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Document 62007CN0478
Case C-478/07: Reference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on 25 October 2007 — Budějovický Budvar národní podnik v Rudolf Ammersin GmbH
Causa C-478/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH
Causa C-478/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH
GU C 22 del 26.1.2008, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH
(Causa C-478/07)
(2008/C 22/45)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Budejovicky Budvar narodni podnik
Convenuta: Rudolf Ammersin GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar (Racc. pag. I-3617), la Corte di giustizia ha stabilito che, affinché la tutela quale indicazione geografica di una denominazione che nel paese di origine non è né il nome di un luogo né quello di una regione sia compatibile con l'art. 28 CE, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
Se tali requisiti significhino:
|
2) |
Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento (CE) n. 918/2004 (1) né altrimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (2) determini come conseguenza una perdita di efficacia di un'eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un'indicazione geografica qualificata. |
3. |
Se il fatto che, nell'ambito del Trattato di adesione tra gli Stati membri dell'Unione europea ed un nuovo Stato membro, quest'ultimo Stato abbia richiesto la tutela di varie indicazioni geografiche qualificate per un prodotto alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 abbia come conseguenza che un'eventuale tutela nazionale o comunque un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro relative ad un'ulteriore denominazione per lo stesso prodotto non può più essere mantenuta e che al detto regolamento n. 510/2006 spetta in proposito efficacia esclusiva. |
(1) GU L 163, pag. 88.
(2) GU L 93, pag. 12.