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Document 62007CC0321

    Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 6 novembre 2008.
    Procedimento penale a carico di Karl Schwarz.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Mannheim - Germania.
    Direttiva 91/439/CEE - Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri - Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato - Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza - Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare - Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida.
    Causa C-321/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01113

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:610

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 6 novembre 2008 ( 1 )

    Causa C-321/07

    Procedimento penale

    contro

    Karl Schwarz

    «Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell'adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida»

    1. 

    Una persona a cui sia stata ritirata la patente di guida tedesca nel 1997 per guida in stato di ebbrezza e che non abbia dimostrato di essere di nuovo idonea alla guida può avvalersi di una patente di guida austriaca che le è stata precedentemente rilasciata nel 1964? È questa, in sostanza, la questione sottoposta alla Corte dal Landgericht Mannheim (Germania).

    2. 

    Il presente rinvio pregiudiziale si distingue dalle cause finora giudicate dalla Corte per il fatto che le due patenti di guida, di due diversi Stati membri, sono state rilasciate all'interessato prima dell'adesione della Repubblica d’Austria all'Unione europea nel 1995.

    3. 

    Tenuto conto di queste date, gli atti comunitari pertinenti sono la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ( 2 ), la direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida ( 3 ) e la decisione della Commissione 21 marzo 2000, 2000/275/CE, relativa alle equipollenze fra talune categorie di patenti ( 4 ).

    4. 

    La Corte dovrà dunque anzitutto decidere, riguardo a questa normativa, se in tali circostanze la suddetta persona abbia potuto validamente possedere due patenti, quando l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 prevede che si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

    5. 

    Siffatta questione porterà poi la Corte a interrogarsi nuovamente sulla portata dell'art. 8, nn. 2 e 4, della medesima direttiva, secondo cui uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se il suo titolare forma oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare.

    6. 

    Nelle presenti conclusioni illustrerò i motivi per cui ritengo che l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che non osta a che una persona possa essere titolare di due patenti di guida se, da un lato, la prima patente è stata rilasciata da un paese terzo prima dell'entrata in vigore della direttiva 80/1263 e, dall'altro, se la persona, già titolare di patente di guida riconosciuta nel territorio della Comunità, si è sottoposta, prima dell'entrata in vigore della direttiva 91/439, alla verifica delle capacità richieste per il rilascio di una patente di guida.

    7. 

    Spiegherò altresì perché, secondo il mio parere, l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che non osta a che, nelle circostanze di cui alla causa principale, uno Stato membro rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida precedentemente rilasciata da un altro Stato membro.

    I — Contesto normativo

    A — Il diritto comunitario

    1. La direttiva 80/1263

    8.

    Allo scopo di agevolare la circolazione delle persone all'interno della Comunità o il loro stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui tali persone hanno ottenuto la patente di guida, la direttiva 80/1263 ha introdotto un modello di patente comunitaria.

    9.

    A norma dell'art. 1, primo comma, di questa direttiva, una patente di guida nazionale istituita conformemente al modello comunitario è valida sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale.

    10.

    L'art. 8, n. 1, primo comma, della suddetta direttiva prevede che il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro, che sia residente in un altro Stato membro, entro il termine di un anno dall'acquisizione della residenza debba chiedere la sostituzione della propria patente. Lo Stato membro di residenza gli rilascerà una patente di guida per la/e categoria/e corrispondente/i.

    11.

    A norma dell'art. 8, n. 1, secondo comma, della direttiva 80/1263, lo Stato membro che effettua la sostituzione deve restituire la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

    2. La direttiva 91/439

    12.

    La direttiva 91/439, che ha abrogato la direttiva 80/1263 a decorrere dal 1o luglio 1996, ha istituito il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida ( 5 ).

    13.

    L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 fissa i requisiti minimi per il rilascio della patente, che è subordinato al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche.

    14.

    In particolare, i punti 14.1 e 15 dell'allegato III, a cui tale disposizione rinvia, precisano che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol o di sostanze psicotrope o che, pur non essendone dipendente, ne consumi o ne faccia regolarmente abuso.

