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Document 62007CN0532

    Causa C-532/07 P: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Grande Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/37


    Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-532/07 P)

    (2008/C 22/66)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Association de la presse internazionale ASBL (API)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione con cui era stato negato l'accesso ai documenti richiesti dall'API a decorrere dalla data dell'udienza e nella parte riguardante tutti i ricorsi ad eccezione del procedimento di infrazione;

    statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione,

    condannare la ricorrente nella causa T-36/04 alle spese sostenute dalla Commissione sia nell'ambito del detto procedimento sia nell'ambito della presente impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione deduce anzitutto che il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione relativa all'eccezione dei procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle memorie, nell'ambito di procedimenti diversi da quello per inadempimento, caso per caso a decorrere dalla data dell'udienza. A tal riguardo la Commissione deduce che le conclusioni accolte dal Tribunale di primo grado sarebbero incoerenti rispetto alla relativa motivazione, che il Tribunale di primo grado non avrebbe preso in considerazione l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia ovvero l'interesse delle altre persone indicate nell'ambito del procedimento e che il Tribunale di primo grado avrebbe solamente preso in considerazione i diritti agli obblighi di una delle parti. Per quanto i documenti presentati dalle istituzioni non risultino esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), la conclusione cui il Tribunale di primo grado è giunto non troverebbe fondamento nella normativa comunitaria o nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

    In secondo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errore di diritto nell'interpretazione delle eccezioni relative alle indagini, nel senso che la Commissione sarebbe tenuta ad esaminare le domande di accesso alle memorie nell'ambito dei procedimenti di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE, caso per caso, a decorrere dalla data della sentenza, ivi compreso il caso di ricorsi già decisi ma non definitivamente risolti, il che indebolirebbe il compito della Commissione di vigilare, in quanto guardiana dei Trattati, affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi ad essi incombenti per effetto del diritto comunitario.

    In terzo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione dell'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle loro memorie, caso per caso, nell'ambito di ricorsi già decisi ma connessi a procedimenti pendenti, il che indebolirebbe la loro capacità di difendere i propri interessi dinanzi ai giudici comunitari nonché il compito della Commissione di promuovere, in quanto guardiana dei Trattati, l'attuazione del diritto comunitario.


    (1)  GU L 145, pag. 43.


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