa ad un’infrazione le persone che sono considerate dalla Commissione personalmente responsabili di tale partecipazione in quanto, nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, esse dirigevano direttamente tale impresa o esercitavano effettivamente un potere di controllo sui soggetti che la dirigevano e determinavano quindi il loro comportamento sul mercato.

    154    Dai punti 334, 373 e 385‑402 della decisione impugnata, letti congiuntamente ai punti 32 e 33 della stessa, risulta che la Commissione ha ritenuto, da un lato, che la prima impresa interessata, che aveva partecipato all’infrazione nell’intero periodo dal 15 aprile 1988 all’11 maggio 2004, era diretta, tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002, direttamente dalla FES e dalla FEH e che, dall’altro, la seconda impresa interessata, che aveva partecipato all’infrazione tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004, era diretta, nello stesso periodo, direttamente dalla JAEPS e indirettamente, tramite quest’ultima società comune, dalla FES, dalla FEH e dalla Hitachi.

    155    Poiché la seconda censura sollevata dalla ricorrente nell’ambito del quarto motivo si confonde con il quinto motivo, concernente, in sostanza, errori manifesti di valutazione o errori di diritto che inficerebbero la conclusione della Commissione secondo cui la FEH e la FES devono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, della partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione, occorre esaminarli congiuntamente e, pertanto, rinviare l’esame di detta seconda censura a quello del quinto motivo (v. infra, punti 175 e segg.).

    156    Quanto alla prima censura sollevata dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo, occorre verificare se gli artt. 1, lett. h), e 2, lett. d), della decisione impugnata si fondino su una valutazione manifestamente erronea dei fatti del caso di specie, secondo la quale la FES può essere considerata personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002 – data in cui, secondo la decisione impugnata, le attività in materia di GIS del gruppo Fuji sono state trasferite alla JAEPS (v. supra, punto 7) –, in quanto la FES aveva diretto tale impresa nel suddetto periodo.

    157    Occorre, in primo luogo, esaminare se, come sostenuto dalla Commissione, sia irricevibile la contestazione, formulata dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, della responsabilità personale attribuita alla FES nella decisione impugnata a motivo della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo dal 15 aprile 1988 al 30 settembre 2002, che era stata dichiarata nella comunicazione degli addebiti inviata alla FEH e alla FES, e se sia altresì inammissibile che a tale riguardo la ricorrente ritorni, dinanzi al Tribunale, su elementi che queste ultime hanno espressamente riconosciuto durante il procedimento amministrativo.

    158    Come si è già ricordato supra al punto 124, le regole che enunciano i diritti e i doveri delle imprese nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalle norme in materia di concorrenza non possono essere interpretate nel senso che obbligano una persona fisica o giuridica, nell’ambito del procedimento amministrativo, a cooperare e, in risposta alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione, a formulare, nella fase del procedimento amministrativo, tutte le censure che intenda far valere a sostegno del ricorso di annullamento, proposto dinanzi al giudice, contro la decisione adottata al termine di detto procedimento. Tale soluzione non è affatto rimessa in discussione dalla giurisprudenza citata dalla Commissione. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata al punto 84 supra, si è ritenuto che il giudice potesse sindacare la fondatezza, nella decisione impugnata, dell’imputazione di un’infrazione ad una società che non aveva contestato tale imputazione durante la fase amministrativa, circostanza, quest’ultima, presa in considerazione unicamente per valutare la portata dell’obbligo di motivazione che nella specie incombeva alla Commissione (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 84 supra, punti 346‑361, e Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. al punto 88 supra, punti 1335 e 1336).

    159    Allorché la persona interessata decide volontariamente di cooperare e, nell’ambito del procedimento amministrativo, riconosce espressamente o implicitamente gli elementi di fatto o di diritto che giustificano il fatto che le venga imputata l’infrazione, ciò tuttavia non limita l’esercizio stesso del diritto di ricorso di cui essa dispone in forza dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenza Knauf Gips/Commissione, cit. al punto 41 supra, punti 89 e 90). In assenza di uno specifico fondamento normativo, siffatta limitazione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa (sentenza Knauf Gips/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 91). Occorre inoltre rilevare che il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che, secondo l’art. 52, n. 1, di tale Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima dev’essere prevista dalla legge (v. sentenza Knauf Gips/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 91).

    160    Alla luce delle regole di diritto esposte supra ai punti 158 e 159, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va quindi respinta.

    161    Nel presente ricorso, la ricorrente non contesta la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo dal 15 aprile 1988 al settembre 2000. Inoltre, come si è rilevato supra al punto 138, la Commissione poteva legittimamente ritenere, nella decisione impugnata, che la prima impresa interessata avesse partecipato all’infrazione per l’intero periodo dal settembre 2000 al 30 settembre 2002. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere, nell’ambito della prima censura sollevata nel contesto del quarto motivo, che la decisione impugnata sia viziata al riguardo da un errore manifesto di valutazione.

    162    Per quanto riguarda la contestazione mossa dalla ricorrente alla valutazione della Commissione secondo cui la FES può essere considerata personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001, in quanto l’avrebbe diretta in tale periodo, si deve anzitutto ricordare, da un lato, che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l’esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, che il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti (sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II‑211, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l’iter logico seguito dall’autorità dell’Unione che ha emanato l’atto contestato (sentenza AWS Benelux/Commissione, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, allorché, come nella fattispecie, una decisione che applica l’art. 81 CE e l’art. 53 SEE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenza AWS Benelux/Commissione, cit., punto 26).

    163    Il fatto che la ricorrente abbia invocato nella fattispecie un motivo di merito, concernente un errore manifesto di valutazione, e non un difetto o un’insufficienza di motivazione, vale a dire un motivo rientrante nell’inosservanza delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 230 CE (divenuto art. 263 TFUE), non priva il giudice della possibilità di rilevare d’ufficio tale motivo, dato che esso costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio (sentenza della Corte 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I‑11245, punto 54), purché venga rispettato il principio del contraddittorio (sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 54).

    164    Nella specie, al punto 32 della decisione impugnata la Commissione si è limitata ad indicare, senza ulteriori precisazioni, che le attività in materia di GIS del gruppo Fuji erano esercitate, tra altre, dalla FES, motivo per cui, come risulta dai punti 373 e 379 della medesima decisione, a quest’ultima società è stata imputata l’infrazione, in particolare per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002, all’art. 1, lett. h), di detta decisione. La decisione impugnata non consente né alla ricorrente né al Tribunale di conoscere gli elementi di fatto o di diritto sui quali la Commissione si è basata per decidere che la FES, tra altre, aveva esercitato attività in materia di GIS del gruppo Fuji tra il 15 aprile 1988 e il 30 giugno 2001 e che, per tale motivo, poteva esserle imputata l’infrazione per il medesimo periodo.

    165    In risposta ad un quesito del Tribunale (v. supra, punto 41), la Commissione ha spiegato la mancanza di precisione su questo punto della decisione impugnata con il fatto che la FEH e la FES avevano espressamente riconosciuto, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la responsabilità della FES per l’infrazione. Tuttavia, tale spiegazione non può essere accolta. Certamente, al punto 374 della decisione impugnata la Commissione, esponendo gli «argomenti addotti dalla Fuji», ha rilevato che «Fuji ha ammesso di avere partecipato all’intesa descritta nella comunicazione degli addebiti tra il 1988 e il settembre 2000, ma non oltre». Tuttavia, quest’unico rilievo non consente di concludere, in maniera chiara ed inequivocabile, che la Commissione intendesse fondare unicamente sugli argomenti addotti dalla FEH e dalla FES durante il procedimento amministrativo le proprie valutazioni secondo le quali la FES aveva diretto le attività in materia di GIS del gruppo Fuji tra il 1988 e il 30 giugno 2001 e, per tale motivo, poteva essere considerata responsabile dell’infrazione. In particolare, i punti 32, 373 e 379 della decisione impugnata non contengono alcun riferimento agli argomenti della FEH e della FES menzionati al punto 374 della medesima decisione. A fortiori, essi non contengono alcuna indicazione che consenta alla ricorrente e al Tribunale di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha interpretato gli argomenti della FEH e della FES nel senso che la FES aveva ammesso di aver esercitato attività in materia GIS del gruppo Fuji tra il 15 aprile 1988 e il 30 giugno 2001 e, per tale motivo, poteva essere considerata responsabile dell’infrazione per il medesimo periodo. Tale indicazione era ancor più necessaria, nella fattispecie, in quanto l’interpretazione adottata dalla Commissione era in contrasto con le informazioni che la FEH e la FES le avevano trasmesso con la loro risposta del 4 ottobre 2004 alla sua richiesta di informazioni (v. supra, punto 15). Infatti, da una lettura attenta di quest’ultima e, in particolare, del suo allegato D, che mirava specificamente a rispondere alle domande della Commissione relative alle entità giuridiche che hanno diretto le attività in materia di GIS del gruppo Fuji, risulta che, anteriormente al 1° luglio 2001, le sole entità giuridiche che esercitavano tali attività erano la FEH e le due controllate da essa detenute al 100%, vale a dire la Fuji Electric Corp. of America (FECOA) e la Fuji Electric International Corp. (FEIC).

    166    Inoltre, la decisione impugnata avrebbe dovuto contenere spiegazioni più ampie, dato che l’interpretazione degli argomenti della FEH e della FES adottata dalla Commissione non poteva giustificare l’imputazione dell’infrazione alla FES per l’intero periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001. Infatti, l’ammissione di responsabilità asserita dalla Commissione non riguarda il periodo «oltre» il settembre 2000.

