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Document 62007CC0198

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 16 ottobre 2008.
Donal Gordon contro Commissione europea.
Causa C-198/07 P.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-2-00193
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-10701;FP-I-B-2-00025

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:570

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 16 ottobre 2008 ( 1 )

Causa C-198/07 P

Donal Gordon

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Funzionario colpito da invalidità totale permanente»

1. 

Il presente ricorso ha ad oggetto la questione se un funzionario conservi l’interesse a contestare un rapporto informativo nel caso in cui, dopo averlo impugnato, sia colpito da invalidità permanente totale.

2. 

Nella sentenza 7 febbraio 2007, Gordon/Commissione ( 2 ), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, accogliendo la tesi della Commissione delle Comunità europee, ha ritenuto che un funzionario non aveva più interesse ad agire e che il suo ricorso doveva essere dichiarato irricevibile.

3. 

Il Tribunale ha fondato la suddetta posizione sulla giurisprudenza secondo cui un funzionario ha un interesse ad agire contro un rapporto informativo solo qualora abbia ancora una carriera davanti a sé, ossia fino alla sua cessazione definitiva dal servizio. Il Tribunale ha spiegato che, in forza delle norme applicabili, un funzionario a cui sia stato riconosciuto lo stato d’invalidità permanente totale è collocato a riposo e dev’essere considerato come avente definitivamente cessato il proprio servizio anche se, all’occorrenza, potrebbe essere reintegrato qualora le sue condizioni di salute lo consentano. Secondo il Tribunale, quest’unica eventualità non basta a stabilire che un funzionario che si trovi nella suddetta situazione vanti un interesse esistente ed effettivo ad agire contro il proprio rapporto informativo.

4. 

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha altresì respinto la domanda di risarcimento del ricorrente in quanto irricevibile.

5. 

Nelle presenti conclusioni illustrerò, innanzitutto, i motivi per cui, a mio parere, la giurisprudenza secondo la quale un funzionario non avrebbe più interesse ad agire contro un rapporto informativo, non appena egli avesse cessato definitivamente il servizio, è errata.

6. 

In seguito, preciserò che tale giurisprudenza, quand’anche fosse fondata, non sarebbe applicabile al caso di un funzionario di cui è stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente totale, giacché tale funzionario può essere reintegrato in servizio. Suggerirò alla Corte di considerare che detto funzionario dispone, in realtà, di un interesse esistente ed effettivo a contestare il proprio rapporto informativo.

7. 

Ne dedurrò che il Tribunale è incorso in errore di diritto e che la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui dichiara il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

8. 

Osserverò, poi, che la sentenza impugnata dev’essere confermata nella parte in cui dichiara irricevibile la domanda di risarcimento danni.

9. 

Infine, suggerirò alla Corte di pronunciarsi sulla domanda di annullamento formulata dal ricorrente e illustrerò i motivi per cui, a mio parere, essa dev’essere dichiarata fondata.

I — Contesto normativo

10.

Il contesto normativo pertinente comprende le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari e quelle che riguardano la situazione dei funzionari a cui sia stata riconosciuta un’invalidità.

A — Le disposizioni relative alla valutazione dei funzionari

11.

Nella sentenza impugnata le disposizioni che disciplinano la valutazione dei funzionari sono state descritte come esposto di seguito.

12.

A norma dell’art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nella versione applicabile alla presente controversia ( 3 ), la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A1 e A2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell’articolo 110 dello Statuto.

13.

Il 26 aprile 2002, la Commissione ha adottato una decisione recante disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto ( 4 ), introducendo, in tal modo, un nuovo sistema di valutazione.

14.

In forza della disposizione transitoria di cui all’art. 4, n. 1, delle DGE 43, in occasione del primo esercizio di valutazione effettuato in base al nuovo sistema, il rapporto di evoluzione della carriera previsto all’art. 6 delle DGE 43 ( 5 ) copre il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002.

15.

Gli esercizi di valutazione e di promozione sono collegati poiché, a norma dell’art. 5, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002, un funzionario è promosso, in linea di principio, se la somma, da un lato, dei punti di merito corrispondenti al giudizio numerico risultante dal REC, e, dall’altro, dei punti di priorità attribuiti nella procedura di promozione, accumulati nel corso di uno o più esercizi, supera la «soglia di promozione».

16.