    15.

    Inoltre, ai sensi dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

    16.

    L'art. 8, n. 2, di questa direttiva precisa che lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare.

    17.

    L'art. 8, n. 4, della suddetta direttiva è formulato come segue:

    «Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

    Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro».

    3. La decisione 2000/275

    18.

    La direttiva 91/439 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire le equipollenze tra le categorie di patenti rilasciate prima dell'attuazione della direttiva e le categorie di cui all'art. 3 della stessa ( 6 ). La decisione 2000/275 ha quale scopo quello di stabilire le tabelle delle equipollenze tra queste due categorie di patenti ( 7 ).

    19.

    I modelli di patenti di guida rilasciate in Austria tra il 1o gennaio 1956 e il 1o novembre 1997 figurano nell'allegato alla suddetta decisione e sono dunque riconosciuti come equipollenti al modello comunitario.

    B — La normativa nazionale

    20.

    Il regolamento sull'ammissione delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr; in prosieguo: il «FeV») stabilisce, all'art. 28, n. 1, che i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione sono autorizzati a guidare sul territorio della Repubblica federale di Germania.

    21.

    Tuttavia, secondo l'art. 28, n. 4, punto 3, del FeV, siffatta autorizzazione non si applica alle persone la cui patente di guida è stata oggetto — in Germania — di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa.

    22.

    Ai sensi dell'art. 69, n. 1, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco), il tribunale penale competente revoca la patente di guida al conducente condannato per un’infrazione al codice della strada quando egli è ritenuto inidoneo alla guida. Secondo l'art. 69 bis del codice penale, la revoca è accompagnata da un divieto temporaneo di richiedere una nuova patente di guida per una durata compresa tra sei mesi e cinque anni.

    23.

    L'art. 20 del FeV, così come l'art. 11 dello stesso regolamento al quale esso rinvia, prevede che il rilascio di una nuova patente dopo un provvedimento di revoca o di rinuncia è subordinato alla prova che il candidato soddisfi i requisiti fisici e psicologici richiesti, prova che può essere fornita mediante perizia medico-psicologica.

    24.

    Peraltro, l'art. 21 dello Straβenverkehrsgesetz (codice della strada) dispone che è punito con l'arresto sino ad un anno o con un’ammenda chiunque guidi un autoveicolo senza essere munito della patente di guida a tal fine necessaria.

    II — Fatti e procedimento nella causa principale

    25.

    Il 28 ottobre 1964 le autorità austriache rilasciavano una patente di guida al sig. Schwarz, cittadino austriaco. Nel 1968, in seguito al trasferimento della sua residenza in Germania e alla domanda da li presentata, le competenti autorità tedesche gli rilasciavano una patente di guida tedesca sulla base della sua patente austriaca. Il sig. Schwarz ha conservato la patente austriaca.

    26.

    Il 9 maggio 1988 il sig. Schwarz restituiva la sua patente di guida tedesca alle competenti autorità tedesche, per poi richiederne un’altra in data 11 novembre 1993. In seguito all'esito positivo dell'esame medico-psicologico richiesto dalla legge tedesca l'Ordnungsamt Mannheim (polizia amministrativa della città di Mannheim) gli rilasciava la nuova patente di guida in data 3 maggio 1994, senza ritirargli la patente austriaca.

    27.

    Con sentenza 1o dicembre 1997, l'Amtsgericht Mannheim condannava il sig. Schwarz ad un’ammenda giornaliera di DEM 50 per 40 giorni per avere guidato in stato di ebbrezza. Gli veniva ritirata la patente di guida tedesca e veniva disposto un periodo di divieto di sei mesi di richiedere una nuova patente. Secondo la legge tedesca, per ottenere una nuova patente il sig. Schwarz doveva provare di essere di nuovo idoneo alla guida presentando, segnatamente, una perizia medico-psicologica.

    28.

    Il 24 luglio 2000 il sig. Schwarz presentava domanda di una nuova patente di guida presso l'Ordnungsamt Mannheim che, con decisione 2 aprile 2001, la respingeva in quanto egli non aveva presentato la perizia medico-psicologica richiesta.

