This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62007TB0012
Case T-12/07: Order of the Court of First Instance of 2 July 2008 — Polimeri Europa v Commission (No need to give a decision)
Causa T-12/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione ( Non luogo a statuire )
Causa T-12/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione ( Non luogo a statuire )
GU C 223 del 30.8.2008, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione
(Causa T-12/07) (1)
(«Non luogo a statuire»)
(2008/C 223/73)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, F. Amato e V. Bottka, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (rappresentanti: avv.ti. S. Kon e L. Farrell)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 2006, COMP/F/2/1095, adottata nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.638 — BR/ESBR) di trasmettere alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ammessa al procedimento amministrativo in qualità di terzo interessato, la versione a carattere non riservato della comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Polimeri Europa SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin nell'ambito del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del procedimento sommario. |