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Document 62007TA0243

    Causa T-243/07: Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 — Polonia/Commissione ( «Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE» )

    GU C 138 del 12.5.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 138/11


    Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 — Polonia/Commissione

    (Causa T-243/07) (1)

    (Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)

    (2012/C 138/17)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)

    Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agents) e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová e M. Kianička, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica di Polonia.

    Dispositivo

    1)

    La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata nella parte in cui riguarda la Repubblica di Polonia.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.

    3)

    La Repubblica slovacca e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


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