    29.

    Il 30 gennaio 2006 l'Amtsgericht Mannheim pronunciava un’ordinanza penale contro il sig. Schwarz condannandolo ad un’ammenda giornaliera di EUR 25 per giorni 30 per aver guidato senza patente il giorno 11 aprile 2005.

    30.

    In occasione di un secondo controllo stradale effettuato a Mannheim il 23 dicembre 2005, il sig. Schwarz esibiva la propria patente di guida austriaca, che ancora possedeva non essendogli stata ritirata in occasione del rilascio della patente tedesca nel 1968 e poi nel 1994. È quindi sorta la questione della validità della sua patente austriaca.

    31.

    Con sentenza 22 giugno 2006, l'Amtsgericht Mannheim assolveva il sig. Schwarz dall'accusa di avere guidato nel territorio tedesco senza valida patente di guida.

    32.

    Contro questa sentenza la Staatsanwaltschaft Mannheim ha presentato appello dinanzi al Landgericht Mannheim, al quale ha chiesto di condannare il sig. Schwarz per avere guidato senza valida patente di guida il 23 dicembre 2005.

    III — Le questioni pregiudiziali

    33.

    Il Landgericht Mannheim, visti i dubbi che nutre quanto alla validità della patente austriaca, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, contrariamente all'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, sia possibile sul piano del diritto comunitario che un cittadino dell'Unione europea sia in possesso di una valida patente di guida nazionale nonché di un’ulteriore patente di guida di un altro Stato membro, entrambe ottenute anteriormente all'adesione di quest’ultimo all'Unione europea; e, in tal caso,

    2)

    se la revoca, avvenuta prima dell'entrata in vigore della Fahrerlaubnisverordnung 1o gennaio 1999 (regolamento tedesco sulle patenti di guida), della seconda patente nazionale rilasciata posteriormente, per il reato di guida in stato di ebbrezza, implichi dal punto di vista giuridico che anche la validità della prima patente straniera, rilasciata anteriormente, non vada più riconosciuta a livello nazionale dopo l'adesione dello Stato membro straniero, anche qualora sia già scaduto il divieto nazionale [di rilascio di una nuova patente di guida]».

    IV — Analisi

    34.

    Il sig. Schwarz, titolare di due patenti di guida, una austriaca e una tedesca, rilasciate prima dell'adesione della Repubblica d’Austria all'Unione, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente tedesca. Qualche anno dopo tale revoca, in occasione di un controllo stradale sul territorio tedesco, egli ha esibito la propria patente austriaca alle autorità competenti.

    35.

    Il giudice del rinvio si chiede dunque se il sig. Schwarz sia colpevole del reato di guida senza patente o se le autorità tedesche debbano riconoscere la validità della sua patente austriaca nonostante il provvedimento di revoca di quella tedesca.

    36.

    Il giudice del rinvio chiede quindi alla Corte se, ai sensi dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, che prevede che si possa essere titolari di un’unica patente di guida, un cittadino europeo, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, possa possedere due patenti di guida.

    37.

    In caso di soluzione affermativa della prima questione, il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire se l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere, a una persona destinataria sul suo territorio di un provvedimento di revoca della patente, la validità di una patente di guida che le è stata rilasciata in precedenza da un altro Stato membro, prima dell'adesione all'Unione.

    38.

    Esaminerò anzitutto la portata che, a mio parere, va attribuita all'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, quindi illustrerò i motivi per cui ritengo che il sig. Schwarz abbia potuto legittimamente possedere due patenti di guida. Infine spiegherò perché, a mio avviso, la Repubblica federale di Germania può, in virtù del provvedimento di revoca della patente di guida tedesca, rifiutarsi di riconoscere la validità di quella austriaca.

    A — Osservazioni preliminari

    39.

    Occorre innanzi tutto precisare la portata dell'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 nel sistema che quest’ultima pone in essere.

    40.

    La direttiva 91/439 mira a garantire la libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione contribuendo a migliorare la sicurezza stradale all'interno dello stesso ( 8 ).