    167    Per quanto riguarda, poi, la tesi della Commissione secondo cui la decisione impugnata sarebbe in ogni caso giustificata dal fatto, riconosciuto dalla ricorrente, che il 1° luglio 2001 sono state trasferite alla FES alcune attività in materia di GIS del gruppo Fuji e che, dal momento che la FES è quindi succeduta economicamente alla FEH o alle sue controllate detenute al 100%, ad essa è stata altresì trasferita, conformemente alla giurisprudenza in materia (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 84 supra, punti 346‑360), la responsabilità in cui queste ultime sono incorse per la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione, in particolare, nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 giugno 2001, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 263 TFUE (ex art. 230 CE), il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti (sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑331/94, IPK-München/Commissione, Racc. pag. II‑779, punto 91). Nella specie, va rilevato che non si può ritenere che i motivi addotti dalla Commissione siano contenuti nella decisione impugnata. Infatti, la Commissione non ha indicato né in quest’ultima né nella comunicazione degli addebiti che intendeva considerare la FES responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo in questione, nella sua qualità di successore economico della FEH o delle sue controllate detenute al 100%. Per contro, essa ha sempre fatto riferimento, per imputare l’infrazione alla FES, al fatto che quest’ultima, «tra altre», aveva esercitato le attività in materia di GIS del gruppo Fuji e che, pertanto, in tale periodo essa aveva gestito direttamente la prima impresa interessata. Orbene, questi due tipi di responsabilità sono sostanzialmente diversi, dato che una persona che dirigeva un’impresa al momento della partecipazione della stessa all’infrazione deve, in linea di principio, rispondere di tale infrazione conformemente al principio della responsabilità personale (v. la giurisprudenza citata al punto 58 supra), mentre il trasferimento di responsabilità risultante dall’applicazione del criterio detto della «continuità economica» rappresenta una deroga a tale principio (v., in tal senso, sentenza ETI e a., cit. al punto 58 supra, punti 39, 40 e 46).

    168    Ne consegue che i motivi nuovi, concernenti un’applicazione del principio detto della «continuità economica», invocati dalla Commissione nel presente procedimento, non possono essere presi in considerazione ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata e che gli argomenti della Commissione fondati su tali motivi devono essere respinti.

    169    Alla luce di quanto precede e delle osservazioni presentate dalle parti, occorre rilevare d’ufficio che la decisione impugnata, nella parte in cui imputa alla FES la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001, è viziato da un’insufficienza di motivazione che ha leso i diritti della difesa nonché il diritto ad un ricorso effettivo della ricorrente e impedisce al Tribunale di verificare la fondatezza dei punti della decisione impugnata contestati con la censura in esame.

    170    Occorre quindi annullare gli artt. 1, lett. h), e 2, lett. d), della decisione impugnata nella parte in cui si basano sulla dichiarazione, non motivata, che la prima impresa interessata è stata diretta, «tra altre», dalla FES nel periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001.

    171    Inoltre, per quanto riguarda la contestazione della ricorrente secondo cui la FES non potrebbe essere considerata personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 settembre 2002, va precisato che la ricorrente non nega che, a decorrere dal 1° luglio 2001, la FES abbia esercitato attività in materia di GIS del gruppo Fuji, segnatamente in ragione dell’assorbimento della FEIC, una delle controllate detenute al 100% dalla FEH, ma solo che nel periodo considerato tali attività, in particolare quelle precedentemente esercitate dalla FEIC, facessero parte dalla prima impresa interessata. A tal riguardo si deve precisare che, come riconosciuto dalla ricorrente e come risulta altresì dall’allegato D della risposta del 4 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni, la FEIC esercitava, in particolare nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 giugno 2001, le attività di commercializzazione dei progetti di GIS presso i clienti internazionali, ad esclusione dei servizi pubblici e del Nord America – dato che il mercato nordamericano, non interessato dall’infrazione, era riservato alla FECOA –, ed era pertanto, in linea di principio, direttamente responsabile dell’attuazione dell’intesa comune e della mancata ricerca di nuovi clienti in tutto il mercato interno e, successivamente, nell’intero territorio del SEE. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le attività in materia di GIS esercitate dalla FEIC sono necessariamente incluse nelle «attività di Fuji relative [a progetti di] GIS svolte, tra altre, da [FEH] e da [FES]», alle quali fa riferimento il punto 32 della decisione impugnata. Tali attività facevano quindi parte della prima impresa interessata dalla decisione impugnata, quale descritta al punto 61 supra. Pertanto, concludendo, nella decisione impugnata, che la FES era personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 settembre 2002, la Commissione non ha commesso l’errore che le viene addebitato.

    172    Alla luce di tutte le osservazioni precedenti, occorre accogliere parzialmente la prima censura del quarto motivo e annullare gli artt. 1, lett. h), e 2, lett. d), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione dichiara o si basa sulla dichiarazione che la FES, cui è succeduta la ricorrente, può essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 giugno 2001, in quanto dirigeva direttamente, «tra altre», detta impresa nel medesimo periodo. Per il resto, la prima censura del quarto motivo dev’essere disattesa.

     Sul quinto motivo, concernente errori manifesti di valutazione o errori di diritto che inficerebbero la conclusione della Commissione secondo cui la FEH e la FES devono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione della JAEPS all’infrazione

     Argomenti delle parti

    173    La ricorrente sostiene, sostanzialmente, che l’art. 2, lett. f), della decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui si fonda su una valutazione manifestamente erronea dei fatti, secondo la quale la FEH e la FES possono essere considerate personalmente e solidalmente responsabili della partecipazione all’infrazione della JAEPS o, più precisamente, della seconda impresa interessata, all’epoca posta sotto la direzione della JAEPS, per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato, come le spettava, che la FEH e la FES fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sulla JAEPS, così da giustificare il fatto che esse siano considerate personalmente e solidalmente responsabili, insieme alla JAEPS e alla Hitachi, del pagamento dell’ammenda inflitta a motivo della partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

    174    La Commissione ritiene che esistano numerosi indizi che, considerati globalmente, suffragano la conclusione, nella decisione impugnata, secondo cui la FEH e la FES hanno esercitato un’influenza determinante sulla JAEPS, consentendo che l’infrazione proseguisse dopo il trasferimento alla stessa, in data 1° ottobre 2002, delle attività in materia di GIS del gruppo Fuji. La Commissione conclude, pertanto, per il rigetto del quinto motivo in quanto infondato.

     Giudizio del Tribunale

    175    Prima di procedere all’esame nel merito del presente motivo, nonché, per le ragioni esposte supra al punto 155, della seconda censura del quarto motivo, occorre identificare l’oggetto esatto della contestazione sottesa a tale motivo, nonché i punti contestati della decisione impugnata, e ricordare le regole applicabili all’imputazione di un’infrazione al diritto della concorrenza nei rapporti tra una controllata e la sua società controllante.

    –       Sull’oggetto della contestazione sottesa al quinto motivo

    176    La ricorrente non contesta che la seconda impresa interessata abbia partecipato all’infrazione tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004. Essa non contesta neppure che, in tale periodo, detta impresa fosse posta direttamente sotto la responsabilità o la direzione della JAEPS. Contesta invece che la FEH e la FES esercitassero effettivamente, attraverso una partecipazione, diretta o indiretta, pari al 30% del capitale sociale della JAEPS, un potere direttivo sulla seconda impresa interessata e che, pertanto, la dirigessero indirettamente nel periodo compreso tra il 1°ottobre 2002 e l’11 maggio 2004.

    –       Sui punti della decisione impugnata costituenti l’oggetto del quinto motivo

    177    Ai punti 383‑403 della decisione impugnata, la Commissione esamina la responsabilità in cui la FEH e la FES sono personalmente incorse in quanto società controllante della JAEPS, sotto la cui responsabilità diretta era posta la seconda impresa interessata, per la partecipazione di quest’ultima all’infrazione nel periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004. La Commissione ha rilevato in particolare quanto segue:

    «(383) [JAEPS] è stata costituita nel luglio 2001 e ha partecipato al comportamento collusivo descritto nella presente decisione tra il 1° ottobre 2002 (data in cui le attività [in materia di] GIS di Hitachi e [di] Fuji sono state trasferite a JAEPS) e l’11 maggio 2004 (data dell’ultima riunione dell’intesa, in ragione della notifica delle ispezioni della Commissione).

    (384) JAEPS è stata costituita per raggruppare le attività di [trasmissione e distribuzione di elettricità] delle società controllanti ai fini dell’approvvigionamento dei clienti di tale settore [nota a piè di pagina n. 399: pag. 21134 (Risposta d[elle società del gruppo] Hitachi alla comunicazione degli addebiti)]. [Hitachi] e [FES] (controllata al 100% di [FEH]) detengono rispettivamente il 50% e il 30% del capitale dell’impresa comune JAEPS (la cui terza proprietaria è [Meidensha]).

    (…)

    (389) Le rispettive partecipazioni delle società controllanti nella JAEPS non consentono di per sé stesse alla Commissione di presumere che tali società abbiano esercitato un’influenza determinante sul comportamento di JAEPS sul mercato, in generale, o sulle sue attività nell’ambito dell’intesa, in particolare. Tuttavia, dai dati di fatto emerge chiaramente che Hitachi e Fuji hanno potuto esercitare e hanno effettivamente esercitato un’influenza determinante per quanto riguarda la partecipazione di JAEPS alle attività dell’intesa descritte nella presente decisione dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004. La Commissione ritiene che JAEPS non abbia determinato autonomamente il proprio comportamento sul mercato e abbia invece adottato le pratiche e il comportamento commerciali stabilit[i] da Hitachi e Fuji.

    (390) Trasferendo le loro attività [in materia di] GIS a JAEPS (senza però trasferire le loro rispettive controllate attive in altri periodi in tale settore), di fatto Hitachi e Fuji hanno utilizzato JAEPS come tramite per proseguire la loro partecipazione di lunga data all’intesa [nota a piè di pagina n. 400: il fascicolo della Commissione non contiene prove contro Meidensha] dei produttori [di progetti di] GIS (Hitachi e Fuji continuavano entrambe a vendere [GIS] con il proprio marchio, ma subappaltavano la produzione a JAEPS).