In tale contesto, l’art. 6, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto dispone che le direzioni generali il cui punteggio medio in termini di punti di merito, per un grado determinato, superi di oltre un punto la media preconizzata dalla Commissione vedranno il proprio contingente di punti di priorità ridotto di un importo che corrisponde esattamente all’eccedenza, a meno che quest’ultima non sia validamente giustificata dalle direzioni generali.

17.

La comunicazione della Commissione pubblicata su Informations administratives n. 99-2002, del 3 dicembre 2002, con il titolo «Guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001/2002 (transition)» [Guida per l’esercizio di valutazione del personale 2001-2002 (transizione)] ( 6 ) invita le direzioni generali a valutare il personale attenendosi alla media bersaglio di 14 su 20 e rammenta che una direzione generale che, per un grado determinato, ottenga una media superiore a 15 è penalizzata con la riduzione del contingente dei punti di priorità, a meno che tale direzione generale non giustifichi tale eccedenza.

B — Le disposizioni riguardanti la situazione dei funzionari di cui è stata riconosciuta l’invalidità

18.

L’art. 53 dello Statuto recita:

«Il funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78 [dello Statuto] è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina [ ( 7 )] con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni».

19.

L’art. 78 dello Statuto dispone:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII [dello Statuto], il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

(…)».

20.

Gli artt. 13-16 dell’allegato VIII dello Statuto così recitano:

«Articolo 13

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità, ha diritto, per tutto il periodo d’inabilità, alla pensione d’invalidità di cui all’articolo 78 dello statuto.

(…).

Articolo 14

Il diritto alla pensione d’invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto.

L’ex funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d’invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l’impiego offertogli, l’ex funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si rende vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d’ufficio. (…).

Articolo 15

Fino a quando l’ex funzionario, che beneficia di una pensione d’invalidità, non abbia compiuto l’età di 60 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.

Articolo 16

Quando un ex funzionario, beneficiario di una pensione d’invalidità, sia reintegrato nella sua istituzione o in un’altra istituzione delle Comunità, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d’invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della pensione di anzianità».

II — I fatti

21.

Nella sentenza impugnata i fatti rilevanti sono descritti come segue.

22.

Al momento della presentazione del ricorso, il ricorrente era un funzionario di grado LA 5 assegnato alla direzione generale «Traduzione» della Commissione.

23.

La sera dell’11 marzo 2003 il ricorrente ha ricevuto il proprio REC relativo al periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002. Il mattino del 12 marzo 2003 ha comunicato al vidimatore il proprio desiderio di incontrarsi con quest’ultimo, in conformità all’art. 7, n. 5, delle DGE 43. Si è preso quindi un periodo di ferie di due giorni e mezzo a partire da quel pomeriggio. Quello stesso giorno il vidimatore ha confermato il suddetto REC dopo avervi annotato che «non [era] stato possibile effettuare [il colloquio richiesto dal ricorrente] poiché l’interessato [si trovava] in ferie a partire dal pomeriggio del 12 [marzo] 2003».

24.

Il 25 marzo 2003 il ricorrente si è incontrato con il vidimatore. Lo stesso giorno, e su richiesta del ricorrente, è stata adita la commissione paritetica di valutazione ( 8 ). L’11 aprile 2003 la CPV ha formulato il proprio parere, secondo cui «[la CPV] constata che il colloquio formale non ha avuto luogo [e,] [d]i conseguenza, (…) raccomanda al valutatore di chiedere al vidimatore di svolgere tale colloquio formale». Il ricorrente si è intrattenuto con il vidimatore il 14 aprile 2003.

25.

Il 25 aprile 2003 si è svolto un colloquio tra il ricorrente e il valutatore. Il 28 aprile 2003 il valutatore ha pronunciato la propria decisione, confermando il REC in questione e indicando, da un lato, che «[era] stato precisato che [il ricorrente] aveva sollecitato un colloquio formale in data 12 marzo [2003], ma [che] tale colloquio non aveva avuto luogo a causa dell’assenza per ferie dell’interessato (…) e tenuto conto del termine iniziale di finalizzazione dell’esercizio (15 marzo 2003)» e, dall’altro, che «il 25 marzo 2003 e il 14 aprile 2003 si [erano] poi svolti due incontri con il vidimatore». In una nota dello stesso giorno, il valutatore ha comunicato la propria decisione al presidente della CPV. In tale nota, ha indicato le ragioni per cui il colloquio formale chiesto dal ricorrente non aveva potuto tenersi e ha aggiunto che «i commenti del vidimatore [erano] stati formulati (…) tenendo conto di questi elementi, delle ragioni indicate dall’interessato e dopo aver ascoltato il diretto superiore gerarchico». Il valutatore ha altresì osservato che «[d]ue colloqui formali con il vidimatore si [erano] tenuti il 25 marzo 2003 (…) e il 14 aprile 2003».