    41.

    A tal fine, l'art. 1, n. 2, di questa direttiva precisa che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. Siffatto obbligo di riconoscimento delle patenti consente al cittadino europeo di circolare liberamente all'interno dei 27 Stati membri dell'Unione con una sola patente.

    42.

    Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida istituito da questa disposizione ha quale corollario l'art. 7, n. 5, della medesima direttiva, che prevede che si possa essere titolari di un’unica patente di guida. Infatti, poiché uno Stato membro è obbligato a riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, essa è di per sé sufficiente per spostarsi liberamente sul territorio europeo.

    43.

    Secondo il mio parere, il possesso di un’unica patente di guida è altresì un mezzo per rendere efficaci i provvedimenti restrittivi che le autorità competenti di uno Stato membro possono adottare contro il titolare di una patente. Il fatto che il diritto di guidare si concretizzi in un’unica patente consente di evitare che il suo titolare, in caso di revoca, possa avvalersi di un’altra patente di guida per eludere la sanzione inflittagli.

    44.

    Pertanto, la direttiva 91/439 prevede che le autorità competenti che procedono alla sostituzione di una patente di guida di un altro Stato membro restituiscano la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata ( 9 ). In caso di sostituzione di una patente rilasciata da un paese terzo, il titolare deve restituire la vecchia patente alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione ( 10 ).

    45.

    Di conseguenza, nel contesto di una sostituzione di patenti di guida, il rilascio della nuova patente è subordinato alla restituzione di quella vecchia. Dall'analisi che segue emergerà che quest’ultima regola non è applicabile alla causa principale data la cronologia dei fatti.

    46.

    È pertanto alla luce delle osservazioni che precedono che, a mio parere, occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.

    B — Sulla prima questione pregiudiziale

    47.

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle della causa principale, il sig. Schwarz potesse validamente essere titolare di due patenti di guida.

    48.

    È d’uopo ricordare brevemente i fatti della causa principale.

    49.

    Dal fascicolo risulta che il sig. Schwarz ha ottenuto una patente di guida austriaca nel 1964 e che, nel 1968, a seguito del suo trasferimento di residenza in Germania e su sua istanza, le competenti autorità tedesche gli hanno rilasciato una patente tedesca sulla base di quella austriaca. Dopo aver restituito la sua patente tedesca alle competenti autorità nel 1988, il sig. Schwarz ne ha ottenuta una nuova nel 1994. Nel 1968, come nel 1994, le competenti autorità tedesche non hanno preteso dal sig. Schwarz la consegna della sua patente austriaca. Egli è stato dunque in possesso di due patenti di guida fino alla revoca di quella tedesca, avvenuta nel 1997 per guida in stato di ebbrezza. Il sig. Schwarz si avvale attualmente della sua patente austriaca.

    50.

    Alla luce di queste circostanze, sono del parere che si debba distinguere il contesto in cui si sono svolti i fatti prima dell'entrata in vigore della direttiva 80/1263 da quello relativo ai fatti anteriori all'entrata in vigore della direttiva 91/439.

    51.

    Invero, in occasione del primo rilascio della patente tedesca nel 1968, la Repubblica d’Austria non faceva ancora parte dell'Unione. Peraltro, a tale data non esisteva alcuna normativa comunitaria sulle patenti di guida e, segnatamente, sulla sostituzione della patente rilasciata da un paese terzo con una patente rilasciata da uno Stato membro. La Repubblica federale di Germania poteva dunque validamente rilasciare una patente di guida tedesca al sig. Schwarz senza pretendere la restituzione della patente austriaca.

    52.

    Nel 1994, al momento del rilascio della seconda patente di guida tedesca, la direttiva 91/439 non era ancora applicabile. Infatti, a norma dell'art. 12, n. 1, della stessa, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione a decorrere dal 1o luglio 1996.

    53.

    Per contro, la direttiva 80/1263, che era applicabile, prevedeva che una patente di guida rilasciata da un paese terzo e sostituita con una patente di modello comunitario dovesse essere consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che aveva effettuato la sostituzione.