    (391) Tali conclusioni sono fondate su elementi oggettivi quali (…) il ruolo di vigilanza e di direzione delle attività di JAEPS svolto da Hitachi e Fuji[,] la precedente partecipazione di Hitachi e di Fuji alle attività dell’intesa prima della costituzione di JAEPS[,] il fatto che le controllate di Hitachi e di Fuji implicate in altri periodi nelle attività [in materia di] GIS si siano ritirate affinché JAEPS succedesse loro, pur prestando successivamente assistenza a quest’ultima, e abbiano conservato il loro interesse per i prodotti in qualità di distributori di questi ultimi[,] la presenza alle riunioni dell’intesa di rappresentanti di JAEPS simultaneamente o successivamente impiegati presso Hitachi e/o Fuji e (…) il fatto che molti dirigenti di JAEPS fossero simultaneamente o siano stati successivamente dirigenti di Hitachi e Fuji.

    (…)

    (402) La decisione di Hitachi e di Fuji di proseguire la propria partecipazione all’intesa tramite un’impresa comune non consente loro di sottrarsi alla responsabilità derivante da tale partecipazione.

    (403) Di conseguenza, [JAEPS], [Hitachi], [FEH] e [FES] devono essere considerate solidalmente responsabili della partecipazione di JAEPS all’infrazione dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004».

    178    Dalla decisione impugnata risulta quindi che la Commissione non ha considerato la FEH e la FES personalmente responsabili dal 1° ottobre 2002 a motivo della loro qualità di dirigente diretto della prima impresa interessata, bensì per la loro qualità di società controllante della JAEPS, sotto la cui responsabilità diretta era posta la seconda impresa interessata.

    –       Sulle regole applicabili all’imputazione di un’infrazione al diritto della concorrenza nei rapporti tra una controllata e la sua società controllante

    179    Ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano ad una sola ed unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza DaimlerChrysler/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 85; v. altresì, in tal senso, sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit. al punto 58 supra, punto 140).

    180    Secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit. al punto 58 supra, punti 132 e 133, e sentenza PVC II, cit. al punto 57 supra, punto 960). Qualora la controllata non goda di reale autonomia nella determinazione della propria linea di condotta sul mercato, va ritenuto che i divieti sanciti dall’art. 81, n. 1, CE non si applichino ai rapporti fra la stessa controllata e la società controllante, che insieme formano un’unità economica (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit. al punto 58 supra, punto 134; sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 51). Tale giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

    181    In tale contesto spetta alla Commissione, in linea di principio, dimostrare che la controllante o le controllanti hanno effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, in base ad una serie di elementi fattuali tra i quali, in particolare, il potere direttivo esercitato dalla o dalle società controllanti sulla loro controllata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

    182    Generalmente, è la detenzione della maggioranza del capitale sociale della controllata che può permettere alla società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata e, in particolare, sul suo comportamento sul mercato. È stato dichiarato che, quando il controllo effettivamente esercitato da una società controllante sulla sua controllata, di cui la prima detiene il 25,001% del capitale sociale, corrisponde ad una partecipazione minoritaria, ben lungi dalla maggioranza, non si può ritenere che la controllante e la sua controllata appartengano ad un medesimo gruppo, nel cui ambito costituiscano un’unità economica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II‑791, punto 129).

    183    Tuttavia, una partecipazione minoritaria può consentire ad una società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato se è accompagnata da diritti più estesi rispetto a quelli normalmente attribuiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari e che, esaminati secondo il metodo della serie di indizi convergenti, di natura giuridica o economica, sono atti a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La prova dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante può quindi essere prodotta dalla Commissione mediante un insieme di indizi, anche qualora ciascuno di tali indizi considerato isolatamente non abbia sufficiente forza probatoria.

    184    L’effettivo esercizio di un potere direttivo da parte della o delle società controllanti sulla loro controllata può risultare direttamente dall’applicazione delle norme giuridiche pertinenti o da un accordo tra le società controllanti, concluso conformemente a tali norme, per la gestione della loro controllata comune (v., in tal senso, sentenza Avebe/Commissione, cit. al punto 181 supra, punti 137‑139). L’importanza del coinvolgimento della società controllante nella gestione della sua controllata può parimenti essere dimostrata dalla presenza, a capo della controllata, di molte persone che esercitano funzioni direttive in seno alla controllante. Tale cumulo di funzioni pone necessariamente la controllante in condizione di influenzare in maniera determinante il comportamento della sua controllata sul mercato, dato che consente ai membri dell’organo direttivo della controllante di assicurare, nell’esercizio delle loro funzioni direttive in seno alla controllata, che la linea di condotta di quest’ultima sia conforme agli orientamenti definiti dagli organi direttivi della controllante. Tale obiettivo può essere raggiunto anche senza che il membro o i membri della società controllante che assumono funzioni di direzione in seno alla controllata abbiano la qualità di rappresentante societario della società controllante. Infine, l’implicazione della o delle società controllanti nella gestione della controllata può risultare dai rapporti d’affari intercorrenti tra le prime e la seconda. Così, quando una controllante è anche fornitrice o cliente della propria controllata, essa ha un interesse del tutto particolare a dirigere le attività di produzione o distribuzione di quest’ultima, al fine di trarre pienamente vantaggio dal valore aggiunto generato dall’integrazione verticale così realizzata (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. al punto 58 supra, paragrafi 50 e 51).

    185    Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 263 TFUE (ex art. 230 CE), il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti (sentenza IPK‑München/Commissione, cit. al punto 167 supra, punto 91), l’esercizio effettivo di un potere di direzione della società controllante sulla sua controllata dev’essere valutato unicamente in funzione degli elementi di prova raccolti dalla Commissione nella decisione che imputa la responsabilità dell’infrazione alla controllante. Nel merito, l’unica questione rilevante è pertanto stabilire se l’infrazione sia stata o meno dimostrata in base a tali elementi di prova (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 726).

    –       Sugli elementi di prova dell’esercizio effettivo da parte della FEH e della FES di un potere di direzione sulla JAEPS, indicati dalla Commissione nella decisione impugnata

    186    Alla luce della giurisprudenza ricordata supra ai punti 179‑185, occorre anzitutto esaminare gli indizi, indicati nella decisione impugnata, concernenti le clausole dell’accordo quadro relativo alla creazione della controllata comune JAEPS (in prosieguo: l’«accordo quadro»), concluso il [riservato] tra la Hitachi, la FEH e la Meidensha (in prosieguo: le «società fondatrici»).

    187    Per dimostrare il ruolo di vigilanza e di direzione svolto dalla FEH e dalla FES in seno alla JAEPS, la Commissione rileva, al punto 395 della decisione impugnata, in particolare quanto segue:

    «[riservato]».

    188    Per quanto riguarda tali valutazioni di fatto, la FEH e la FES hanno unicamente sostenuto, nelle loro memorie o nella loro risposta scritta ai quesiti posti dal Tribunale, che da tali valutazioni non si poteva desumere che esse avessero esercitato un’influenza determinante sul comportamento della JAEPS sul mercato, dato che [riservato].

    189    L’art. [riservato] dell’accordo quadro, quale prodotto dalla FEH e dalla FES in allegato alla loro risposta alla comunicazione degli addebiti, stabilisce che [riservato].

    190    L’art. [riservato] dell’accordo quadro prevede [riservato]. A termini dell’art. [riservato] dell’accordo quadro, [riservato]. L’art. [riservato] dell’accordo quadro stabilisce al riguardo che [riservato]. Infine, l’art. [riservato] dell’accordo quadro stabilisce che [riservato].

    191    L’art. [riservato] dell’accordo quadro prevede altresì che [riservato].

    192    Infine, secondo l’art. [riservato] dell’accordo quadro, [riservato].

    193    Risulta quindi dall’art. [riservato] dell’accordo quadro, letto alla luce delle altre clausole del medesimo accordo, che ciascuna delle società fondatrici aveva il potere, [riservato], di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della JAEPS sul mercato. Infatti, [riservato]. Ne consegue che le società fondatrici dovevano necessariamente accordarsi sulle decisioni importanti relative al comportamento sul mercato della loro controllata comune.

    194    La ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle sue affermazioni [riservato]. In tale contesto, il fatto, non contestato dalla ricorrente, che [riservato] dimostra che [riservato] le società fondatrici hanno dovuto, in pratica, accordarsi sulle decisioni importanti relative alla direzione e alle attività economiche della JAEPS.

    195    Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui [riservato], anche ammesso che sia fondata, essa non è di per sé decisiva, dato che [riservato]. Al punto 4.3 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la FEH e la FES hanno effettivamente riconosciuto che «[riservato]» e che «[riservato]». In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, dai punti 5.7 e 5.8 della risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti risulta che [riservato]. Infine, nella loro lettera alla Commissione del 10 novembre 2006, la FEH e la FES ammettono che, «[riservato]». [riservato]. Tenuto conto del disposto dell’art. [riservato] dell’accordo quadro, appare comunque errato affermare, come fa la ricorrente, che «[riservato]».

    196    Quanto al fatto che la partecipazione della seconda impresa interessata, all’epoca posta sotto il controllo diretto della JAEPS, non sia stata discussa durante le riunioni tra i presidenti e/o i dirigenti delle società fondatrici, ciò è irrilevante, dato che, per imputare ad una società controllante gli atti compiuti dalla sua controllata, non è necessario dimostrare che la controllante sia stata direttamente implicata nei comportamenti contestati, o che ne fosse a conoscenza. Infatti, non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, bensì il fatto che, nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, la controllante e la controllata tenessero un comportamento unitario sul mercato che legittima la Commissione ad adottare la decisione sanzionatoria nei confronti della controllante di un gruppo di società (sentenze del Tribunale Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 57 supra, punto 58, e 30 aprile 2009, causa T‑12/03, Itochu/Commissione, Racc. pag. II‑883, punto 58). Nella fattispecie, pertanto, la Commissione non doveva dimostrare che la FEH e la FES erano direttamente implicate o erano a conoscenza della partecipazione all’infrazione della seconda impresa interessata, all’epoca posta direttamente sotto la direzione della JAEPS, ma solo a provare che, al momento di tale partecipazione, dette società esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della loro controllata sul mercato, specie in quanto membri della conferenza operativa (v. supra, punti 180 e 181).