26.

Il 25 luglio 2003 il ricorrente ha presentato reclamo, a norma dell’art. 90 dello Statuto, contro la decisione del 28 aprile 2003 che confermava il REC di cui egli costituiva l’oggetto. Il reclamo è stato respinto dall’APN con decisione 11 dicembre 2003, notificata al ricorrente il 2 febbraio 2004 ( 9 ).

27.

A fronte delle conclusioni della commissione d’invalidità del 1o febbraio 2005, in cui si constatava che il ricorrente «è colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo grado», l’APN, con decisione 15 febbraio 2005, ha stabilito che il ricorrente fosse «collocato a riposo e avesse diritto alla pensione di invalidità fissata secondo le disposizioni di cui all’art. 78, [terzo] comma (…), dello [s]tatuto». Tale decisione è entrata in vigore il 28 febbraio 2005.

III — Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

28.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2004, il ricorrente ha proposto ricorso di annullamento e per risarcimento danni contro la decisione controversa.

29.

Il 1o marzo 2005, la Commissione ha chiesto al Tribunale di pronunciare una decisione di non luogo a statuire sulla domanda di annullamento in ragione della collocazione a riposo del ricorrente per invalidità permanente riconosciuta come totale. La Commissione ha altresì contestato la ricevibilità del ricorso per risarcimento. Il 6 aprile 2005 il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a tale domanda.

30.

Con ordinanza del Tribunale 10 giugno 2005 la domanda di non luogo a statuire è stata riunita nel merito, con riserva sulle spese.

31.

Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2005, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di riaprire la procedura scritta o di accettare nuove prove. La Commissione non ha depositato osservazioni in merito a tale richiesta. Le osservazioni e gli elementi forniti dal ricorrente a sostegno del ricorso sono stati provvisoriamente versati agli atti, con riserva della decisione sulla ricevibilità.

32.

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 31 maggio 2006. La Commissione ha altresì prodotto i documenti che le erano stati chiesti.

33.

In tale occasione, prima della chiusura della fase orale, si è deciso di consentire al ricorrente di presentare osservazioni circa il numero di pagine da quest’ultimo tradotte durante il periodo considerato dal REC impugnato. Il ricorrente ha presentato tali sue osservazioni nel termine previsto e la Commissione ha a sua volta depositato le proprie osservazioni in merito a tale risposta il 14 giugno 2006.

34.

Il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha chiuso la fase orale con decisione 20 giugno 2006.

IV — La sentenza impugnata

35.

Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di annullamento nonché sulla domanda di risarcimento e, infine, sulle domande di misure di organizzazione del procedimento formulate dal ricorrente.

A — Sulla domanda di annullamento

36.

Il Tribunale ha ritenuto che non fosse più necessario pronunciarsi sulla domanda di annullamento per i seguenti motivi:

«27

Da un lato occorre rammentare che, sebbene l’interesse ad agire, a cui è subordinata la ricevibilità di un ricorso, si valuti al momento in cui è depositato l’atto introduttivo[ ( 10 )], ciò non può impedire al Tribunale di constatare che non sarebbe più necessario pronunciarsi sul ricorso qualora il ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che mantenga un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata[ ( 11 )]. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il ricorrente deve dimostrare un suo interesse esistente ed effettivo all’annullamento dell’atto impugnato in maniera che, qualora l’interesse sul quale esso si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà stabilire che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo[ ( 12 )].

