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Document 62007TB0012

    Causa T-12/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione ( Non luogo a statuire )

    GU C 223 del 30.8.2008, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/43


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 — Polimeri Europa/Commissione

    (Causa T-12/07) (1)

    («Non luogo a statuire»)

    (2008/C 223/73)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, F. Amato e V. Bottka, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (rappresentanti: avv.ti. S. Kon e L. Farrell)

    Oggetto

    Annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 2006, COMP/F/2/1095, adottata nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.638 — BR/ESBR) di trasmettere alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ammessa al procedimento amministrativo in qualità di terzo interessato, la versione a carattere non riservato della comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

    2)

    La Polimeri Europa SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin nell'ambito del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del procedimento sommario.


    (1)  GU C 56 del 10.3.2008.


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