    197    In secondo luogo, occorre esaminare gli indizi, indicati nella decisione impugnata, relativi al fatto che molti dirigenti della JAEPS erano simultaneamente o sono stati successivamente dirigenti presso la FEH o la FES.

    198    Al punto 400 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:

    «A tal riguardo, sono rilevanti i seguenti esempi di sovrapposizione di posti direttivi presso Fuji (…):

    a)      [il sig. Os.] è stato [riservato] di JAEPS dal [riservato] al [riservato] e, simultaneamente, [riservato] di [FES]. È successivamente divenuto [riservato] di quest’ultima società il [riservato].

    b)      [Il sig. H. H.], [riservato] di JAEPS dal [riservato] al [riservato], era anche [riservato] di [FEH]. È successivamente divenuto [riservato] di [FES].

    c)      [Il sig. Ok.] è succeduto al [sig. I.] in qualità di [riservato] di JAEPS fino al [riservato]. Era simultaneamente [riservato] di [FES].

    d)      [Il sig. Y.], [riservato] di JAEPS a decorrere dal [riservato], era simultaneamente [riservato] ed è successivamente stato [riservato] di [FES].

    e)      [Il sig. A.], [riservato] di JAEPS fino al [riservato], era anche [riservato] di [FEH].

    f)      [Il sig. K.] è succeduto al [sig. A.] come [riservato] di JAEPS a decorrere dal [riservato]. Era anche [riservato] di [FES]».

    199    Il cumulo di posti direttivi presso la FEH o la FES con posti di [riservato] presso la JAEPS poneva necessariamente la FEH e la FES in condizione di influenzare effettivamente in maniera decisiva il comportamento sul mercato della JAEPS, dato che consentiva ai membri direttivi di dette società di assicurare che la linea di condotta sul mercato di quest’ultima fosse conforme a quella risultante da [riservato], conformemente a quanto stabilito all’art. [riservato] dell’accordo quadro. Dal punto 393 della decisione impugnata, confermato su questo punto dalla parte H della risposta delle società del gruppo Hitachi alla comunicazione degli addebiti e dai punti 5.10 e 5.11 della risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, risulta che [riservato]. Orbene, la FEH e la FES non hanno contestato, né sostenuto, che i propri dirigenti che erano anche [riservato] della JAEPS, in qualità di [riservato], non abbiano ricevuto tutte le informazioni necessarie per assumere le loro responsabilità. Anche ammesso che questi ultimi non abbiano ricevuto le informazioni relative a [riservato], dal punto 5.10 della risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti risulta che essi erano, per le società fondatrici, un canale di informazione per le questioni discusse nel [riservato] di JAEPS, vale a dire quelle concernenti [riservato] di JAEPS.

    200    Occorre, in terzo luogo, esaminare gli indizi, indicati nella decisione impugnata, relativi al fatto che la FES e la FEH hanno conservato il loro interesse per i progetti di GIS prodotti dalla JAEPS, in qualità di distributrici degli stessi.

    201    Il fatto che, dopo la creazione della JAEPS, la FEH e la FES, come rilevato al punto 398 della decisione impugnata, abbiano continuato a vendere progetti di GIS prodotti dalla JAEPS «a propri clienti già esistenti, esclusi i servizi pubblici», il che rappresentava, secondo la Commissione, dal [riservato] al [riservato]% delle attività in materia di GIS del gruppo Fuji prima della creazione della JAEPS, e siano quindi divenute clienti importanti della JAEPS, testimonia che esse hanno conservato uno specifico interesse commerciale ad esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della loro controllata sul mercato, [riservato], secondo il disposto dell’art. [riservato] dell’accordo quadro.

    202    Pertanto, senza che occorra, alla luce delle considerazioni che precedono, esaminare gli altri indizi indicati a tale riguardo nella decisione impugnata, la cui rilevanza è stata parimenti contestata dalla ricorrente, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente valido l’esercizio effettivo da parte della FEH e della FES di un’influenza decisiva sulla linea di condotta sul mercato della JAEPS semplicemente con la serie di indizi indicati nella decisione impugnata, ossia le clausole dell’accordo quadro, il cumulo di posti direttivi presso la FEH e la FES e presso la JAEPS e l’interesse che la FEH e la FES avevano conservato per i progetti di GIS prodotti dalla JAEPS, in qualità di distributrici degli stessi.

    203    Di conseguenza, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione ha potuto legittimamente considerare la FEH e la FES personalmente e solidalmente responsabili, con la Hitachi e la JAEPS, della partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004.

    204    Il quinto motivo e la seconda censura del quarto motivo vanno quindi respinti in quanto infondati.

    2.     Sulle conclusioni dirette alla riforma parziale della decisione impugnata

    205    La ricorrente invita, essenzialmente, il Tribunale a ridurre in misura sostanziale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito ai sensi dell’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE), l’importo delle ammende inflitte alla FEH e alla FES all’art. 2, lett. d) e f), della decisione impugnata, tenendo conto dell’impossibilità di imputare giuridicamente alla FEH l’infrazione, constatata all’art. 1 di detta decisione, per il periodo compreso tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002, dell’impossibilità di imputare giuridicamente alla FES la medesima infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 settembre 2002, dell’impossibilità di imputare giuridicamente alla FEH e alla FES, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, l’infrazione per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004 e, infine, della necessità di ridurre le ammende inflitte alla FEH e alla FES con riguardo al valore aggiunto significativo delle informazioni da loro fornite durante il procedimento amministrativo, ai sensi del punto 23, sub b), della comunicazione sulla cooperazione o, altrimenti, con riguardo alla circostanza attenuante costituita dal fatto che tali informazioni hanno consentito alla Commissione di constatare con meno difficoltà l’esistenza dell’infrazione, ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

     Osservazioni preliminari sulla competenza estesa al merito del giudice dell’Unione

    206    Sul fondamento dell’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE), vari regolamenti hanno attribuito ai giudici dell’Unione una competenza giurisdizionale estesa al merito in materia di sanzioni. In particolare, l’art. 17 del regolamento n. 17 e l’art. 31 del regolamento n. 1/2003 prevedono che il Tribunale abbia competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda.

    207    Tale competenza estesa al merito può tuttavia essere esercitata dai giudici dell’Unione solamente nell’ambito del controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, in particolare nell’ambito del ricorso d’annullamento. Infatti, l’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE) non costituisce un rimedio giuridico autonomo, ma ha l’unico effetto di ampliare i poteri di cui dispone il giudice dell’Unione nell’ambito del ricorso previsto dall’art. 263 TFUE (ex art. 230 CE). Pertanto, un ricorso con cui si chiede al giudice dell’Unione di esercitare la sua competenza estesa al merito con riferimento ad una decisione contenente una sanzione comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, della decisione stessa (ordinanza del Tribunale 9 novembre 2004, causa T‑252/03, FNICGV/Commissione, Racc. pag. II‑3795, punto 25).

    208    Al di là del semplice controllo di legittimità effettuato nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 263 TFUE (ex art. 230 CE), che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, come previsto dall’art. 264 TFUE (ex art. 231 CE), la competenza estesa al merito legittima il giudice dell’Unione a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 692). Di conseguenza, nei settori in cui la Commissione ha conservato un margine di discrezionalità, quali la fissazione di una percentuale di maggiorazione dell’ammenda per la durata dell’infrazione o per conferire alla sanzione un effetto dissuasivo, o quale la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa nel corso del procedimento amministrativo, in particolare rispetto ai contributi di altre imprese, il fatto che il controllo di legittimità effettuato nell’ambito del ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 263 TFUE (ex art. 230 CE), sia limitato alla verifica della mancanza di errori manifesti di valutazione non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio da parte del giudice dell’Unione della sua competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 164 e giurisprudenza ivi citata, e 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland‑Werke/Commissione, Racc. pag. II‑1087, punti 32, 33 e 124).

    209    Nell’ambito della sua competenza estesa al merito, il giudice dell’Unione è competente a valutare l’adeguatezza delle ammende alla luce dei criteri fissati, a seconda dei casi, all’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 o all’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I‑9641, punto 40; causa C‑280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I‑9757, punto 41, e Cascades/Commissione, cit. al punto 58 supra, punto 41). Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione non menzionati nella decisione della Commissione che infligge l’ammenda (v. sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 165 e giurisprudenza ivi citata, e 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 59 supra, punti 164 e 190).

    210    Nella specie, tenuto conto di tutte le conclusioni dirette alla riforma parziale della decisione impugnata, il Tribunale deve esaminare, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, se occorra riformare l’art. 2, lett. d) e f), della decisione impugnata anche in mancanza di annullamento, al fine di modificare l’importo delle ammende inflitte alla FEH e alla FES. In tale contesto si dovrà tenere conto, oltre che dei vizi fatti valere a sostegno delle domande di annullamento degli artt. 1, lett. g) e h), e 2, lett. d) e f), della decisione impugnata, già rilevati nell’ambito del controllo di legittimità, dei vizi fatti valere unicamente a sostegno della domanda di riforma dell’art. 2, lett. d) e f), della decisione impugnata nonché di tutti gli elementi di informazione prodotti dalle parti nella presente controversia che appaiano pertinenti per valutare l’importo delle ammende in questione.

     Sull’impossibilità di imputare giuridicamente alla FEH l’infrazione per il periodo compreso tra la fine del settembre 2000 e il 30 settembre 2002

     Argomenti delle parti

    211    Con il primo, il secondo e il terzo motivo, la ricorrente chiede che il Tribunale eserciti la competenza estesa al merito ad esso conferita dall’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE) e riduca in misura sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta alla FEH, tenuto conto dell’impossibilità di imputarle giuridicamente l’infrazione per il periodo compreso tra la fine del settembre 2000 e il 30 settembre 2002.