28

Dall’altro, per quanto riguarda i ricorsi diretti all’annullamento di un REC, va rammentato che questo è un documento interno, con la funzione precipua di fornire periodicamente all’amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati[ ( 13 )] e che pertanto, nei confronti del funzionario, gioca un ruolo importante per lo sviluppo della sua carriera, soprattutto per quanto concerne il trasferimento e la promozione. Da ciò deriva che, in linea di principio, il REC lede l’interesse della persona valutata solo fintantoché quest’ultima ha ancora una carriera davanti a sé, ossia solo fino alla cessazione definitiva dal servizio. Conseguentemente, dopo tale cessazione, il funzionario non ha interesse a proporre o a mantenere un ricorso contro un REC di cui è stato oggetto, se non per stabilire l’esistenza di una circostanza particolare che dimostri un interesse personale ed effettivo a ottenerne l’annullamento[ ( 14 )].

29

Nella fattispecie, la Commissione sostiene che il ricorrente, essendo stato collocato a riposo a norma dell’art. 78 dello Statuto perché colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale, ha cessato definitivamente dal servizio e, in conformità della suddetta giurisprudenza, ha perso il proprio interesse a mantenere il ricorso. Tuttavia, il ricorrente sostiene che tale giurisprudenza non è applicabile al caso di specie per due motivi. In primo luogo, non si tratterebbe in tal caso di una cessazione definitiva dal servizio giacché, a tenore dell’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto, egli potrebbe essere reintegrato nell’impiego non appena le sue condizioni di salute lo consentano. In secondo luogo, il collocamento a riposo è stato un atto obbligatorio ed è avvenuto dopo la presentazione del presente ricorso. Date le circostanze, il ricorrente ritiene quindi che il proprio diritto alla tutela giurisdizionale debba essere prevalente rispetto ad altre osservazioni, oltre a consentirgli di ottenere una sentenza sulla legittimità del REC impugnato. Conseguentemente, è del parere di avere ancora un interesse personale e attuale all’annullamento del suddetto REC.

30

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione del carattere definitivo della cessazione dal servizio in caso di collocamento a riposo per invalidità permanente riconosciuta come totale, occorre osservare che, benché l’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto preveda la possibilità della reintegrazione del funzionario a cui sia stato concesso il diritto a una pensione di invalidità, l’invalidità permanente riconosciuta come totale è stata concepita dal legislatore come un evento che pone fine alla carriera del funzionario interessato. L’art. 53 dello Statuto prevede infatti che “[i]l funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’[APN] con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni”. Da parte sua, l’art. 47 dello Statuto contempla, tra le cause di cessazione definitiva dal servizio, ogni tipo di collocamento a riposo, compreso quello derivante da invalidità permanente riconosciuta come totale. La suddetta invalidità, per quanto concerne il carattere definitivo o provvisorio della cessazione dal servizio che essa comporta, è quindi considerata dal legislatore al pari di altre cause di cessazione dal servizio, quali le dimissioni, il licenziamento per insufficienza professionale o la destituzione, la cui definitività è indubbia.

31

Ne deriva che, nel sistema previsto dallo Statuto, il collocamento a riposo per invalidità permanente riconosciuta come totale ai sensi degli artt. 53 e 78 è considerato come un evento che mette fine — in linea di principio — alla carriera del funzionario. Questa forma di collocamento a riposo differisce dunque dal congedo per malattia previsto dall’art. 59 dello Statuto, il quale non influisce sulla continuità della carriera del funzionario che si trova nell’impossibilità temporanea di esercitare le proprie funzioni.

32

Pertanto, il Tribunale ritiene che, conformemente alla giurisprudenza summenzionata, il collocamento a riposo del ricorrente ai sensi dell’art. 78 dello Statuto influisca sul suo interesse a ottenere l’annullamento del REC impugnato, giacché la sua carriera all’interno della sua istituzione è stata interrotta — in linea di principio — in maniera definitiva.

33

Siffatta conclusione non è inficiata dall’argomento del ricorrente relativo a un’eventuale reintegrazione in servizio a norma dell’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto. Invero, occorre rammentare che un ricorrente deve dimostrare un interesse esistente ed effettivo all’annullamento dell’atto impugnato e che, se l’interesse che fa valere riguarda una situazione giuridica futura, egli deve stabilire che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Orbene, è giocoforza rilevare che la reintegrazione in servizio del ricorrente presso la Commissione è solo un’eventualità la cui realizzazione è attualmente incerta. Si tratta quindi di un interesse semplicemente ipotetico e dunque insufficiente per rilevare che la situazione giuridica del ricorrente sarebbe compromessa dal mancato annullamento del REC impugnato[ ( 15 )].