    54.

    Tuttavia, dalla causa principale risulta che il rilascio della patente tedesca, avvenuto il 3 maggio 1994, non ha fatto seguito alla sostituzione della patente austriaca ed è invece stato la conseguenza di una semplice domanda diretta ad ottenere una patente di guida in Germania.

    55.

    Poiché, all'epoca, il diritto comunitario non prevedeva alcuna normativa destinata ad impedire a uno Stato membro il rilascio della patente di guida a una persona già titolare di altra patente e la Repubblica federale di Germania non disponeva dei mezzi materiali per verificare se il sig. Schwarz fosse già in possesso di una patente ( 11 ), quest’ultimo ha potuto legittimamente ottenere una seconda patente di guida.

    56.

    Vero è che l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 obbliga gli Stati membri a riconoscere le patenti di guida rilasciate prima dell'adesione all'Unione dello Stato membro del rilascio ( 12 ). Tuttavia, rilevo che l'art. 7, n. 5, di questa direttiva non è retroattivo e non obbliga, dunque, in tali circostanze, a scegliere tra la perdita automatica della prima patente o la nullità della seconda.

    57.

    Per contro, ritengo che a partire dall'entrata in vigore della direttiva 91/439, ossia dal 1o luglio 1996, al fine di conferire un effetto utile all'art. 7, n. 5, della suddetta direttiva, sia necessario che l'interessato possegga solo una patente di guida.

    58.

    A tal fine, mi pare logico che si debba considerare nulla una patente di guida rilasciata dopo tale data qualora il titolare possieda già una patente riconosciuta nel territorio della Comunità.

    59.

    Alla luce di tutti gli elementi che precedono, ritengo che, date le circostanze della causa principale, il sig. Schwarz abbia potuto essere titolare di due patenti di guida valide, il che sembra peraltro riconosciuto dal giudice del rinvio e dalla Commissione delle Comunità europee ( 13 ).

    60.

    Nondimeno, il fatto che in tali particolari circostanze il sig. Schwarz possa possedere due patenti di guida valide non deve, a mio avviso, permettergli di eludere il provvedimento di revoca adottato dalle autorità tedesche nel 1997 né l'obbligo di sottoporsi a una verifica della propria idoneità alla guida confermata da una perizia medico-psicologica.

    C — Sulla seconda questione pregiudiziale

    61.

    La questione da chiarire ora è dunque se il provvedimento di revoca adottato dalle autorità tedesche che colpisce la patente di guida tedesca possa influire anche sulla validità della patente austriaca e, pertanto, impedire al sig. Schwarz di avvalersi di quest’ultima.

    62.

    La Commissione pare ammettere che tale provvedimento non abbia alcun effetto sulla suddetta patente. Essa ritiene che, qualora la patente austriaca fosse stata rilasciata quando un provvedimento di revoca di un’altra patente non aveva esaurito i suoi effetti, la Repubblica federale di Germania, in forza dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, avrebbe potuto rifiutarsi di riconoscere la patente austriaca. Tuttavia, la Commissione osserva che, all'atto del rilascio della patente austriaca, il suo titolare non era destinatario di alcun provvedimento di revoca di altra patente. Pertanto, essa ritiene che la patente austriaca debba essere riconosciuta dalle autorità tedesche nonostante il provvedimento di revoca di quella tedesca.

    63.

    Non condivido questa tesi per i seguenti motivi.

    64.

    Da una giurisprudenza costante risulta certamente che il reciproco riconoscimento delle patenti di guida vige senza alcuna formalità e non lascia margini di manovra agli Stati membri quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi ( 14 ).

    65.

    Per contro, l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 introduce chiaramente una deroga a tale principio. Esso dispone infatti che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro se il titolare è oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare.

    66.

    Come ho già indicato al paragrafo 58 delle mie conclusioni nelle cause riunite Wiedemann e Funk nonché Zerche e a., che hanno dato luogo alle sentenze 26 giugno 2008 ( 15 ), tale disposizione consente a uno Stato membro di assicurarsi che le persone che, al termine di un procedimento previsto dalla legge e conforme alla normativa comunitaria, esso ritiene inidonee alla guida perché pericolose non possano avvalersi di una patente rilasciata da un altro Stato membro.