    212    La Commissione ritiene che il primo, il secondo e il terzo motivo debbano essere disattesi e che la presente domanda della ricorrente vada quindi respinta.

     Giudizio del Tribunale

    213    Poiché nella decisione impugnata la Commissione ha potuto validamente imputare alla FEH la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione, che è proseguita ininterrottamente dalla fine del settembre 2000 al 30 settembre 2002, e dato che, pertanto, il primo, il secondo e il terzo motivo devono essere respinti (v. supra, punti 139 e 147), non occorre che il Tribunale riformi sotto questo aspetto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata.

    214    Pertanto, la presente domanda di riforma parziale della decisione impugnata dev’essere respinta.

     Sull’impossibilità di imputare giuridicamente alla FES l’infrazione per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002

     Argomenti delle parti

    215    Con il suo quarto motivo, la ricorrente chiede che il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito conferitagli dall’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE) e riduca in misura sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta alla FES, tenuto conto dell’impossibilità di imputarle giuridicamente la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 settembre 2002.

    216    La Commissione ritiene che il quarto motivo vada disatteso e che, pertanto, la presente domanda della ricorrente debba essere respinta.

     Giudizio del Tribunale

    217    Poiché la Commissione ha potuto legittimamente imputare alla FEH, nella decisione impugnata, la partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2002 (v. supra, punto 171), non occorre che il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, riformi su questo punto l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata. Entro questi limiti occorre respingere la presente domanda di riforma parziale della decisione impugnata.

    218    Per contro, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, deve riformare parzialmente la decisione impugnata a seguito dell’annullamento dell’art. 2, lett. d), della medesima decisione, nella parte in cui si basa sulla dichiarazione, non motivata, che la FES può essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001 (v. supra, punti 170 e 172).

    219    Quanto alla portata esatta della riforma dell’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, occorre rilevare anzitutto che, nel caso della FES, l’imputazione della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001 è stata presa in considerazione al fine di determinare l’importo delle ammende da infliggerle e che ciò ha determinato un aumento di detto importo, come risulta dal punto 498 della decisione impugnata.

    220    Inoltre, per stabilire la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda da infliggere alla FES in funzione della durata dell’infrazione ad essa imputabile, non occorre discostarsi dal metodo seguito dalla Commissione al punto 492 della decisione impugnata, secondo cui, per le infrazioni di durata superiore ad un anno, gli importi di base delle ammende sono aumentati del 10% per anno intero di infrazione e del 5% per ogni ulteriore periodo di durata pari o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno. Benché sia vero che tale metodo è leggermente diverso da quello descritto negli orientamenti, i quali prevedono, per le infrazioni di media durata (in generale da 1 a 5 anni), un importo che può arrivare al 50% di quello stabilito in base alla gravità dell’infrazione, esso è tuttavia conforme alla prassi seguita abitualmente dalla Commissione nell’applicazione degli orientamenti. Inoltre, si deve osservare che la Commissione ha applicato tale metodo a tutte le imprese partecipanti all’infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata e che la ricorrente non l’ha contestato nell’ambito del ricorso in esame.

    221    Infine, tenuto conto dell’annullamento dell’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, nella parte in cui si basa sulla dichiarazione che la FES può essere considerata personalmente responsabile della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 15 aprile 1988 al 30 giugno 2001, non si può neppure imputare alla FES, come al punto 498 della decisione impugnata, un’infrazione di lunga durata di 14 anni e 4 mesi che giustifica, secondo i principi enunciati al punto 492 della medesima decisione, un aumento del 140% dell’importo di base della sua ammenda, ma solamente un’infrazione di durata media di un anno e 3 mesi, che giustifica un aumento del 10% dell’importo di base della sua ammenda fissato in EUR 1 000 000, come risulta dal punto 490 della decisione impugnata e, pertanto, la fissazione di un importo di base di EUR 1 100 000 per l’ammenda dovuta dalla FES, in solido con la FEH, in ragione della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2002, fatte salve le riduzioni che occorra eventualmente applicare a tale importo per tenere debitamente conto delle circostanze attenuanti invocate dalla ricorrente (v. infra, punti 226‑268).

     Sull’impossibilità di imputare giuridicamente alla FEH e alla FES, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, la partecipazione della seconda impresa interessata all’intesa per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004

     Argomenti delle parti

    222    Con il quinto motivo e la seconda censura del quarto motivo, la ricorrente chiede che il Tribunale eserciti la competenza estesa al merito ad esso conferita dall’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE) e riduca sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta alla FEH e alla FES, tenuto conto dell’impossibilità di imputare giuridicamente alle stesse, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, la partecipazione della seconda impresa interessata all’infrazione per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004.

    223    La Commissione ritiene che il quinto motivo e la seconda censura del quarto motivo vadano disattesi e che, pertanto, la presente domanda della ricorrente debba essere respinta.

     Giudizio del Tribunale

    224    Nella decisione impugnata, la Commissione ha potuto legittimamente imputare alla FEH e alla FES, nella loro qualità di società controllanti della JAEPS, la partecipazione della seconda impresa controllata all’infrazione per il periodo dal 1° ottobre 2002 all’11 maggio 2004 (v. supra, punti 203 e 204). Non occorre che il Tribunale eserciti la propria competenza estesa al merito e riformi a tale proposito l’art. 2, lett. f), della decisione impugnata.

    225    Pertanto, la presente domanda di riforma parziale della decisione impugnata dev’essere respinta.

     Sulla necessità di concedere alla FEH e alla FES una riduzione delle loro ammende in considerazione del valore aggiunto significativo delle informazioni fornite durante il procedimento amministrativo, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, o, in subordine, a titolo di una circostanza attenuante, conformemente agli orientamenti

     Argomenti delle parti

    226    La ricorrente chiede che il Tribunale eserciti la competenza estesa al merito ad esso conferita dall’art. 261 TFUE (ex art. 229 CE) e conceda alla FEH e alla FES una riduzione del 50% dell’importo delle ammende loro inflitte, con riguardo ai punti 21, 22 e 23, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, tenuto conto del valore aggiunto significativo delle informazioni che hanno fornito alla Commissione durante il procedimento amministrativo, nella loro dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e nella loro lettera del 29 settembre 2006 (v. supra, punti 19, 20 e 25), che le avrebbero consentito di provare la presunta infrazione. Il fatto che tali informazioni siano state fornite dopo la notifica della comunicazione degli addebiti non escluderebbe che il criterio del valore aggiunto significativo di cui alla comunicazione sulla cooperazione sia soddisfatto.

    227    In subordine, la ricorrente chiede al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla FEH e alla FES, tenuto conto del fatto che la loro collaborazione effettiva avrebbe permesso alla Commissione di accertare più agevolmente l’esistenza dell’infrazione e potrebbe quindi essere considerata, alla luce della giurisprudenza, come una circostanza attenuante ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti.

    228    La Commissione conclude per il rigetto di tale domanda.

     Giudizio del Tribunale

    229    Prima di procedere all’analisi nel merito della domanda in esame, occorre individuare i punti interessati della decisione impugnata e ricordare le regole applicabili alla riduzione delle ammende con riguardo agli elementi di prova forniti dall’impresa che ha partecipato all’infrazione e alla sua effettiva collaborazione nel procedimento amministrativo.

    –       Sui punti della decisione impugnata interessati dalla presente domanda di riforma

    230    Ai punti 548‑550 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato quanto segue a proposito della cooperazione della FEH e della FES nel procedimento amministrativo:

    « (548) In seguito alla notifica della comunicazione degli addebiti alle parti, Fuji ha presentato una domanda di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sulla [cooperazione] (il 12 luglio 2006), chiedendo che a tal fine fosse presa in considerazione anche la sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Il 28 settembre 2006 essa ha integrato le sue precedenti dichiarazioni con una testimonianza successiva di un ex dipendente.

    (549) In tali dichiarazioni Fuji ha descritto l’intesa e ha riconosciuto che essa esisteva nella forma descritta nella comunicazione degli addebiti. Ha ammesso di avervi partecipato dall’aprile 1988 “fino al o intorno al settembre 2000”. Fuji ha descritto le procedure interne dell’intesa, con particolare riguardo ai contatti tra le imprese giapponesi, e ha fornito alcune prove, segnatamente un elenco di documenti comprensivo di taluni progetti che era stato convenuto, secondo le regole dell’intesa, di attuare dopo il settembre 2000 [v. punto 198]. Tuttavia, Fuji ha contestato la sua partecipazione dopo il settembre 2000 e la sua responsabilità per l’infrazione commessa dalla JAEPS.

    (550) Poiché la domanda di Fuji è successiva alla notifica della comunicazione degli addebiti, e tenuto conto del tenore di tali dichiarazioni, la Commissione ritiene che le dichiarazioni di Fuji non abbiano rafforzato in misura significativa la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione, dal momento che Fuji ha confermato elementi fattuali che erano già stati provati in modo giuridicamente valido dalla Commissione sulla base di altri elementi di prova e non ha fornito elementi idonei a fondare nuovi addebiti. Pertanto, il suo contributo non ha rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione alla data in cui esso è stato fornito e non giustifica la concessione di una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla [cooperazione]».

    –       Sulle regole applicabili alla riduzione delle ammende con riguardo agli elementi di prova forniti dall’impresa che ha partecipato all’infrazione e della sua collaborazione effettiva al procedimento amministrativo

    231    Secondo la giurisprudenza, la riduzione dell’importo delle ammende da infliggere per un’infrazione al diritto della concorrenza, in caso di cooperazione delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, è giustificata nella misura in cui consente alla Commissione di accertare tale infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, di mettervi fine (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 399; sentenze del Tribunale BPB de Eendracht/Commissione, cit. al punto 142 supra, punto 325, e 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 363).

