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Document 62007CC0260
Opinion of Mr Advocate General Mengozzi delivered on 4 September 2008.#Pedro IV Servicios SL v Total España SA.#Reference for a preliminary ruling: Audiencia Provincial de Barcelona - Spain.#Competition - Agreements, decisions and concerted practices - Article 81 EC - Exclusive distribution agreement for motor-vehicle fuels and other fuels - Exemption - Regulation (EEC) No 1984/83 - Article 12(2) - Regulation (EC) No 2790/1999 - Articles 4(a) and 5(a) - Period of exclusivity - Retail price-fixing.#Case C-260/07.
Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 4 settembre 2008.
Pedro IV Servicios SL contro Total España SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Provincial de Barcelona - Spagna.
Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico.
Causa C-260/07.
Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 4 settembre 2008.
Pedro IV Servicios SL contro Total España SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Provincial de Barcelona - Spagna.
Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico.
Causa C-260/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-02437
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:469
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 4 settembre 2008 ( 1 )
Causa C-260/07
Pedro IV Servicios SL
contro
Total España SA
«Concorrenza — Intese — Art. 81 CE — Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili — Esenzione — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Art. 12, n. 2 — Regolamento (CEE) n. 2790/1999 — Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) — Durata dell’esclusiva — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»
I — Introduzione
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1. |
Nell’arco di tre anni, questa è la terza causa in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in seguito a rinvio pregiudiziale sugli accordi relativi ai distributori di benzina conclusi tra un’impresa petrolifera e uno dei suoi distributori operanti sul mercato spagnolo ( 2 ). |
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2. |
Le prime due cause riguardavano essenzialmente la qualificazione giuridica, sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, dei rapporti contrattuali instaurati tra l’impresa petrolifera e i gestori di distributori di benzina interessati ( 3 ). |
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3. |
Per contro, le questioni sollevate in questa sede riguardano unicamente il problema di stabilire se contratti come quelli di cui trattasi nella causa principale possano beneficiare dei regimi di esenzione per categoria previsti rispettivamente e nell’ordine dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo ( 4 ), e dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ( 5 ). Il giudice del rinvio si interroga sostanzialmente sull’interpretazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 e dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, che autorizzano, a determinate condizioni, la conclusione di accordi verticali di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella prevista in linea di principio da questi regolamenti per beneficiare dell’esenzione per categoria. |
II — Contesto normativo
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4. |
Il regolamento n. 1984/83 esclude dal campo di applicazione dell’art. 85, n. 1, del trattato alcune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate che di norma soddisfano le condizioni previste al n. 3 dello stesso articolo, per il fatto che esse comportano, in generale, una migliore distribuzione dei prodotti. |
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5. |
Secondo l’art. 3, lett. d), del suddetto regolamento, tale esenzione non si applica se l’accordo è concluso per una durata indeterminata o per una durata superiore a cinque anni. |
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6. |
Il regolamento n. 1984/83, agli artt. 10-13, contiene disposizioni particolari applicabili agli accordi dei distributori di benzina. |
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7. |
A norma dell’art. 10 del suddetto regolamento: «L’articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della concessione di vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell’accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa ad esso collegata, o da un’impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti.» |
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8. |
L’art. 11 del suddetto regolamento così dispone: «Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:
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9. |
L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1984/83 elenca le clausole e gli impegni contrattuali che ostano all’applicazione dell’art. 10 del regolamento medesimo, tra cui la condizione, di cui alla lett. c) del suddetto paragrafo, che il contratto non può essere concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni. |
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10. |
Tuttavia, in deroga all’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento, il n. 2 di tale articolo prevede che, se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo potranno essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio. |
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11. |
L’art. 13 di tale regolamento prevede che l’art. 2, nn. 1 e 3, l’art. 3, lett. a) e b), l’art. 4, nonché l’art. 5, si applicano agli accordi delle stazioni di servizio in quanto compatibili. |
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12. |
Il tredicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento prevede: «(…) che questi accordi si contraddistinguono generalmente per il fatto che, da un lato, il fornitore concede al rivenditore cospicui vantaggi economici o finanziari in quanto gli versa contributi a fondo perduto, gli concede o gli fa ottenere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle del mercato, gli cede in affitto un’area o i locali per (…) le pompe di benzina, mette a sua disposizione impianti tecnici o altre attrezzature o effettua altri investimenti a favore del rivenditore, e, dall’altro, il rivenditore si vincola nei riguardi del fornitore con un impegno d’acquisto esclusivo a lungo termine abbinato generalmente ad un divieto di concorrenza». |
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13. |
Il regolamento n. 1984/83 la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1999 dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 ( 6 ), è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, entrato in vigore il 1o gennaio 2000. |
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14. |
L’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 prevede che l’esenzione dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto «la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti». |
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15. |
Secondo l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, l’esenzione di cui all’art. 2 non si applica a un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni. Un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata. Tuttavia, tale disposizione precisa che siffatto limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente. |
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16. |
Ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 2790/1999, il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica durante il periodo compreso tra il 1o giugno 2000 e il 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione previste, tra gli altri, dal regolamento n. 1984/83. |
III — La causa principale, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte
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17. |
