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Document 62007FJ0098

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2009.
Nicole Petrilli contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Ricevibilità - Atto recante pregiudizio.
Causa F-98/07.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00013; II-A-1-00041

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 gennaio 2009

Causa F-98/07

Nicole Petrilli

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Artt. 3 ter e 88 del RAA – Durata del contratto – Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione – Legittimità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Petrilli chiede l’annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2007, recante rigetto della sua domanda di proroga del suo contratto di agente contrattuale ausiliario, nonché la condanna della Commissione ad un risarcimento danni.

Decisione: La decisione della Commissione 20 luglio 2007, con cui viene respinta la domanda di proroga di un contratto di agente contrattuale ausiliario a beneficio della ricorrente, è annullata. Le parti trasmettono al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, l’importo, fissato di comune accordo, del compenso pecuniario collegato all’illegittimità della decisione del 20 luglio 2007, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in cifra quanto a tale importo. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Durata del rapporto di lavoro

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma)

2.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Durata del rapporto di lavoro

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma)

1.      L’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti permette all’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione di concludere e di rinnovare contratti di agente contrattuale ausiliario per un periodo determinato, purché «la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto, [non ecceda] i tre anni». Il senso dell’espressione «durata effettiva del contratto» può riguardare soltanto la durata di un contratto di agente contrattuale ai sensi dell’art. 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti, e non quella di un qualunque contratto di assunzione in seno all’istituzione.

(v. punti 47 e 48)

2.      Un’istituzione non può, senza violare l’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, restringere, in maniera generale ed impersonale, in particolare mediante disposizioni generali di esecuzione o una decisione interna di portata generale, la durata contrattuale massima possibile del rapporto di lavoro degli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti, quale fissata dal legislatore stesso. Infatti, le istituzioni non sono competenti a derogare ad una norma espressa dello Statuto o del detto Regime attraverso una disposizione di esecuzione, salvo espressa autorizzazione in tal senso.

Orbene, risulta dall’art. 1, n. 2, lett. a), terzo trattino, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione, che tale decisione, e quindi il limite di sei anni di prestazione di servizi che essa contiene all’art. 3, n. 1, si applicano agli agenti contrattuali ausiliari, nel loro insieme, con la sola eccezione degli interpreti di conferenza di cui all’art. 90 del Regime applicabile agli altri agenti.

È vero che la regola dei sei anni può limitare la durata di un contratto di agente contrattuale ausiliario ad un periodo inferiore a tre anni solo nel caso in cui l’interessato sia stato previamente assunto come agente temporaneo, ausiliare, contrattuale, interinale o altro. L’art. 3, n. 1, della decisione 28 aprile 2004 non ha dunque l’effetto di ridurre sistematicamente il periodo massimo di tre anni previsto dall’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.

Tuttavia, la frequenza dell’applicazione di una deroga, formulata in termini generali e impersonali, alla durata contrattuale massima possibile del rapporto di lavoro degli agenti contrattuali ausiliari, quale fissata all’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, non può essere decisiva quanto alla questione di stabilire se la Commissione sia competente a derogare ad una norma espressa del Regime applicabile agli altri agenti.

Pertanto, l’art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004 restringe, in maniera illecita, la portata del disposto dell’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 54-59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 19)

Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑54/07, Joseph/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69)

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