    232    I punti 20-23 della comunicazione sulla cooperazione enunciano quanto segue:

    «20. Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A [“Immunità dalle ammende”] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

    21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

    22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

    23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

    a)      se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

    b)      il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà (…).

    Al fine di definire il livello della riduzione (…), la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.

    Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

    233    Gli orientamenti prevedono che il nuovo metodo applicabile per calcolare l’importo dell’ammenda obbedisce a uno schema che si basa sulla fissazione di un importo di base al quale si applicano maggiorazioni per tenere conto delle circostanze aggravanti e diminuzioni per tener conto delle circostanze attenuanti.

    234    Il punto 3, sesto trattino, degli orientamenti prevede che una collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione può, ad esempio, costituire una circostanza attenuante che giustifica una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.

    235    Se pur è vero che la comunicazione sulla cooperazione e gli orientamenti, che risultano da un’autolimitazione del proprio potere discrezionale da parte della Commissione (v. supra, punto 208), non costituiscono norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi sono pur sempre indicativi della prassi da seguire e l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere di irrogare un’ammenda per un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza Itochu/Commissione, cit. al punto 196 supra, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    –       Sull’analisi delle informazioni e degli elementi forniti dalla FEH e dalla FES, che avrebbero rappresentato un «valore aggiunto significativo» rispetto agli elementi già in possesso della Commissione e corrisponderebbero ad una «collaborazione effettiva» al procedimento amministrativo

    236    La ricorrente fa riferimento, nella fattispecie, a talune informazioni concernenti l’esistenza dell’intesa comune dopo il 1988 e la sua reciprocità, fornite dalla FEH e dalla FES alla Commissione durante il procedimento amministrativo, che sono menzionate al punto 255 della decisione impugnata, nonché ad una selezione di documenti, in particolare accordi conclusi nell’ambito dell’intesa e relativi a tredici progetti di GIS diversi, che sono menzionati al punto 198 della medesima decisione.

    237    La Commissione sostiene, in generale, che tali informazioni e documenti non potevano presentare un «valore aggiunto significativo» né corrispondere ad una «collaborazione effettiva» della FEH e della FES all’inchiesta, dato che erano stati trasmessi dopo notifica della comunicazione degli addebiti e, pertanto, in una fase nella quale la Commissione aveva già enunciato chiaramente i fatti sui quali si basava nel caso di specie nonché la loro qualificazione giuridica, come risulterebbe anche dal punto 26 della comunicazione sulla cooperazione.

    238    È vero che la comunicazione degli addebiti deve consentire agli interessati di prendere realmente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Tale esigenza è rispettata quando la decisione finale non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenze del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 138, e 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 209 supra, punto 47; v. altresì, nel medesimo senso, sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, cit. al punto 98 supra, punto 94). Tuttavia, sebbene le infrazioni addebitate ad un’impresa in una decisione non possano essere differenti da quelle enunciate nella comunicazione degli addebiti, non può dirsi altrettanto per i fatti contestati, giacché è sufficiente, al riguardo, che le imprese interessate abbiano avuto la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutti i fatti loro imputati. Ciò è stato espressamente rilevato dai giudici dell’Unione, i quali hanno ritenuto che nessuna norma impedisca alla Commissione di comunicare alle parti, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti, nuovi documenti che essa ritiene possano sostenere la sua tesi, smpreché sia concesso alle imprese il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista al riguardo (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 190; v. anche, nel medesimo senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 29).

    239    Se è vero che la data in cui gli elementi probatori vengono forniti alla Commissione influisce sulla loro qualificazione quale valore aggiunto significativo, dato che tale qualificazione dipende dagli elementi di prova già contenuti nel fascicolo della Commissione alla data di presentazione, il mero fatto che detti elementi siano stati presentati dopo la notifica della comunicazione degli addebiti non esclude che essi possano ancora presentare un valore aggiunto significativo, pur se il procedimento si trova ad uno stadio avanzato. In particolare, in una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione presentata dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, un’impresa può concentrare l’attenzione sui fatti che, a suo parere, non sono stati sufficientemente dimostrati e possono quindi costituire un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione.

    240    Inoltre, il punto 26 della comunicazione sulla cooperazione si limita ad enunciare un obbligo procedurale a carico della Commissione. Esso non prevede che qualsiasi collaborazione di un’impresa alla formazione della prova dell’infrazione sia necessariamente priva di valore se è intervenuta solo dopo la notifica della comunicazione degli addebiti. Occorre peraltro rilevare che tale collaborazione può risultare molto utile quando gli elementi forniti erano precedentemente ignoti alla Commissione e incidono direttamente sulla gravità o sulla durata della presunta intesa.

    –       Sull’analisi delle informazioni fornite dalla FEH e dalla FES in merito all’esistenza dell’intesa comune dopo il 1988 e alla sua reciprocità

    241    In via preliminare, va ricordato che, al punto 125 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che l’«intesa comune» era un accordo non scritto concluso tra le imprese giapponesi ed europee, secondo il quale «i giapponesi non dovevano presentare offerte per i progetti [di GIS] europei e, viceversa, gli europei non dovevano presentarne per i progetti [di GIS] giapponesi» e «il Giappone e i paesi europei nei quali i membri europei dell’intesa beneficiavano di posizioni privilegiate erano riservati ai membri interessati dell’intesa e non dovevano formare oggetto di intervento da parte degli altri membri». Al punto 261 della decisione impugnata essa ha inoltre constatato che «[c]onformemente alla logica dell’intesa (…), si è accertato, attraverso le dichiarazioni dei [membri dell’intesa] e altre prove documentali, che l’accordo anticoncorrenziale è esistito e comportava il reciproco rispetto della maggior parte del mercato del SEE da parte dei giapponesi e del mercato giapponese da parte degli europei», che «si [era] inoltre accertato che, nel contesto del controllo sulle quote globali, le vendite realizzate nel SEE al di fuori dei paesi d’origine venivano imputate alle quote globali» e che «[t]ale meccanismo rivela[va], per la sua stessa definizione ed attuazione, l’esistenza di un oggetto restrittivo della concorrenza (…)».

    242    L’intesa comune è l’unico elemento che consente di ritenere che le imprese giapponesi abbiano, secondo l’espressione impiegata al punto 261 della decisione impugnata, «effettivamente partecipato all’infrazione» constatata all’art. 1 della decisione impugnata. Infatti, da un lato, come emerge dai punti 119, 126, 244 e 246 della decisione impugnata, l’accordo GQ, di cui le imprese giapponesi erano parti, non si applicava ai paesi dell’Europea occidentale. Dall’altro, come risulta, ad esempio, dal punto 247 della decisione impugnata, la Commissione non ha considerato, nella decisione impugnata, che le imprese giapponesi avessero partecipato agli accordi, quali l’accordo EQ, che avevano ripercussioni dirette sul mercato europeo. In tali circostanze, l’intesa comune, quale descritta ai punti 125 e 261 della decisione impugnata, consente quindi di stabilire un nesso tra le imprese giapponesi e il mercato del SEE e costituisce, pertanto, il fondamento eventuale della competenza della Commissione nei confronti di queste ultime.

    243    Dai punti 125‑132 e 255‑264 della decisione impugnata risulta che, per dimostrare l’esistenza dell’intesa comune, quale descritta ai punti 125 e 261 della decisione impugnata, la Commissione non si è basata, come sostenuto erroneamente dalla ricorrente, solo sul comportamento delle imprese in questione sul mercato, bensì su una «serie coerente di prove a carico» costituita dai seguenti elementi:

    –        le dichiarazioni delle società del gruppo Areva (v. note a piè di pagina nn. 70 e 71 della decisione impugnata) e quelle della ABB (v. nota a piè di pagina n. 72 della decisione impugnata), dalle quali risultava che l’intesa era stata concepita per mantenere lo status quo, tenendo conto delle quote di mercato storiche e delle posizioni privilegiate tradizionali delle parti (v. punto 124 della decisione impugnata);

    –        le dichiarazioni della ABB e, in particolare, di uno dei suoi ex dipendenti, il sig. M., testimone diretto dei fatti (v. note a piè di pagina nn. 73‑75 della decisione impugnata), nonché le dichiarazioni della FEH e della FES (v. nota a piè di pagina n. 76 della decisione impugnata), secondo le quali la ripartizione a livello mondiale dei progetti era basata sull’intesa comune (v. punti 125, 255, 262 e 263 della decisione impugnata);

    –        il fatto che la Alstom, le società del gruppo Areva e il gruppo VA Tech non avevano apertamente contestato l’esistenza dell’intesa comune (v. punti 124, 127 e 253 della decisione impugnata);

    –        l’accordo GQ e il suo allegato 2, comunicati dalla ABB, nella parte in cui prevedevano inizialmente un elenco di paesi esclusi, composto, in particolare, dal Giappone e dalla maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, successivamente esteso al mercato dell’«Europa», che consentiva di trattare tali regioni secondo regole di attribuzione speciali, nello spirito dell’intesa comune (punto 126 e nota a piè di pagina n. 62 della decisione impugnata);

    –        le prove documentali risalenti all’epoca dell’infrazione, comunicate dalla ABB o dalle società del gruppo Hitachi o dalla JAEPS, le quali testimoniano che l’attribuzione alle imprese giapponesi di progetti di GIS in Islanda, nel Liechtenstein e, per molto tempo, nell’Europa orientale non era esclusa, dato che, in occasione dell’adeguamento dell’intesa nel 2002, si erano tenute discussioni tra imprese giapponesi ed europee sulla questione se l’Europa centrale ed orientale fosse un mercato degli europei, e dal momento che, di fatto, le imprese europee si erano ripartite i pertinenti progetti di GIS in Europa, compresi, a partire dal 2002, i progetti di GIS nell’Europa orientale (punti 127, 128 e 256 della decisione impugnata);

    –        la risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, le dichiarazioni delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS (note a piè di pagina nn. 85 e 86 della decisione impugnata) nonché varie prove documentali risalenti all’epoca dell’infrazione, comunicate dalla ABB, le quali attestano che le imprese giapponesi erano anche a conoscenza dell’esistenza di intese a livello europeo (senza necessariamente conoscerne i dettagli o le modalità) concernenti i progetti di GIS e che dette imprese erano parimenti a conoscenza dei progetti di GIS, in particolare di alcuni progetti di GIS in Europa, ripartiti tra le imprese europee; esse venivano inoltre informate anticipatamente di taluni progetti di GIS in Europa, non solo in Islanda, ma anche in alcuni paesi esclusi dall’allegato 2 dell’accordo GQ, conformemente alla possibilità di notifica prevista dall’allegato 2 dell’accordo GQ, comunicato dalla ABB (punti 119 e 129‑132 della decisione impugnata).