34

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che il collocamento a riposo del ricorrente è stato obbligatorio ed è avvenuto dopo la presentazione del presente ricorso, occorre osservare — in prima battuta — che il Tribunale ha già avuto occasione di affermare che un funzionario che ha lasciato il servizio a causa di licenziamento per insufficienza professionale o per destituzione divenuta definitiva in seguito a un ricorso giurisdizionale non ha interesse ad annullare il proprio rapporto informativo[ ( 16 )]. Dalla giurisprudenza emerge, quindi, che la cessazione dal servizio, a prescindere che sia volontaria o meno, non è pertinente ai fini dell’esistenza dell’interesse ad agire. In seconda battuta, per quanto concerne il momento del collocamento a riposo rispetto alla data in cui è stato proposto il ricorso, occorre rammentare che dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 27 discende che il fatto che l’interesse ad agire sia venuto meno dopo la presentazione del ricorso non può impedire al Tribunale di constatare che non è più necessario pronunciarsi sul ricorso medesimo[ ( 17 )].

35

Alla luce di quanto precede, si deve osservare che la modifica del REC impugnato richiesta dal ricorrente non comporterebbe, in linea di principio, alcuna conseguenza per la sua carriera, che è terminata il 28 febbraio 2005. Spetta dunque al ricorrente stabilire l’esistenza di una circostanza particolare che dimostri il persistere di un interesse personale ed effettivo ad agire per chiedere l’annullamento[ ( 18 )].

36

Si deve rilevare che il ricorrente, contestando il carattere definitivo della cessazione dal servizio, non invoca alcuna circostanza particolare ai sensi della citata ordinanza N/Commissione. Al contrario, egli sostiene che il proprio interesse a chiedere l’annullamento del REC impugnato dovrebbe essere riconosciuto per garantire il rispetto del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

37

A tal proposito, basti osservare che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva comporta il diritto di impugnare dinanzi al giudice solo gli atti delle istituzioni comunitarie che, colpendo gli interessi del ricorrente, gli arrecano pregiudizio[ ( 19 )]. Orbene, nel caso di specie è giocoforza constatare che, in ragione del collocamento a riposo, né la decisione controversa, né il REC impugnato arrecano — a tutt’oggi — pregiudizio al ricorrente per il fatto che egli non è stato reintegrato in servizio. Ne consegue che, sebbene in questa fase non sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza dell’argomento del ricorrente nell’ipotesi in cui detto argomento sia sollevato a sostegno di un eventuale ricorso — qualora il ricorrente fosse reintegrato in servizio — occorre osservare che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può conferirgli il diritto di ottenere una pronuncia del Tribunale sulla presente domanda di annullamento.

38

Da tutte le precedenti considerazioni emerge che il ricorrente non ha dimostrato un interesse esistente ed effettivo ad agire. Non è dunque più necessario pronunciarsi sulla domanda di annullamento del REC impugnato.

39

Per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere che il Tribunale dichiari illegittime le DGE 43 e la guida di transizione o le vigenti disposizioni, va detto che, come indicato dallo stesso ricorrente, essa rappresenta un’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito della domanda di annullamento e, pertanto, non occorre pronunciarsi al riguardo».

B — Sulla domanda di risarcimento

37.

Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento in quanto irricevibile per i seguenti motivi:

«42

Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni che si asseriscono causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta a ottenere un risarcimento qualunque manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile[ ( 20 )].

43

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a chiedere il risarcimento del danno per un pregiudizio arrecato alla sua carriera, alla sua salute e al suo benessere, senza precisare l’importo in termini numerici e senza indicare con sufficiente precisione gli elementi che consentirebbero di determinarne l’entità. Infatti, la sua richiesta non contiene altre precisazioni a tal riguardo, se non il fatto che “[l]’errore manifesto di valutazione e lo sviamento di potere commessi dal vidimatore [avrebbero] arrecato grave pregiudizio alle prospettive di carriera del ricorrente” e che “[t]ale situazione [avrebbe] nuociuto al suo morale e alla sua salute, danno che si [sarebbe] sommato a quello subito dalle sue prospettive di carriera”.