    67.

    Tuttavia, la Corte ha statuito che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a una persona che è stata oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca se tale patente è stata rilasciata dopo che il periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente, che accompagnava il provvedimento in questione, è trascorso ( 16 ). Lo stesso vale qualora il provvedimento di revoca non sia accompagnato da un periodo di divieto di chiedere una nuova patente e quest’ultima sia rilasciata successivamente al provvedimento di revoca ( 17 ).

    68.

    Nelle citate cause Kapper e Kremer, i titolari delle patenti di guida la cui validità era contestata, avevano ottenuto la patente successivamente al provvedimento di revoca o dopo la fine del periodo di divieto di richiesta di una nuova patente. Tuttavia, le autorità competenti avevano potuto verificare, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439, che queste persone fossero di nuovo idonee alla guida e che il loro stato di pericolosità fosse cessato.

    69.

    Non può dirsi altrettanto per quanto riguarda la causa principale. Infatti, il sig. Schwarz ha ottenuto la patente austriaca 43 anni prima di commettere l'infrazione che ha determinato la revoca della patente tedesca. Inoltre, il 2 aprile 2001, l'Ordnungsamt Mannheim gli ha rifiutato il rilascio di una nuova patente poiché non aveva presentato la perizia medico-psicologica richiesta e, dunque, non aveva dimostrato di essere di nuovo idoneo alla guida.

    70.

    Pertanto, successivamente al provvedimento di revoca della patente di guida tedesca e dopo il periodo di sei mesi di divieto di chiederne un’altra, nessuna autorità ha potuto verificare la sua idoneità alla guida. A mio avviso, nemmeno il mero possesso di una patente ottenuta anni prima dell'infrazione garantisce che il sig. Schwarz soddisfi i requisiti medici previsti all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439.

    71.

    A tale proposito, rammento che dai punti 14.1 e 15 dell'allegato III della suddetta direttiva risulta che è vietato rilasciare o rinnovare la patente ad una persona che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol o di sostanze psicotrope o che, pur non essendone dipendente, ne consumi o ne faccia regolarmente abuso.

    72.

    La perizia medico-psicologica richiesta dalle autorità tedesche, in applicazione dei suddetti punti, per il rilascio di una nuova patente permette proprio di verificare l'idoneità della persona a cui è stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza.

    73.

    Ammettere che il sig. Schwarz possa avvalersi della sua patente austriaca pur non essendosi sottoposto a nessuna prova che confermi la sua idoneità alla guida equivarrebbe ad eludere le norme di sicurezza sancite dalla direttiva 91/439 e sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da quest’ultima di contribuire a migliorare la sicurezza stradale.

    74.

    Ricordo che è proprio per questo motivo che la suddetta direttiva prevede che si può essere titolari di un’unica patente di guida. Il possesso di due patenti, in un caso assai particolare come quello della causa principale, non deve pregiudicare la duplice finalità della direttiva 91/439 ossia, da un lato, la libera circolazione delle persone grazie al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida e, dall'altro, il miglioramento della sicurezza stradale.

    75.

    In altri termini, sebbene il sig. Schwarz possa essere titolare di due patenti di guida, ciò non toglie che egli vanti un unico diritto di guidare.

    76.

    Autorizzare una persona che abbia commesso un’infrazione grave del codice della strada ad avvalersi di una seconda patente di guida, anche se non è dimostrato che essa sia di nuovo idonea alla guida, non sarebbe conforme alla direttiva 91/439.

    77.

    Per i suesposti motivi ritengo che, a norma dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, uno Stato membro possa rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida precedentemente rilasciata da un altro Stato membro a una persona che sul suo territorio è oggetto di un provvedimento di revoca della patente.

    78.