    244    La ricorrente sostiene che le dichiarazioni della FEH e della FES relative all’esistenza dell’intesa comune dopo il 1988 e alla sua reciprocità, quali menzionate al punto 255 della decisione impugnata, hanno un valore aggiunto significativo per la Commissione, dato che le hanno consentito di dimostrare l’esistenza e la portata dell’intesa comune in modo giuridicamente valido, tenuto conto dei requisiti della giurisprudenza e della spiegazione alternativa credibile, fondata sull’esistenza di elevate barriere all’ingresso sul mercato europeo dei progetti di GIS tali da dissuadere i fornitori giapponesi di tali prodotti, che era stata addotta o confermata dalle società del gruppo Hitachi o dalla JAEPS, dalla Toshiba, dalla Melco, dalle stesse FEH e FES, dalle società del gruppo Areva e dal gruppo VA Tech.

    245    È pacifico che, durante il procedimento amministrativo e, per la prima volta, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la FEH e la FES hanno ammesso l’esistenza dell’intesa comune indicando quanto segue:

    «Sebbene Fuji fosse a conoscenza dell’intesa comune secondo cui i produttori giapponesi non avrebbero tentato di penetrare nel mercato europeo, ciò non era la ragione principale per la quale essa non vendeva progetti di GIS nel SEE. Fuji non era un fornitore di progetti di GIS importante e credibile per l’Europa, per i seguenti motivi (…)».

    246    Senza che occorra fare riferimento alle dichiarazioni successive della FEH e della FES, si può constatare che, come rilevato ai punti 125 e 255 della decisione impugnata, la FEH e la FES hanno effettivamente confermato, ancorché in termini relativamente vaghi, l’esistenza dell’intesa comune e di una parte essenziale del suo contenuto, vale a dire che i produttori giapponesi si sono impegnati a non penetrare nel mercato europeo. Inoltre, nella medesima risposta alla comunicazione degli addebiti, la FEH e la FES hanno indicato, in una nota a piè di pagina, che «i produttori giapponesi non erano parti dell’[accordo EQ]», che «[c]ome tali, i rappresentanti di Fuji non sapevano se l’[accordo EQ] fosse o meno stato concluso a Vienna», che «non conoscevano neppure il contenuto dell’[accordo EQ]» e che «[p]eraltro, (…) l’informazione relativa all’attribuzione dei progetti [di GIS] nei paesi Europei esclusi dall’allegato 2 dell’accordo GQ non veniva sistematicamente comunicata ai produttori giapponesi». Tale dichiarazione può essere considerata una conferma del fatto che le imprese giapponesi erano a conoscenza dei progetti di GIS ripartiti tra le imprese europee, anche in alcuni paesi esclusi dall’allegato 2 dell’accordo GQ. Tuttavia, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione al punto 129 della decisione impugnata, non si può ritenere, alla luce di tali elementi, che le imprese giapponesi sapessero anche dell’esistenza di intese a livello europeo.

    247    Tuttavia, dai punti della decisione impugnata citati al punto 243 supra, letti in combinato disposto con i punti 88, 91 e 95, risulta che, nel momento in cui la Commissione è venuta a conoscenza di tali dichiarazioni, formulate per la prima volta nella risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti in data 30 giugno 2006, essa disponeva degli elementi di prova menzionati supra al punto 243, cioè prove documentali, comunicate dalla ABB e dalle società del gruppo Hitachi o dalla JAEPS, nonché delle dichiarazioni esplicite delle società del gruppo Areva, della ABB e delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS dalle quali, secondo la Commissione, poteva logicamente dedursi l’esistenza di un’«intesa comune» quale descritta al punto 125 della decisione impugnata.

    248    Infatti, ai punti 258 e 261 della decisione impugnata, la Commissione ha sostenuto, sostanzialmente, che l’esistenza di un’«intesa comune», quale descritta al punto 125 della medesima decisione, poteva dedursi dalle dichiarazioni di membri dell’intesa e dalle altre prove documentali contenute nel fascicolo, dato che, con riguardo a tali prove, ciò sembrava una spiegazione coerente e conforme alla logica dell’intesa. Così, come rilevato dalla Commissione ai punti 258‑260, l’esistenza di un’«intesa comune», quale descritta al punto 125 della decisione impugnata, consentiva di spiegare in modo coerente:

    –        i motivi per i quali le vendite in alcuni paesi del SEE (quelli che non erano considerati «paesi d’origine») venivano imputate alle quote dell’intesa e controllate dalle parti di tali accordi, mentre, viceversa, le vendite in Giappone e negli altri paesi del SEE (i «paesi d’origine») non venivano «caricate» (punto 258 della decisione impugnata);

    –        i motivi per i quali, da un lato, le quote mondiali includevano vendite nella maggior parte dei paesi europei e, dall’altro, il diverso trattamento delle vendite nel SEE non appariva come tale nei testi, dato che tutti i paesi del SEE era classificati solo come territori esclusi nell’accordo GQ (punto 258 della decisione impugnata), e

    –        i motivi per i quali le imprese giapponesi non presentavano più spesso offerte in Europa e apparentemente non avevano neppure pensato di penetrare nel mercato europeo per 16 anni con mezzi analoghi a quelli utilizzati in altri mercati nel resto del mondo (punti 259 e 260 della decisione impugnata).

    249    La ricorrente afferma tuttavia che le dichiarazioni dei membri dell’intesa e le altre prove documentali addotte a sostegno della spiegazione data dalla Commissione all’esistenza di un’«intesa comune» erano irrilevanti, dato che erano ambigue e insufficienti a smentire l’invocata spiegazione alternativa credibile, fornita da varie imprese partecipanti all’intesa, secondo la quale l’esistenza di barriere all’ingresso elevate rendevano poco attraente sotto il profilo commerciale, per i fornitori giapponesi di progetti di GIS, l’ingresso nel mercato europeo di tali prodotti.

    250    Occorre rilevare tuttavia che la spiegazione alternativa cui fa riferimento la ricorrente non è compatibile con le dichiarazioni di membri dell’intesa né con le altre prove documentali menzionate in particolare al punto 243, dalle quali risulta che, in occasione dell’adeguamento dell’intesa nel 2002, si sono tenute discussioni tra le imprese giapponesi ed europee sulla questione se i mercati dell’Europa centrale ed orientale fossero riservati alle imprese europee, che le imprese giapponesi venivano inoltre informate, nell’ambito dell’intesa, dell’attribuzione di taluni progetti di GIS in Europa, e ciò sebbene tutti i paesi del SEE fossero classificati, in linea di principio, come territori esclusi nell’accordo GQ e non dovessero quindi, a priori, essere imputati alla quota congiunta europea, e che le imprese giapponesi venivano altresì informate anticipatamente di taluni progetti di GIS in Europa, non solo in Islanda, ma anche in alcuni paesi esclusi dall’allegato 2 dell’accordo GQ. Come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti 256 e 257 della decisione impugnata, l’esistenza di tali discussioni è invece compatibile con il fatto che le imprese giapponesi erano percepite dai loro omologhi europei come concorrenti potenziali credibili sui mercati europei, con il fatto che esse hanno in particolare partecipato, prima del 2002, a gare d’appalto nell’Europa centrale ed orientale, o venduto progetti di GIS destinati ad essere utilizzati in tale area, e con il fatto che le imprese europee avrebbero accettato, nell’ambito di un’intesa diretta alla conservazione delle quote di mercato storiche dei suoi partecipanti, di «sacrificare» progetti di GIS al di fuori dell’Europa, imputando i progetti di GIS europei (al di fuori del «paesi d’origine») alla loro quota globale prevista dall’accordo GQ, in cambio della possibilità di controllare il proprio livello di prezzo in Europa.

    251    Inoltre, si deve osservare che la Commissione disponeva già delle dichiarazioni della ABB, menzionate al punto 243 supra, che confermano le sue conclusioni relative all’esistenza e al contenuto dell’intesa comune, quali «[potevano] oggettivamente dedursi dal meccanismo globale dell’intesa», secondo l’espressione utilizzata dalla Commissione al punto 262 della decisione impugnata, e ciò sulla base delle dichiarazioni dei membri dell’intesa e delle altre prove documentali menzionate al punto 243 supra. Inoltre, dai documenti prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 37) risulta che, il 30 giugno 2006, e simultaneamente alla risposta della FEH e della FES alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ricevuto la risposta delle società del gruppo Hitachi o della JAEPS alla medesima comunicazione, che confermava l’imputazione di taluni progetti di GIS in Europa (al di fuori dei «paesi d’origine») alla quota globale europea prevista dall’accordo GQ.

    252    Benché, nell’ambito della «serie coerente di prove a carico», sulla quale si è basata la Commissione nella decisione impugnata, le dichiarazioni della FEH e della FES abbiano rivestito una certa utilità, esse tuttavia si limitano a confermare, in maniera meno precisa ed esplicita rispetto alle dichiarazioni anteriori della ABB, l’esistenza e il contenuto di un’intesa comune, che potevano già dedursi dalle dichiarazioni di membri dell’intesa e dalle altre prove documentali fornite alla Commissione e menzionate supra al punto 243.