Dalla decisione di rinvio risulta che, in data 26 ottobre 1989, le società Pedro IV Servicios (in prosieguo: la «Pedro IV») e Total España SA (in prosieguo: la «Total») hanno concluso un accordo giuridico complesso, costituito da quattro contratti fra loro connessi. |
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18. |
Ai sensi del primo contratto, la Pedro IV ha concesso alla Total un diritto reale, denominato «diritto di superficie», su un terreno di sua proprietà. Tale contratto autorizza la Total a edificare sul terreno in cambio di una remunerazione alla concedente. L’importo della remunerazione è stato fissato in ESP 250000 mensili (pari a poco più di EUR 1500) per una durata di 20 anni, al termine della quale la stazione di servizio costruita dalla Total sarebbe divenuta di proprietà della Pedro IV. La Total si è impegnata a costruire una stazione di servizio per la vendita di carburante entro il termine di due anni e mezzo, così che tale termine di 20 anni comincia a decorrere dalla messa in funzione della stazione. Le parti hanno concordato che il diritto di superficie non potesse essere trasferito senza il consenso della società proprietaria del terreno. |
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19. |
Il secondo contratto è un contratto di affitto della costruenda stazione di servizio, in base al quale la Total concede alla Pedro IV l’uso ed il godimento della medesima per il periodo di un anno, prorogabile di mese in mese. La società locatrice, tuttavia, è tenuta a concedere tale proroga per tutta la durata del contratto di approviggionamento esclusivo che si impegna a stipulare con l’affittuaria. In ogni caso, la locazione cesserà contemporaneamente al diritto di superficie concesso alla società locatrice. Il canone mensile che la Pedro IV deve corrispondere ammonta a ESP 600000 (pari a EUR 3600). |
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20. |
Ai sensi del terzo contratto, la Pedro IV, una volta ricevuta in consegna la stazione di servizio, si impegna a gestirla ricevendo le forniture esclusivamente dalla Total, di cui utilizzerà il logo, i colori, il marchio e l’insegna. Il contratto di acquisto in esclusiva è stipulato per una durata di 20 anni e l’approvvigionamento avviene tramite vendita definitiva, di modo che acquistando il distributore la proprietà del combustibile fin dal momento in cui il fornitore lo mette a sua disposizione presso la stazione di servizio, mentre sarà onere del compratore rivenderlo per conto proprio e a suo rischio. Come corrispettivo, la Total deve versare alla Pedro IV una somma mensile di ESP 350000 (circa EUR 2100). Peraltro, la Total si impegna a comunicare al distributore i prezzi di vendita al pubblico raccomandati, garantendone la competitività in base ai prezzi offerti in buona fede da altri concorrenti nella zona. La Total si obbliga altresì a fissare il prezzo del carburante che fornisce al rivenditore alle condizioni più vantaggiose da essa stipulate con altre stazioni di servizio che possano stabilirsi a Barcellona senza che tale prezzo sia comunque superiore al prezzo medio fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato operanti a Barcellona. |
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21. |
Poiché le parti hanno altresì convenuto di compensare gli importi reciprocamente dovuti in base ai suddetti tre contratti, ne deriva che nessuna delle due è tenuta a versare alcunché all’altra dal momento che tali importi ammontano rispettivamente a ESP 600000. |
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22. |
Da ultimo, con il quarto contratto la Total ha concesso un prestito ipotecario di ESP 30000000 (circa EUR 180300) alla Pedro IV, che ha costituito in garanzia un’ipoteca di durata ventennale sul suo terreno, a condizione che venga edificata la stazione di servizio. |
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23. |
Secondo il giudice a quo, dopo la stipula dei suddetti quattro contratti, la stazione di servizio è stata effettivamente realizzata sul terreno di proprietà della Pedro IV e la Total ha rifornito quest’ultima in esclusiva almeno fino alla data della decisione di rinvio pregiudiziale. |
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24. |
Nel dicembre 2004 la Pedro IV ha presentato, in via principale, una domanda di annullamento del rapporto giuridico, costituito dai suddetti quattro contratti, dinanzi al Juzgado de lo Mercantil (Tribunale del commercio) di Barcellona. A sostegno di tale domanda, la Pedro IV ha affermato, da un lato, che siffatti contratti includevano clausole fortemente restrittive della concorrenza, vale a dire una durata eccessiva, superiore a quella massima consentita dal diritto comunitario, per i contratti di approviggionamento esclusivo, e, dall’altro, che il terzo contratto prevedeva la fissazione indiretta dei prezzi di rivendita, che sarebbe vietata a norma dell’art. 85 del trattato e non potrebbe beneficiare né del regime di esenzione per categoria stabilito dal regolamento n. 1984/83, né, ulteriormente, del regime contemplato dal regolamento n. 2790/1999. |
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25. |
Poiché la suddetta domanda è stata interamente respinta in primo grado, la Pedro IV ha proposto appello dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona. |
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26. |
Quest’ultima, nutrendo dubbi riguardo all’interpretazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:
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27. |
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la Pedro IV, la Total, il governo spagnolo e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte. Essi hanno svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza del 26 giugno 2008. |
IV — Analisi
A — Sulla ricevibilità
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28. |
La Total solleva tre eccezioni d’irricevibilità delle questioni pregiudiziali, relative, quanto alla prima, al carattere lacunoso della spiegazione del contesto di fatto e di diritto resa dal giudice del rinvio; quanto alla seconda, al fatto che le risposte alle questioni sottoposte sono chiaramente deducibili dalla giurisprudenza comunitaria e spagnola e, quanto alla terza, all’irrilevanza delle questioni sollevate ai fini della soluzione della causa principale. |
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29. |
Peraltro, riguardo al fatto che i regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99 non possono essere applicati contemporaneamente, il governo spagnolo osserva che due delle questioni sollevate, ossia, come è già stato precisato in udienza, quelle relative all’interpretazione del regolamento n. 1984/83, dovrebbero essere dichiarate irricevibili in considerazione del loro carattere ipotetico. |
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30. |
A mio parere, le eccezioni di irricevibilità del rinvio pregiudiziale non possono essere accolte. |
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31. |
Occorre innanzi tutto respingere in quanto inconferente la pretesa della Total secondo cui la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale fornirebbero una risposta chiara alle questioni sottoposte. Invero, quand’anche tale pretesa, dal momento che si riferisce alla giurisprudenza della Corte — l’unica rilevante nella fattispecie — fosse esatta, ciò non indurrebbe in ogni caso la Corte a dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali ma, tutt’al più e se del caso, le consentirebbe di statuire con ordinanza motivata, secondo la procedura prevista dall’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura. In ogni caso, né la citata sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, né la causa CEPSA, ancora pendente, hanno quale oggetto l’interpretazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 e/o quella dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99 ( 7 ). |