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sono del parere che l'art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che non osta a che una persona possa essere titolare di due patenti di guida se, da un lato, la prima patente è stata rilasciata da un paese terzo prima dell'entrata in vigore della direttiva 80/1263 e, dall'altro, se la persona, già titolare di patente di guida riconosciuta sul territorio della Comunità, si è sottoposta, prima dell'entrata in vigore della direttiva 91/439, alla verifica delle capacità richieste per il rilascio di una patente di guida. Tuttavia, ritengo che l'art. 8, nn. 2 e 4, di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che — nelle circostanze della causa principale — esso non osta al rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere la validità di una patente di guida precedentemente rilasciata da un altro Stato membro.

    79.

    Prima di concludere, mi sembra utile riassumere schematicamente il quadro generale dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida e delle relative deroghe, quale emerge dalla direttiva 91/439 e dalla giurisprudenza della Corte.

    80.

    A norma della direttiva 91/439:

    un cittadino europeo può essere titolare di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro;

    uno Stato membro non può rilasciare una patente di guida a una persona che risieda sul suo territorio da meno di sei mesi o a una persona che si trovi in stato di dipendenza dall'alcol o da sostanze psicotrope;

    una patente di guida rilasciata da uno Stato membro beneficia del riconoscimento reciproco sul territorio degli altri Stati membri;

    uno Stato membro può, tuttavia, in talune condizioni, applicare alla patente di guida i propri provvedimenti concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare, e

    gli Stati membri sono vincolati all'obbligo di leale cooperazione.

    81.

    Secondo la giurisprudenza della Corte:

    nella citata sentenza Awoyemi, essa ha ritenuto che l'obbligo di reciproco riconoscimento vige senza alcuna formalità e non lascia margini di manovra agli Stati membri quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi ( 18 );

    nella citata sentenza Kapper e nelle ordinanze Halbritter ( 19 ) e Kremer, citata, essa ha osservato che qualora il periodo di divieto di richiedere una nuova patente sia trascorso nel territorio di uno Stato membro ospitante o il provvedimento di revoca non sia stato accompagnato da siffatto periodo, uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata in seguito da un altro Stato membro;

    nella citata sentenza Wiedemann e Funk, essa ha sancito un’eccezione al suddetto principio di riconoscimento reciproco, dichiarando che uno Stato membro poteva rifiutare a una persona che era stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto ( 20 ), e

    essa ha stabilito che una persona che sia stata oggetto di un provvedimento restrittivo del suo diritto di guidare non deve poter ottenere una patente di guida in violazione del requisito di residenza. Infatti, essa ha ritenuto che siffatto requisito contribuisca, segnatamente, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in mancanza di un’armonizzazione completa delle normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida. Peraltro, tale requisito riveste un’importanza particolare in quanto consente la verifica del rispetto degli altri requisiti imposti dalla direttiva 91/439 ( 21 ). In questo contesto, la Corte ha dato priorità alle esigenze della sicurezza stradale.

    82.

    Alla luce di quanto precede, mi sembra chiaro che la giurisprudenza omogenea della Corte, secondo la mia interpretazione, rivela la preoccupazione di combinare la libertà di circolazione con la necessità di garantire condizioni indispensabili di sicurezza a tutti quelli che ne usufruiscono.

    83.

    Mi pare utile osservare che la libertà di circolazione può essere realizzata concretamente solo se i cittadini che se ne avvalgono non sono per ciò stesso esposti ad un’ingiustificata situazione di pericolo. A mio parere, una persona che continui a guidare nonostante sia stata riconosciuta non idonea alla guida da un provvedimento giudiziario o amministrativo e senza soddisfare i requisiti ormai previsti dalla direttiva in vigore crea una simile situazione.

    84.

    Pertanto ritengo corretto affermare che, allo stato attuale della normativa comunitaria, la giurisprudenza non sarà sufficiente ad impedire situazioni di questo tipo.

    85.

    Anche se la Corte accogliesse il mio suggerimento, questa causa dimostra incontestabilmente la lacuna giuridica lasciata a tale proposito dalla direttiva 91/439. Invero, se essa decidesse, come proporrò, che era giustificato il rifiuto della Repubblica federale di Germania di riconoscere la validità della patente di guida austriaca del sig. Schwarz, egli potrebbe circolare liberamente in virtù di questa patente negli altri Stati membri dell'Unione, dove sarebbe pericoloso come in Germania.