    253    Ciò premesso, si deve ritenere che le dichiarazioni relativamente vaghe della FEH e della FES, pur essendo dotate di un certo valore probatorio, non abbiano rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi già in possesso della Commissione e non giustificassero una riduzione dell’ammenda a titolo dei punti 21, 22 e 23 della comunicazione sulla cooperazione.

    254    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la cooperazione della FEH e della FES giustifica nondimeno una riduzione dell’ammenda a titolo del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, si deve ricordare che tale disposizione, laddove prevede come circostanza attenuante la «collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione]», fa necessariamente riferimento, almeno per quanto riguarda le intese orizzontali oggetto della comunicazione citata, ad una cooperazione insufficiente per giustificare una riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 307).

    255    Tuttavia, occorre ricordare altresì che, per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo della cooperazione, il comportamento di un’impresa deve agevolare il compito della Commissione che consiste nell’accertare e nel reprimere infrazioni alle regole della concorrenza (v., per analogia, sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 308 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di ciò, va rilevato che l’ipotesi prevista dal punto 3, sesto trattino, degli orientamenti costituisce una situazione eccezionale riguardo alle intese orizzontali di cui agli orientamenti, dato che deve trattarsi di una cooperazione «effettiva» che abbia agevolato il compito della Commissione, ma a cui non si applichi la comunicazione sulla cooperazione. (v., per analogia, sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 308).

    256    Nella specie, non si può ritenere che le dichiarazioni della FEH e della FES abbiano agevolato il compito della Commissione consistente nell’accertare e nel reprimere le infrazioni, dato che, come si è rilevato supra al punto 252, esse si sono limitate a confermare, secondariamente e in modo meno preciso ed esplicito rispetto alle dichiarazioni anteriori della ABB, l’esistenza e il contenuto di un’intesa comune, che potevano già essere dedotte dalle dichiarazioni di membri dell’intesa e da prove documentali fornite alla Commissione, in particolare da quelle menzionate al punto 243 supra.

    257    Si deve quindi ritenere che le dichiarazioni della FEH e della FES non giustificassero la concessione di una riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte, in ragione del fatto che esse avrebbero collaborato effettivamente al procedimento, ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti. Pertanto, non occorre che il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, riformi a tale riguardo l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata.

    258    Di conseguenza, le presenti domande della ricorrente devono essere integralmente respinte.

    –       Sull’analisi della selezione di documenti, in particolare delle schede di accordo, elaborati all’epoca dei fatti e relativi a tredici diversi progetti di GIS soggetti agli accordi dell’intesa

    259    La ricorrente sostiene inoltre che la selezione di documenti, in particolare schede di accordo, elaborati all’epoca dei fatti e relativi a tredici diversi progetti di GIS soggetti agli accordi dell’intesa, da essa fornita alla Commissione nel procedimento amministrativo, ha costituito per quest’ultima un valore aggiunto significativo, poiché ne ha rafforzato la capacità di dimostrare che l’intesa non era terminata dopo la riunione tenutasi a [riservato] in [riservato].

    260    Si deve rilevare che i documenti cui fa riferimento la ricorrente non sono stati citati nella comunicazione degli addebiti e sono stati menzionati per la prima volta al punto 198 della decisione impugnata.

    261    Inoltre, dalla decisione impugnata e da elementi del fascicolo risulta che i dati relativi ai progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato] provengono da schede di accordo e da altri documenti specifici contenuti nell’allegato 2 della dichiarazione della FEH e della FES ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Sebbene la Commissione non abbia precisato da dove provenissero i dati concernenti il progetto di GIS registrato sotto il numero [riservato], dal fascicolo risulta che la FEH e la FES hanno anche fornito la scheda di accordo relativa a tale progetto nell’allegato 2 della loro dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

    262    È vero che, al punto 198 della decisione impugnata, la Commissione indica che alcuni dati relativi ai suddetti progetti di GIS sono stati comunicati dalla ABB, e che dalla risposta della Commissione ai quesiti e alla richiesta di produzione di documenti del Tribunale (v. supra, punto 37) risulta che tale comunicazione è stata effettuata il 7 maggio 2004 (v. supra, punto 10), sotto forma di un elenco di progetti di GIS. Tuttavia, l’elenco prodotto dalla Commissione, su richiesta del Tribunale, contiene solo alcuni dei dati relativi ai progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato] e [riservato] e non corrispondono affatto a quelli riportati al punto 198 della decisione impugnata. Si deve quindi ritenere che i dati pertinenti relativi a detti progetti di GIS siano solo quelli comunicati dalla FEH e dalla FES nell’allegato 2 della loro dichiarazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

    263    Va rilevato che i dati relativi ai progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato], trasmessi dalla FEH e dalla FES, e in particolare quelli relativi all’accordo sul progetto di GIS recante il numero di riferimento [riservato], in cui era coinvolta la prima impresa interessata e il cui periodo di validità era compreso tra [riservato] e [riservato], hanno avuto un’incidenza diretta sulla durata della presunta intesa con riguardo alla FEH e alla FES, consentendo alla Commissione di dimostrare che la prima impresa interessata aveva continuato a partecipare all’infrazione tra il settembre 2000 e il 1° ottobre 2002.

    264    Inoltre, risulta in particolare dal punto 290 della decisione impugnata, nonché dai punti 80, 94 e 97‑101 supra, che gli accordi conclusi tra i membri dell’intesa riguardo ad otto progetti di GIS registrati sotto i numeri [riservato] hanno permesso alla Commissione di dimostrare che la prima impresa interessata e altre imprese avevano continuato a partecipare all’intesa nel periodo 2000‑2001. Orbene, tra i documenti a disposizione della Commissione, solo gli accordi conclusi tra i membri dell’intesa riguardo agli otto progetti di GIS sopra menzionati consentivano di dimostrare che, almeno fino al settembre o all’ottobre 2001, i suddetti membri dell’intesa erano ancora vincolati da accordi conclusi nell’ambito dell’intesa, il che ha rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare la continuità dell’intesa in tale periodo.

    265    Poiché è appurato che la FEH e la FES hanno fornito tutti i dati fondamentali relativi a tali accordi, che erano precedentemente ignoti alla Commissione, l’importo di base della loro ammenda doveva essere ridotto, conformemente al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, al fine di non tenere conto di tali fatti per fissare l’importo delle ammende loro infitte all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata.

    266    Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’ammenda inflitta alla FEH e alla FES per non tenere conto della loro partecipazione all’infrazione tra il settembre 2000 e il 30 settembre 2002. Pertanto, non occorre esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, si debba riconoscere alla FEH e alla FES una riduzione delle loro ammende in ragione del fatto che, fornendo l’elenco degli accordi, esse hanno effettivamente collaborato al procedimento, ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti.

    267    Conformemente al metodo adottato nella decisione impugnata (v. supra, punto 220), il calcolo delle ammende inflitte alla FEH e alla FES deve essere riformato per tenere conto del fatto che per nessuna delle due può essere applicata una maggiorazione dell’importo di base delle loro ammende in ragione della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nell’intero periodo compreso tra la fine del settembre 2000 e il 30 settembre 2001. Secondo i principi enunciati al punto 492 della decisione impugnata, non si può applicare una maggiorazione del 10% all’importo di base dell’ammenda della FES in ragione della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2002, come si è rilevato supra al punto 221, mentre nel caso della FEH può essere presa in considerazione solo un’infrazione della durata di 12 anni e 3 mesi, che giustifica una maggiorazione del 120% dell’importo di base dell’ammenda e, pertanto, la fissazione di un importo di EUR 2 200 000 per l’ammenda da essa dovuta in ragione della partecipazione della prima impresa interessata all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 30 settembre 2002.

    268    Alla luce delle suesposte considerazioni, l’importo dell’ammenda di EUR 2 400 000, quale calcolato ai punti 522 e 552 della decisione impugnata (note a piè di pagina nn. 457 e 465 della decisione impugnata), dovuto dalla FEH dev’essere ridotto in definitiva ad EUR 2 200 000, di cui EUR 1 000 000 devono essere pagati dalla FEH in solido con la FES.

    269    Tuttavia, nel dispositivo della presente sentenza occorre tener conto del fatto che, come si è rilevato supra al punto 43, dal 1° aprile 2011 la Fuji Electric Co. Ltd, che è la nuova denominazione della FEH, è succeduta giuridicamente alla FES ed è subentrata nei suoi diritti, cosicché attualmente gli interessi della FEH e della FES si confondono nella sua persona. Occorre quindi riformare l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata dichiarando che l’importo dell’ammenda infitta alla ricorrente, già FEH e succeduta alla FES, è fissato in EUR 2 200 000.

     Sulle spese

    270    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

    271    Siccome il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un quarto delle spese della ricorrente e un quarto delle proprie spese. La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese e i tre quarti delle spese della Commissione.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1)      L’art. 1, lett. h), e l’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) sono annullati nella parte in cui dichiarano o si fondano sulla dichiarazione che la Fuji Electric Systems Co. Ltd, alla quale è succeduta la Fuji Electric Co. Ltd, può essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il mese di settembre 2000 ed il 30 giugno 2001.

    2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Fuji Electric, già denominata Fuji Electric Holdings Co. Ltd e succeduta alla Fuji Electric Systems, dall’art. 2, lett. d), della decisione C (2006) 6762 def. è fissato in EUR 2 200 000.

    3)      La Commissione europea sopporterà un quarto delle spese sostenute dalla Fuji Electric nonché un quarto delle proprie spese.

    4)      La Fuji Electric sopporterà i tre quarti delle proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione.

    Pelikánová

    Jürimäe

    Soldevila Fragoso

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2011.

    Firme


    * Lingua processuale: l’inglese.


    1 – Dati confidenziali occultati.

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