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32. |
Inoltre, per quanto riguarda gli altri due motivi invocati dalla Total, è importante tenere conto del fatto che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 177 del trattato (divenuto art. 234 CE), spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte ( 8 ). |
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33. |
Dal momento che le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 9 ). |
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34. |
Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate ( 10 ). Se le esigenze di motivazione imposte al giudice nazionale variano in funzione di diversi fattori, tali esigenze valgono in particolare in determinati settori, quali quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto ( 11 ). |
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35. |
Inoltre, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono altresì dare ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, ed è compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio ( 12 ). |
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36. |
Nel caso di specie, è senz’altro vero, come indica la Total a sostegno della propria censura secondo cui l’esposizione del quadro di fatto e di diritto della decisione di rinvio sarebbe lacunosa, che tale decisione non fornisce alcuna informazione su determinati elementi propri della causa principale, quali la natura giuridica del diritto di superficie concesso dalla Pedro IV o la quota posseduta dalla Total nel mercato della distribuzione dei carburanti e combustibili in Spagna. |
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37. |
Tuttavia, la decisione di rinvio spiega con sufficiente precisione il rapporto contrattuale in essere tra le parti della causa principale, così da consentire alla Corte di replicare efficacemente alla richiesta d’interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario. Inoltre, dalle osservazioni scritte della Total, qualora la Corte si pronunciasse a favore della ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, e da quelle delle altre parti coinvolte emerge che le informazioni contenute nella decisione di rinvio hanno consentito loro di prendere utilmente posizione sulle suddette questioni. |
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38. |
Quanto alla censura relativa all’irrilevanza delle questioni ai fini della soluzione della causa principale, va ammesso, a favore della Total, che, poiché il giudice del rinvio si limita a interrogare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni di cui ai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99 senza aver prima esaminato l’applicabilità dell’art. 85, n. 1, del trattato al gruppo di contratti stipulati tra la Pedro IV e la Total, le risposte che la Corte fornirà alle questioni sottoposte non permetteranno necessariamente al giudice a quo di pronunciarsi in via definitiva sulla causa principale. |
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39. |
Tuttavia, oltre al fatto che, come rammentato dalla giurisprudenza citata al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, non credo che la ricevibilità di una questione pregiudiziale possa essere subordinata al fatto che la risposta fornita dalla Corte debba in ogni caso permettere al giudice nazionale di risolvere la controversia per la quale è stato adito. Se così fosse, la ricevibilità delle questioni pregiudiziali dipenderebbe semplicemente dalla soluzione che la Corte fornirebbe sul merito. |
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40. |
Per contro, nella fase della ricevibilità, occorre esaminare se risulta che, quale che sia la soluzione della Corte a una questione pregiudiziale, essa sarebbe manifestemente irrilevante per la definizione della causa principale, poiché, in tal caso, l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non sarebbe oggettivamente necessaria ai fini della decisione che il giudice a quo dovrebbe adottare ( 13 ). Orbene, tale non è sicuramente il caso per quanto riguarda le soluzioni da fornire alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. |
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41. |
Infine, occorre altresì respingere la censura sollevata dal governo spagnolo relativamente al presunto carattere ipotetico delle due questioni concernenti l’interpretazione del regolamento n. 1984/83. Invero, sebbene il regime di esenzione per categoria istituito da tale regolamento sia stato abrogato dal regolamento n. 2790/99, resta il fatto che il regolamento n. 1984/83 era pienamente applicabile fino al 31 maggio 2000 e, in via transitoria, esso poteva ancora essere applicato fino al 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che soddisfacevano in particolare le condizioni di esenzione di tale regolamento, ma non quelle del regolamento n. 2790/99 ( 14 ). Poiché i contratti di cui trattasi nella causa principale sono stati conclusi nel 1989, ossia quando era in vigore il regolamento n. 1984/83 e per una durata di 20 anni — che, secondo i contratti, ha iniziato a decorrere solo dalla messa in funzione della stazione di servizio, cioè, a quanto sembra, nel 1991 — ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 1984/83 non possono essere considerate ipotetiche, poiché l’interpretazione richiesta mantiene tutta la sua rilevanza per il periodo già trascorso dei contratti di cui alla causa principale, il quale è anteriore all’entrata in vigore e all’applicazione del regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 2790/99. |
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42. |
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare ricevibile il rinvio pregiudiziale. |
B — Sul merito
1. Osservazioni preliminari
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43. |
Come ho già accennato nella parte introduttiva, la presente causa non verte sulla qualificazione giuridica, rispetto alle norme comunitarie sulla concorrenza, del rapporto contrattuale in essere tra la Total e la Pedro IV. Infatti, il giudice del rinvio non esprime alcun dubbio sul fatto che tale rapporto debba essere inteso come vincolante due imprese economicamente indipendenti e, pertanto, rientrante nella nozione di «accordo tra imprese», a norma dell’art. 85, n. 1, del trattato. |
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44. |
Per contro, come già osservato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio non sembra aver esaminato se, alla luce delle circostanze accertate nella causa principale, sussistessero tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’art. 85, n. 1, del trattato prima di interpellare la Corte in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui ai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99, i quali, a determinate condizioni, autorizzano alcune categorie di accordi verticali vietati dal suddetto articolo. |
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45. |
Se tale approccio può sembrare piuttosto sorprendente dal punto di vista logico, esso è tuttavia comprensibile da un punto di vista pratico e, in una certa misura, per motivi di economia processuale poiché, se i regolamenti di esenzione si applicano a un dato accordo, è inutile stabilire se questo accordo è vietato a norma dell’art. 85, n. 1, del trattato ( 15 ). Per contro, viene meno il vantaggio processuale previsto se non sono soddisfatte le condizioni dell’esenzione per categoria. In tal caso, è evidente che la verifica delle condizioni di applicazione dell’art. 85, n. 1, del trattato dovrà essere condotta dal giudice nazionale. |
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46. |