    86.

    Per questi motivi non mi parrebbe inutile che il legislatore comunitario cogliesse l'occasione per affrontare il problema sollevato nella presente fattispecie e adottare una soluzione adeguata.

    V — Conclusione

    87.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Landgericht Mannheim nella maniera seguente:

    «L'art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che una persona possa essere titolare di due patenti di guida se, da un lato, la prima patente è stata rilasciata da un paese terzo prima dell'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, e, dall'altro, se la persona — già titolare di una patente di guida riconosciuta sul territorio della Comunità — si è sottoposta, prima dell'entrata in vigore della direttiva 91/439, alla verifica delle capacità previste per il rilascio della patente.

    Peraltro, l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, dev’essere interpretato nel senso che — nelle circostanze della causa principale — esso non osta al rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere la validità di una patente di guida precedentemente rilasciata da un altro Stato membro».


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU L 375, pag. 1. Questa direttiva è entrata in vigore il 1o gennaio 1983.

    ( 3 ) GU L 237, pag. 1. Direttiva nella versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).

    ( 4 ) GU L 91, pag. 1.

    ( 5 ) V. art. 1, n. 2.

    ( 6 ) V. art. 10, primo comma, della direttiva 91/439 e punto 3 del preambolo della decisione 2000/275.

    ( 7 ) V. art. 2 della decisione 2000/275.

    ( 8 ) V. primo ‘considerando’.

    ( 9 ) V. art. 8, n. 3, della direttiva.

    ( 10 ) V. art. 8, n. 6, secondo comma, della suddetta direttiva.

    ( 11 ) Le precedenti cause sulle patenti di guida dinanzi alla Corte dimostrano che, anche con l'entrata in vigore della direttiva 91/439 e l'obbligo di possedere una sola patente, in pratica è ben difficile verificare se una persona sia già titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro del rilascio continueranno certamente ad incontrare difficoltà finché non sarà operativa una rete, all'interno dell'Unione, degli archivi contenenti le patenti di guida degli utenti della strada. A tale riguardo, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18), che mira a sostituire la direttiva 91/439 e che enterà in vigore il 19 gennaio 2013, dispone espressamente all'art. 7, n. 5, lett. b), c) e d), che gli Stati membri rifiutino di rilasciare una patente di guida a chi già ne possiede una. Viene precisato che uno Stato membro deve verificare presso gli altri Stati membri se l'interessato sia già titolare di un’altra patente di guida, qualora vi siano ragionevoli motivi per supporlo. Per adempiere quest’obbligo, gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà realizzata, la rete dell'UE delle patenti di guida.

    ( 12 ) V. punto 1 del preambolo della decisione 2000/275. Si rammenti altresì che le patenti rilasciate dalle autorità austriache tra il 1o gennaio 1956 e 1o novembre 1997 sono riconosciute come equipollenti al modello comunitario.

    ( 13 ) V. punto 11 dell'ordinanza di rinvio e punti 22-26 delle osservazioni della Commissione.

    ( 14 ) V., segnatamente, sentenza 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi (Racc. pag. I-6781, punti 41 e 42).

    ( 15 ) Rispettivamente, cause riunite C-329/06 e C-343/06 nonché cause riunite C-334/06-C-336/06, Racc. pag. I-4691.

    ( 16 ) V. sentenza 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper (Racc. pag. I-5205, punto 76).

    ( 17 ) Ordinanza 28 settembre 2006, causa C-340/05, Kremer (punti 34 e 35).

    ( 18 ) Punti 41 e 42.

    ( 19 ) Ordinanza 6 aprile 2006 (causa C-227/05).

    ( 20 ) V. sentenza Wiedemann e Funk, cit. (punto 65).

    ( 21 ) Ibidem (punti 68-71). V. anche sentenza Zerche e a., cit. (punti 65-68).

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