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Document 62007CN0478

    Causa C-478/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

    (Causa C-478/07)

    (2008/C 22/45)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Handelsgericht Wien

    Parti

    Ricorrente: Budejovicky Budvar narodni podnik

    Convenuta: Rudolf Ammersin GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar (Racc. pag. I-3617), la Corte di giustizia ha stabilito che, affinché la tutela quale indicazione geografica di una denominazione che nel paese di origine non è né il nome di un luogo né quello di una regione sia compatibile con l'art. 28 CE, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

    tale denominazione deve designare,

    i)

    secondo le condizioni di fatto e

    ii)

    secondo le concezioni esistenti nello Stato di origine, una regione od un luogo in tale Stato, e

    iii)

    la sua protezione deve essere giustificata in base ai criteri di cui all'art. 30 CE.

    Se tali requisiti significhino:

    1.1.

    che la denominazione in quanto tale svolge concretamente una funzione di indicazione geografica riferita ad un determinato luogo o ad una determinata regione, oppure se sia sufficiente che la denominazione sia idonea, in connessione con il prodotto da essa designato, a informare i consumatori del fatto che tale prodotto proviene da un determinato luogo o da una determinata regione dello Stato di origine;

    1.2.

    che i tre presupposti di cui sopra costituiscono condizioni che debbono essere esaminate separatamente ed essere soddisfatte cumulativamente;

    1.3.

    che, ai fini dell'accertamento delle concezioni esistenti nel paese di origine, deve essere effettuato un sondaggio tra i consumatori e, in caso affermativo, che ai fini della tutela è necessario un livello di notorietà e di riconoscibilità basso, medio o elevato;

    1.4.

    che la denominazione è stata effettivamente utilizzata nello Stato di origine come indicazione geografica da più imprese, e non da un'unica impresa, e che l'utilizzo come marchio da parte di una sola impresa osta al riconoscimento della tutela.

    2)

    Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento (CE) n. 918/2004 (1) né altrimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (2) determini come conseguenza una perdita di efficacia di un'eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un'indicazione geografica qualificata.

    3.

    Se il fatto che, nell'ambito del Trattato di adesione tra gli Stati membri dell'Unione europea ed un nuovo Stato membro, quest'ultimo Stato abbia richiesto la tutela di varie indicazioni geografiche qualificate per un prodotto alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 abbia come conseguenza che un'eventuale tutela nazionale o comunque un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro relative ad un'ulteriore denominazione per lo stesso prodotto non può più essere mantenuta e che al detto regolamento n. 510/2006 spetta in proposito efficacia esclusiva.


    (1)  GU L 163, pag. 88.

    (2)  GU L 93, pag. 12.


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