Poiché la Corte non è stata interpellata circa l’interpretazione dell’art. 85, n. 1, del trattato riguardo al complesso di contratti di cui trattasi nella causa principale, essa potrebbe dunque, a mio parere, limitarsi a ricordare che spetta al giudice del rinvio valutare se tale tipo di accordo rientri nella sfera del divieto previsto dalla suddetta disposizione oppure ribadire taluni criteri di ordine generale tratti dalla giurisprudenza, in merito alla valutazione degli effetti restrittivi sulla concorrenza degli accordi di acquisto esclusivi, di cui il giudice del rinvio dovrebbe tener conto nell’analisi dei contratti conclusi nella causa principale ( 16 ). Tuttavia, non ritengo che, in mancanza di questione pregiudiziale su tale punto, la Corte debba indicare al giudice del rinvio la totalità degli elementi rilevanti di ordine economico e giuridico che gli consentano di verificare l’esistenza di un comportamento vietato dall’art. 85, n. 1, del trattato ( 17 ). |
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47. |
Dopo queste osservazioni è ora opportuno esaminare le quattro questioni pregiudiziali. Ritengo che, riguardo alla loro formulazione e al loro contenuto, occorra analizzare congiuntamente la prima e la seconda, da un lato, e la terza e la quarta, dall’altro. |
2. Sulla prima e la seconda questione
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48. |
Con la prima e la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’esclusiva di acquisto riguardante carburanti e combustibili come quella stipulata tra la Pedro IV e la Total possa beneficiare, in ragione della sua durata, dell’applicazione del regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1984/83 e, ulteriormente ed eventualmente, di quello previsto dal regolamento n. 2790/99. |
a) Sull’interpretazione del regolamento n. 1984/83
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49. |
Per quanto riguarda il regolamento n. 1984/83, occorre rammentare che esso prevede in particolare l’applicazione dell’art. 85, n. 3, del trattato agli accordi d’acquisto esclusivo conclusi ai fini della rivendita di prodotti petroliferi nei distributori di benzina. Tali norme, che differiscono dalle disposizioni generali applicabili agli accordi d’acquisto esclusivo, sono contenute negli artt. 10-13 del regolamento n. 1984/83. L’art. 10 del suddetto regolamento esonera dal divieto di cui all’art. 85, n. 1, del trattato l’obbligo d’acquisto esclusivo imposto al rivenditore dal fornitore di carburanti e combustibili a base di prodotti petroliferi «in cambio della concessione di vantaggi economici o finanziari». L’art. 11 del regolamento n. 1984/83 elenca le altre restrizioni alla concorrenza che possono essere imposte al rivenditore, oltre a quella prevista al suddetto art. 10, tra cui l’«obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell’accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti da imprese terze». L’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83 indica che l’art. 10 del suddetto regolamento non si applica se l’accordo è concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni. |
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50. |
Tuttavia, l’art. 12, n. 2, precisa che, «[i]n deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [possono] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio». |
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51. |
Come ho già avuto modo di sottolineare nelle mie citate conclusioni riguardanti la causa CEPSA ( 18 ), la durata decennale, prevista all’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83, è giustificata se i vantaggi finanziari e commerciali concessi dal fornitore sono di entità tale per cui, in loro assenza, è altamente improbabile che il gestore della stazione di servizio avrebbe potuto accedere al mercato dei servizi d’intermediazione per la commercializzazione di combustibili. |
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52. |
Il fatto che l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 permetta, in deroga, la proroga oltre i dieci anni della durata della clausola di acquisto esclusivo sembra dover trovare giustificazione solo qualora il fornitore conceda al gestore della stazione di servizio vantaggi finanziari e commerciali di entità perlomeno equivalente a quelli che avrebbe concesso affinché l’accordo potesse beneficiare di un’esenzione per categoria di durata decennale, come prevista dall’art. 12, n. 1, lett. c) del suddetto regolamento. |
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53. |
A tal riguardo, l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 menziona un unico vantaggio concesso dal fornitore, ossia la concessione in affitto della stazione di servizio al gestore o, analogamente, la concessione in libera disponibilità di diritto o di fatto della stessa. |
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54. |
A mio parere, non si può negare che tale vantaggio sia particolarmente importante, se non considerevole, giacché consiste — di fatto — nel fornire la stazione di servizio «chiavi in mano» al distributore per l’esercizio della sua attività economica. In altre parole, il fornitore mette il distributore a capo di una stazione di servizio interamente attrezzata, di cui è proprietario, senza che il distributore debba effettuare alcun investimento. |
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55. |
Dalla lettura del testo dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, non vi è dubbio che la concessione di tale vantaggio costituisca una condizione di applicazione di tale disposizione. |
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56. |
È altresì innegabile che un fornitore potrebbe concedere ulteriori vantaggi finanziari e commerciali al gestore di una stazione di servizio allo scopo di rivendicare il beneficio dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83. A tal proposito, occorre ricordare che, nella causa principale, la Total ha concesso alla Pedro IV un prestito ipotecario di importo elevato a un tasso d’interesse che, secondo le spiegazioni incontestate della Total fornite in udienza, in seguito a una precisa richiesta della Corte, era inferiore al tasso di mercato applicato all’epoca. Tale circostanza, insieme alle altre condizioni relative a siffatto prestito, dev’essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio. |
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57. |
Per contro, solleva più dubbi la questione se, come asserito dalla Commissione e dalla Pedro IV, il beneficio del regime di deroga previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 debba essere subordinato alla duplice condizione che il fornitore detenga sia la proprietà della stazione di servizio sia quella del terreno su cui la stazione è stata costruita. |
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58. |
A sostegno di tale tesi, la Commissione si basa, da un lato, sul tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83, da cui essa sembra far discendere lo spirito del regolamento, nonché, dall’altro lato, sull’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99, che subordinerebbe, ormai in maniera esplicita, la durata potenzialmente illimitata dell’esclusiva prevista in tale disposizione alla necessità che il distributore eserciti la propria attività in locali e su terreni di proprietà del fornitore. |
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59. |
Tale argomento non è convincente. |
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60. |
Riguardo al primo argomento esposto dalla Commissione, occorre osservare che il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83, che enumera in maniera non esaustiva diversi tipi di vantaggi economici e finanziari concessi dal fornitore al distributore, indica che, tra tali vantaggi, figura altresì la concessione di un’«area o i locali per (…) le pompe di benzina» ( 19 ). Senza dubbio, in considerazione della sua formulazione alternativa, questo ‘considerando’ non può — bene inteso — ostare a che un fornitore conceda al rivenditore un terreno e locali per la stazione di servizio per avvalersi, eventualmente, dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83. Tuttavia, da tale passaggio della motivazione del suddetto regolamento non risulta in alcun modo che il vantaggio dell’applicazione della sopra citata disposizione sia subordinato alla duplice condizione che il fornitore conceda contemporaneamente l’affitto del terreno e dei locali in cui il distributore gestisce la stazione di servizio. |
