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Document 62007CN0505

    Causa C-505/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 novembre 2007 — Compañía Española de Comercializacíon de Aceite, Societad Anónima/Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 novembre 2007 — Compañía Española de Comercializacíon de Aceite, Societad Anónima/Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado

    (Causa C-505/07)

    (2008/C 37/06)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: Compañía Española de Comercializacíon de Aceite, Societad Anónima

    Altre parti: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (1), relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento 1638/98 (2), consenta di far rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti finanziari, fra gli «organismi» autorizzati a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva. Se una società avente le suddette caratteristiche sia equivalente alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) 952/97 (3).

    2)

    Se, nell'ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli «organismi» idonei ad esercitare attività di stoccaggio, il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui devono essere in possesso tali organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento 136/66, possa essere quello ottenuto nell'ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza.

    3)

    Se l'art. 12 bis del regolamento 136/66 esiga tassativamente che la Commissione autorizzi in ciascun caso lo stoccaggio privato di olio d'oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l'esistenza di un meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all'acquisizione o allo stoccaggio del suddetto olio d'oliva, finanziato privatamente, attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni in presenza dei quali si attiva lo stoccaggio privato finanziato dalla Comunità al fine di integrare e snellire tale stoccaggio finanziato dalla Comunità e senza eccedere i limiti di quest'ultimo.

    4)

    Se il criterio formulato dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 settembre 2003 (causa C-137/00, Milk Marque) relativamente all'applicazione, da parte delle autorità interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza, ad accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio, nell'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26 (4), relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, possa essere esteso agli accordi che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d'oliva complessivamente inteso.

    5)

    Se, supponendo che le autorità nazionali in materia di concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali ai menzionati accordi suscettibili di influire sull'organizzazione comune del mercato degli grassi, le suddette autorità possano negare in modo assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso dei meccanismi di stoccaggio (di olio d'oliva), anche per affrontare le situazioni di «grave perturbazione» di cui all'art. 12 bis del regolamento 136/66.


    (1)  GU 172, pag. 3025.

    (2)  Regolamento del Consiglio 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32).

    (3)  Regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30).

    (4)  GU 30, pag. 993.


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