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61. |
La Corte, se di certo non può fornire un’interpretazione estensiva delle disposizioni a carattere derogatorio contenute in un regolamento di esenzione per categoria ( 20 ), non può, a mio parere, nemmeno limitare la portata, di tali disposizioni malgrado la chiarezza della loro formulazione, come confermata, a fortori, dai ‘considerando’ di un tale regolamento. |
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62. |
Questo è anche il motivo per cui non posso condividere l’interpretazione sostenuta dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, secondo cui per poter beneficiare dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, il fornitore dovrebbe concedere «vantaggi assoluti» al gestore della stazione di servizio. Infatti, se così fosse, non si capirebbe la ragione per cui l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 si limiterebbe a menzionare la concessione di un affitto dei locali in cui il gestore della stazione di servizio svolge la propria attività e non subordinerebbe precisamente l’applicazione di tale disposizione alla condizione dell’esistenza di vantaggi economici e finanziari assoluti, senza che il gestore effettui alcun investimento. |
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63. |
In realtà, la ratio dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 (nonché, in parte, quella dell’art. 5, lett. a) del regolamento n. 2790/99) pare essere di natura più pragmatica, come ha chiarito la Commissione nella sua risposta al quesito scritto posto dalla Corte. Infatti, quando un rivenditore esercita la propria attività in locali di proprietà di un fornitore, è difficile pensare di limitare la durata dell’accordo di fornitura in esclusiva a un periodo inferiore a quello dell’affitto, giacché i locali non possono comunque essere messi a disposizione di un altro fornitore affinché quest’ultimo possa inserirsi nel mercato di riferimento o possa ampliarvi il suo insediamento. Pertanto, come ha osservato la Commissione, un limite temporale per la fornitura in esclusiva di un punto vendita (inferiore alla durata dell’affitto concesso) ha ben poca utilità se tale punto vendita appartiene interamente al fornitore. |
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64. |
La ratio dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 poggia dunque assai meno su una correlazione assoluta tra l’entità dei vantaggi concessi dal fornitore e gli investimenti di cui il gestore si vede sgravato che sulla constatazione secondo cui limitare a dieci anni la durata della fornitura in esclusiva nel caso in cui il fornitore dia in locazione la stazione di servizio al gestore non avrebbe alcuna conseguenza (o, tutt’al più, una conseguenza puramente marginale) sulla concorrenza tra marche, giacché, alla scadenza di tale periodo, è altamente improbabile che il fornitore, sempre proprietario della stazione di servizio, la ceda a un suo concorrente. |
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65. |
Non è certo impossibile seguire un ragionamento analogo riguardo al terreno o ai terreni su cui si trova la stazione di servizio affittata al gestore. Tuttavia, tale ragionamento equivarrebbe a introdurre un’ulteriore condizione di applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, non prevista dalla sua formulazione, senza nemmeno che siffatta condizione possa essere implicitamente dedotta da tale regolamento. A tal riguardo, ritengo che esigere che il fornitore, per poter beneficiare dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del suddetto regolamento, sia anche proprietario del terreno su cui ha costruito la stazione di servizio e che affitta al gestore — senza che ciò risulti dal testo del regolamento n. 1984/83 e senza un’analisi approfondita da parte della Commissione e del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti — sarebbe una condizione limitativa della concorrenza tra marche, poiché rafforzerebbe la posizione degli operatori storici o già presenti sul mercato e che, grazie a tale posizione, hanno potuto acquistare, nel corso del tempo, proprietà fondiarie. Siffatta conseguenza è ancor più plausibile in un contesto in cui, come confermato da tutte le parti che hanno depositato osservazioni nella presente causa, il mercato di riferimento è dominato da diversi anni da tre operatori, in seguito allo smantellamento del precedente monopolio nazionale. |
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66. |
Ritengo dunque che interpretare l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 nel senso che esso contiene una condizione relativa alla proprietà del terreno su cui è costruita la stazione di servizio andrebbe oltre la normale interpretazione delle disposizioni di un tale atto, che spetta alla Corte, travalicando al tempo stesso il ruolo, attribuito a quest’ultima, ledendo le competenze regolamentari della Commissione, nonché quelle del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti. |
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67. |
Non credo che tale valutazione debba essere invalidata dal secondo argomento sviluppato dalla Commissione, relativo all’adozione del regolamento n. 2790/99 e, più in particolare, riguardante l’art. 5, lett. a), di quest’ultimo, il quale subordina — a decorrere dall’applicazione del suddetto regolamento — l’esenzione per categoria delle clausole di esclusiva che superano la durata di cinque anni alla duplice condizione, segnatamente, che il fornitore sia il proprietario del terreno e dei locali in cui il gestore svolge la propria attività. |
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68. |
Invero, l’approccio proposto dalla Commissione porterebbe ad attribuire un’efficacia retroattiva all’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99 nonostante la formulazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 e della motivazione di quest’ultimo, efficacia che sarebbe contraria per lo meno all’applicazione immediata del regolamento n. 2790/99 e che comporterebbe che tale regolamento invaderebbe, almeno parzialmente, il campo di applicazione autonomo del regolamento n. 1984/83. |
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69. |
Per contro, e come sostenuto dal governo spagnolo, è pur vero che gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle disposizioni del diritto comunitario ( 21 ). Infatti, l’applicazione della normativa comunitaria non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di aggirare le norme previste dal diritto comunitario ( 22 ). |
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70. |
Secondo la giurisprudenza, spetta al giudice del rinvio tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo dell’interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire della disposizione di diritto comunitario invocata ( 23 ). |
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71. |
Tuttavia, al giudice del rinvio può essere fornita qualche indicazione generale nell’ambito della collaborazione giudiziaria che caratterizza il procedimento pregiudiziale. |
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72. |
In primo luogo, ritengo che, in una situazione come quella della causa principale, non possa considerarsi quale elemento obiettivo che individua l’intenzione di trarre abusivamente beneficio dall’applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 il semplice riferimento a due contratti connessi con i quali — da un lato — il gestore, proprietario del terreno, concede sullo stesso un diritto di superficie a favore del fornitore, in virtù del quale quest’ultimo diventa proprietario delle costruzioni erette su tale terreno nel corso di un periodo stabilito contrattualmente ( 24 ), e — dall’altro — il suddetto fornitore, dopo essersi impegnato a costruire la stazione di servizio di cui è proprietario, ne concede la gestione esclusiva al proprietario del terreno per una durata pari a quella della locazione della stazione di servizio. Invero, poiché il vantaggio dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 non è subordinato al requisito che il fornitore sia proprietario del terreno (o che il gestore non lo sia), la mera conclusione di siffatti contratti correlati tra il fornitore e il gestore della stazione di servizio che, dopotutto, non sembra illecita ai sensi del diritto nazionale, non può essere considerata di per sé come la manifestazione di una volontà di avvalersi abusivamente delle disposizioni del suddetto articolo. |
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73. |
Tuttavia, e in secondo luogo, ritengo che potrebbe configurarsi un abuso se l’esame a cui è tenuto il giudice del rinvio portasse quest’ultimo a constatare che i vantaggi finanziari ed economici ai quali si è impegnato contrattualmente il fornitore non sono stati effettivamente concessi o se il prezzo pagato dalle parti non corrisponde al valore di mercato dei beni di cui è causa. A tal riguardo, ritengo che si debba considerare il fatto che, alla scadenza dell’accordo di approviggionamento esclusivo e della locazione della stazione di servizio, il fornitore s’impegna a restituire la proprietà della stazione di servizio al gestore, consentendo altresì a quest’ultimo, alla scadenza ed eventualmente, di cambiare fornitore. |
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74. |
Alla luce di tutto ciò, sono del parere che l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 debba essere interpretato nel senso che, tra le sue condizioni di applicazione, esso non richiede che il fornitore sia il proprietario del terreno su cui ha costruito a proprie spese la stazione di servizio che cede in affitto al rivenditore, anche nel caso in cui il fornitore possieda la stazione di servizio in virtù di un diritto di superficie concesso dal rivenditore sul proprio terreno. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, basandosi su elementi obiettivi, verificare se le operazioni di cui trattasi nella causa principale siano state realizzate nel contesto di normali transazioni commerciali ovvero se siano state realizzate abusivamente all’unico scopo di aggirare la durata massima di dieci anni applicabile in linea di principio agli accordi di acquisto esclusivo nell’ambito degli accordi dei distributori di benzina di cui all’art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1984/83. |
b) Sull’interpretazione del regolamento n. 2790/99
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75. |
Come indicato sopra, con l’adozione del regolamento n. 2790/99, la Commissione, all’art. 5, lett. a), del suddetto regolamento, ha introdotto, in particolare, l’ulteriore condizione secondo cui il fornitore dev’essere proprietario del terreno o dei terreni su cui si trova la stazione di servizio gestita dall’acquirente affinché gli obblighi di non concorrenza stipulati tra le parti possano essere previsti per una durata superiore a cinque anni senza, tuttavia, che tale durata superi il periodo di occupazione dei locali e dei terreni da parte dell’acquirente. In base alla lettura della risposta della Commissione al quesito scritto posto dalla Corte, l’inserimento di tale ulteriore condizione è il risultato delle osservazioni presentate dalle parti interessate sul progetto di regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 81, n. 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, proposto dalla Commissione il 24 settembre 1999 ( 25 ), e pare essere stato motivato dalla lotta contro talune pratiche qualificate come abusive, anche se dal testo del suddetto regolamento non risulta alcuna motivazione in tal senso ( 26 ). |
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76. |
Non possono esistere dubbi, pertanto, sul fatto che, nell’ambito del regime delle esenzioni per categoria di cui al regolamento n. 2790/99, il fornitore, per beneficiare delle condizioni di applicazione dell’art. 5, lett. a), del suddetto regolamento, deve essere proprietario non solo della stazione di servizio ma anche del terreno su cui quest’ultima è stata costruita. |
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77. |
Dall’art. 12 del regolamento n. 2790/99 risulta che le esenzioni in esso previste sono applicabili, in linea di principio, a decorrere dal 1o giugno 2000. Tuttavia, il regolamento n. 2790/99 ha concesso un periodo transitorio il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2001 a favore degli accordi che soddisfacevano, segnatamente, le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1984/83 ma non quelle del regolamento n. 2790/99. |
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78. |
Ne consegue che, per poter beneficiare di un’esclusiva superiore a cinque anni, come prevista dall’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99, le parti di tali accordi dovevano soddisfare, in particolare, al più tardi a partire dal 1o gennaio 2002, la condizione che il fornitore fosse il proprietario dei terreni su cui era stata costruita la stazione di servizio. |
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79. |
Occorre rilevare che, nella causa principale, il giudice del rinvio non indica che sia stata apportata una modifica dei contratti conclusi il 26 ottobre 1989 per una durata di 20 anni a decorrere dalla costruzione della stazione di servizio allo scopo di soddisfare le condizioni di cui all’art. 5, lett. a) del regolamento n. 2790/99. |
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80. |
Inoltre, nonostante quanto sembri asserire la Total, appare poco verosimile — anche se ciò dipende da una verifica del diritto nazionale, che spetta al giudice a quo — che il diritto di superficie concesso dalla Pedro IV conferisca alla Total non solo la proprietà delle costruzioni erette sul terreno eventualmente oggetto di tale servitù, bensì anche la proprietà stessa del terreno ( 27 ). |
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81. |
Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse ritenere, con riferimento a tutti gli elementi di diritto e di fatto della causa principale, che gli accordi di cui alla detta causa beneficiavano del regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 1984/83, e in particolare dell’applicazione dell’art. 12, n. 2, del suddetto regolamento, quegli accordi avrebbero potuto essere coperti da tale esenzione fino al 31 dicembre 2001, in virtù del regime transitorio previsto dal regolamento n. 2790/99, ma non ne avrebbero più beneficiato a partire dal 1o gennaio 2002, secondo i requisiti di cui all’art. 5, lett. a), del suddetto regolamento, giacché il rimanente periodo di durata era in ogni caso superiore a cinque anni. |
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82. |
Per contro, se il giudice del rinvio, dopo aver esaminato tutte le circostanze della causa principale, dovesse ritenere che le parti della suddetta causa intendessero avvalersi abusivamente delle disposizioni di cui all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, esse non avrebbero potuto beneficiare di alcuno dei due regimi di esenzione per categoria. |
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83. |
Se il giudice del rinvio dovesse decidere che gli accordi di cui alla causa principale non possono beneficiare delle esenzioni per categoria per l’intero periodo della loro durata, lo stesso, secondo quanto già precisato sopra, dovrà verificare se gli accordi soddisfino tutte le condizioni di applicazione di cui all’art. 85, n. 1, del trattato. |
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84. |
Per le ragioni suesposte ritengo che l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99 debba essere interpretato nel senso che prevede, segnatamente, che, affinché determinati obblighi di non concorrenza contenuti in accordi verticali possano essere stipulati per una durata superiore a 5 anni, il fornitore dei beni o dei servizi oggetto del contratto dev’essere proprietario dei locali e dei terreni su cui l’acquirente esercita la propria attività. Siffatto requisito si applica a partire dal 1o giugno 2000 o — se gli accordi in vigore al 31 maggio 2000 soddisfacevano le condizioni di esenzione del regolamento n. 1984/83, tra cui, in particolare, quelle previste dall’art. 12, n. 2, del suddetto regolamento — dal 1o gennaio 2002. Spetta al giudice nazionale verificare quale di queste due ipotesi sia quella della causa principale. |
3. Sulla terza e quarta questione
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85. |
Con la terza e quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se talune clausole contrattuali relative al prezzo di vendita dei combustibili e dei carburanti che costituiscono oggetto di un accordo di acquisto esclusivo — quali quelle di cui si discute nella causa principale — siano vietate dall’art. 85, n. 1, lett. a), del trattato e non possano beneficiare dell’applicazione del regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 1984/83 e, inoltre, di quello previsto dal regolamento n. 2790/99, per il fatto che tali clausole limitano in qualche maniera la libertà del rivenditore di fissare il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti di cui trattasi. |
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86. |
È importante tener conto del fatto che l’art. 85, n. 1, lett. a), del trattato vieta segnatamente gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che consistano nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi (…) di vendita (…)». |
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87. |
Come la Corte ha già dichiarato, tra le restrizioni alla concorrenza che possono beneficiare dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 non figura l’obbligo imposto a un gestore di un distributore di benzina di vendere il carburante al prezzo di vendita al pubblico fissato dal fornitore ( 28 ). |
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88. |
Riguardo al regolamento n. 2790/99, l’art. 4, lett. a), prevede che l’esenzione per categoria non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti. |
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89. |
Ne consegue che, come sostenuto da tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, sia sotto la vigenza del regolamento n. 1984/83 sia in vigenza del regolamento n. 2790/99, l’imposizione da parte del fornitore di un prezzo di vendita al pubblico fisso o minimo, vale a dire al di sotto del quale il distributore non può scendere, non può beneficiare dell’applicazione delle rispettive disposizioni dei suddetti regolamenti. |
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90. |
Per contro, il punto controverso tra le parti della causa principale è stabilire se, con particolare riferimento alle clausole contrattuali rilevanti nella causa principale, la Total imponga direttamente o indirettamente al gestore un prezzo fisso di vendita al pubblico. |
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91. |
Siffatta valutazione spetta indubbiamente al giudice del rinvio. Tuttavia, è possibile formulare alcune osservazioni relativamente al fascicolo, nell’ottica di fornire una soluzione utile alle questioni poste. |
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92. |
Risulta in proposito dalla decisione di rinvio che, in base al contratto di esclusiva, la Total si impegna a comunicare al distributore i prezzi di vendita al pubblico raccomandati e a garantirne la competitività in funzione dei prezzi offerti in buona fede da altri concorrenti della zona. Come giustamente sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, il gestore della stazione di servizio non sembra dunque tenuto ad applicare un prezzo fisso o minimo imposto dal fornitore, rimanendo invece libero di praticare prezzi più elevati rispetto a quelli raccomandati ovvero di concedere sconti ai clienti, diminuendo il proprio utile, in maniera da favorire la concorrenza tra distributori all’interno della marca. |
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93. |
Tale valutazione non sembra dover essere rimessa in discussione dal secondo impegno tariffario della Total, evidenziato nella decisione di rinvio, secondo cui il fornitore è tenuto a fissare il prezzo del carburante nei confronti del gestore del distributore di benzina facendolo beneficiare delle condizioni più vantaggiose che stipula con altri gestori in grado di stabilirsi a Barcellona senza che tale prezzo possa mai essere superiore al prezzo medio fissato da altri fornitori importanti sul mercato operanti a Barcellona. Invero, tale clausola riguarda solo il prezzo delle transazioni convenuto tra i due operatori, che sono parti del contratto, e non il prezzo di vendita al pubblico. |
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94. |
Nelle sue memorie difensive e all’udienza, la Pedro IV ha tuttavia ribadito il fatto che, nonostante la formulazione delle clausole del contratto di esclusiva, la Total avrebbe fissato indirettamente il prezzo di vendita al pubblico, pratica che, di fatto, avrebbe trasformato il prezzo raccomandato in prezzo di vendita al pubblico fisso o minimo. |
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95. |
Se è vero che il ricorso a mezzi indiretti di fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore escluderebbe, di fatto, il beneficio delle esenzioni per categoria previste rispettivamente dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/99 ( 29 ), ciò non toglie che l’esattezza dell’affermazione della Pedro IV deve essere verificata dal giudice a quo, il quale non ne ha fatto menzione nella decisione di rinvio. |
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96. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la terza e quarta questione nel senso che, sia sotto la vigenza del regolamento n. 1984/83 sia in vigenza del regolamento n. 2790/99, l’imposizione diretta o indiretta da parte del fornitore di un prezzo di vendita al pubblico fisso o minimo, vale a dire al di sotto del quale il distributore non può scendere, non può beneficiare dell’applicazione delle rispettive disposizioni dei suddetti regolamenti di esenzione per categoria. Spetta al giudice del rinvio, con riferimento sia alle clausole contrattuali che vincolano le parti nella causa principale sia alle circostanze proprie della causa principale, verificare se il fornitore imponga indirettamente al distributore un prezzo di vendita al pubblico fisso o minimo. |
V — Conclusione
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97. |
Per i motivi sopra esposti, ritengo che le questioni pregiudiziali sottoposte dalla Audiencia Provincial de Barcelona debbano essere risolte come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) La prima di tali cause ha prodotto la sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I-11987); la seconda, ancora pendente, è stata oggetto delle mie conclusioni presentate il 13 marzo 2008 (causa C-279/06, CEPSA). Si noti che anche una quarta causa, rubricata come C-506/07, Lubricarga, è pendente dinanzi alla Corte,.
( 3 ) Ossia se si trattasse di contratti di agenzia commerciale o, al contrario, di contratti di distribuzione tra due imprese economicamente indipendenti.
( 4 ) GU L 173, pag. 5, e rettificativo GU 1984, L 79, pag. 38.
( 5 ) GU L 336, pag. 21.
( 6 ) GU L 214, pag. 27.
( 7 ) V. precisamente a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa CEPSA (nota n. 32), cit.
( 8 ) V. la citata sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (punto 16 e giurisprudenza citata).
( 9 ) Idem (punto 17 e giurisprudenza citata).
( 10 ) Ibidem (punto 26).
( 11 ) V., in tal senso, segnatamente, la sentenza 21 settembre 2000, causa C-109/99, ABBOI (Racc. pag. I-7247, punto 42, e giurisprudenza citata). L’attenzione che i giudici nazionali devono prestare nella stesura delle loro decisioni di rinvio è tanto più importante dal momento che la necessità di una collaborazione tra i giudici nazionali e la Corte è decisamente aumentata dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
( 12 ) Idem (punto 43) e citata sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (punto 27).
( 13 ) V. sentenza 21 giugno 2001, causa C-206/99, SONAE (Racc. pag. I-4679, punti 45 e 46).
( 14 ) V. artt. 12 e 13 del regolamento n. 2790/99.
( 15 ) Per esempio, un approccio simile era stato adottato dal giudice nazionale nella causa all’origine della sentenza 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour (Racc. pag. I-2055). Si noti che questo giudice nazionale aveva tuttavia interrogato la Corte sull’interpretazione dell’art. 85, n. 1, del trattato per l’ipotesi in cui l’accordo di distribuzione di autoveicoli controverso non potesse fruire dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione per categoria di cui si discuteva.
( 16 ) Pertanto, si potrebbe rammentare che, per valutare se un accordo di acquisto esclusivo abbia quale oggetto o effetto quello di restringere sensibilmente la concorrenza nel mercato interno e sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, è importante tener conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza. È questo il motivo per cui è opportuno analizzare gli effetti prodotti da tale contratto in combinazione con altri contratti dello stesso tipo sulle possibilità, per i concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri, di inserirsi nel mercato rilevante o di espandervi la loro quota di mercato [v., segnatamente, sentenze 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punti 13-15) e 7 dicembre 2000, causa C-214/99, Neste (Racc. pag. I-11121, punto 25); v. anche sentenza della Corte AELS 18 ottobre 2002, causa E-7/01, Hegelstad (Report of the EFTA Court pag. 310, punto 31).
( 17 ) Per quanto tali indicazioni non siano esaustive, il giudice del rinvio potrebbe già riferirsi utilmente alle valutazioni esposte nella citata sentenza Neste (punti 26-34) che verteva su contratti di acquisto esclusivo di carburante. Per quanto riguarda la quota di mercato della Total nel mercato spagnolo, se quest’ultima indica di non aver mai superato il 3% per l’intero periodo contrattuale trascorso di cui trattasi nella causa principale, la Commissione e la Pedro IV osservano che la Total possiederebbe attualmente circa il 48% del capitale sociale della CEPSA, che è uno dei principali fornitori di carburante in Spagna, circostanza che non può escludere che le due imprese possano essere considerate come un’unica entità economica ai fini della valutazione della posizione della Total nel mercato. Né la Commissione, né la Pedro IV precisano, tuttavia, il livello di partecipazione detenuto dalla Total durante il periodo contrattuale trascorso di cui trattasi nella causa proncipale. In ogni caso, come osservato dalla Commissione in udienza, non è certo che il mercato rilevante sia quello nazionale giacché potrebbe essere quello locale, ossia la città di Barcellona e la sua regione.
( 18 ) V. paragrafi 64-71 delle conclusioni e punto 2 del dispositivo delle conclusioni.
( 19 ) Il corsivo è mio.
( 20 ) V., segnatamente, a tal riguardo, la citata sentenza Cabour (punto 30).
( 21 ) V., segnatamente, sentenze 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a. (Racc. pag. I-2843, punto 20); 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis (Racc. pag. I-1705, punto 33); 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a. (Racc. pag. I-1609, punto 68), nonché sentenza 6 aprile 2006, causa C-456/04, Agip Petroli (Racc. pag. I-3395, punto 19).
( 22 ) V., segnatamente, le citate sentenze Halifax ea. (punto 69) e Agip Petroli (punto 20).
( 23 ) V., in particolare, le citate sentenze Diamantis (punto 34) e Agip (punto 21).
( 24 ) Il diritto di superficie è contemplato come diritto reale dall’ordinamento giuridico di alcuni Stati membri quali il Belgio, il Lussemburgo e l’Italia.
( 25 ) GUCE C 270, pag. 7.
( 26 ) Al punto 59 della Comunicazione della Commissione relativa alle Linee direttrici sulle restrizioni verticali, adottate il 13 ottobre 2000 (GU C 291, pag. 1), essa precisa che la ragione dell’eccezione in virtù della quale l’obbligo di non concorrenza può essere della stessa durata del periodo di occupazione del punto vendita da parte dell’acquirente «è che sarebbe irragionevole attendersi che un fornitore acconsenta alla vendita di prodotti concorrenti in locali e terreni di sua proprietà senza il suo consenso. La costituzione artificiale di un diritto reale volta ad aggirare il limite di durata di cinque anni non può beneficiare di questa eccezione».
( 27 ) Sembra escluso che la nozione di proprietà di cui all’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/99 possa essere considerata come una nozione di diritto comunitario, autonoma rispetto al diritto degli Stati membri. Infatti, poiché a norma dell’art. 222 del trattato (divenuto art. 295 CE) quest’ultimo non lede in alcun modo il regime della proprietà all’interno degli Stati membri, non si può asserire che un regolamento comunitario usi una nozione di proprietà diversa da quella o da quelle previste dagli Stati membri. V. anche, in tal senso, il paragrafo 7 (pag. 3760) delle conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa all’origine della sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer (Racc. pag. 3747l),’ secondo cui l’ordinamento giuridico comunitario non introduce un nuovo concetto o regolamentazione della proprietà.
( 28 ) Citata sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (punto 64).
( 29 ) V., a tal riguardo, l’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/99, il punto 47 delle citate linee direttrici, nonché il paragrafo 91 delle conclusioni nella citata causa CEPSA.