44

Anche se il Tribunale, in circostanze particolari, ha già avuto modo di dichiarare che non è indispensabile precisare nel ricorso l’entità esatta del danno, e indicare numericamente l’importo del risarcimento chiesto[ ( 21 )], occorre osservare che, nel caso di specie, il ricorrente non ha provato e nemmeno invocato l’esistenza di tali circostanze[ ( 22 )].

45

Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve sottolineare che, oltre alla totale assenza di valutazione di tale pregiudizio, il ricorrente non ha permesso al Tribunale di apprezzarne l’entità e il carattere. Orbene, a prescindere dal fatto che la domanda di risarcimento del danno morale sia a titolo simbolico o per ottenere un vero e proprio risarcimento, spetta al ricorrente precisare la natura del danno morale asserito in riferimento al comportamento addebitato alla Commissione e, quindi, precisare anche in maniera approssimativa la valutazione del danno nel suo complesso[ ( 23 )]».

C — Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento formulate dal ricorrente

38.

Il Tribunale ha dedotto dai precedenti motivi che le domande del ricorrente dirette a ottenere la produzione, da parte della Commissione, del documento contenente il verbale delle riunioni della CPV, dei due REC più favorevoli e dei due più sfavorevoli riguardanti i funzionari della sua unità per il periodo 2001-2002, nonché la produzione del documento contenente le norme quantitative ufficiali delle unità di traduzione per il suddetto periodo, sono prive di interesse per la soluzione della controversia.

V — Il ricorso

39.

Con atto introduttivo 6 aprile 2007, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria, il ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata. La Commissione ha depositato la memoria di risposta il 12 giugno 2007. Il ricorrente non ha chiesto di avvalersi della possibilità di depositare una replica e le parti non hanno chiesto che fosse tenuta l’udienza.

40.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

«i)

Annullare la [sentenza impugnata] e una pronuncia nel merito della controversia (…);

ii)

confermare l’interesse intrinseco del ricorrente al suo rapporto di evoluzione della carriera, indipendentemente dall’interesse dell’amministrazione al medesimo;

iii)

riconoscere che l’invalidità è per definizione reversibile ed è considerata e trattata come tale dal servizio medico della Commissione;

iv)

concedere al ricorrente il diritto alla tutela giurisdizionale per quanto attiene al suo [REC];

v)

accogliere la domanda di risarcimento dei danni e la concessione al ricorrente di un risarcimento di EUR 1,5 milioni;

vi)

condannare la controparte alle spese».

41.

La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente a sostenere tutte le spese.

A — Sull’interesse ad agire contro il REC

42.

Secondo il parere del ricorrente, la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto, dal momento che il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che il rapporto di evoluzione di carriera presenti un interesse per il funzionario oggetto di valutazione solamente se quest’ultimo abbia ancora davanti a sé una carriera da compiere; in secondo luogo, che l’invalidità permanente totale equivalga a una cessazione definitiva dal servizio e, in terzo luogo, che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non conferisca il diritto di proporre ricorso contro la decisione controversa.

43.

La Commissione sostiene che le censure del ricorrente contro la sentenza impugnata non sono fondate. Afferma che il Tribunale ha giustamente ritenuto che la giurisprudenza secondo cui un funzionario non ha più interesse a contestare un rapporto informativo se ha terminato la sua carriera sia applicabile a un REC, che dagli artt. 53 e 78 dello Statuto emerga che l’invalidità permanente totale comporta il collocamento a riposo d’ufficio dell’interessato e, infine, che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva consenta unicamente l’impugnazione di un atto che reca pregiudizio. Riguardo a quest’ultimo punto, la Commissione aggiunge che il Tribunale non ha escluso che il ricorrente possa avere interesse ad impugnare la decisione controversa, se fosse reintegrato, e che il diritto ad una tutela giurisdizionale efficace è stato rispettato per il fatto che la sentenza impugnata è stata resa dopo che il ricorrente ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista nel corso di un procedimento completo.

44.

Gli argomenti invocati dalle parti nell’ambito del presente ricorso sollevano dunque due questioni. La prima verte sulla fondatezza della giurisprudenza secondo cui un funzionario non ha più interesse a contestare un rapporto informativo, quale un REC, se ha cessato il servizio presso l’istituzione che ha redatto tale rapporto. La seconda riguarda la questione se tale giurisprudenza, quand’anche fondata, sia applicabile a un funzionario in situazione di invalidità permanente riconosciuta come totale.

45.

Riguardo alla prima questione, la sentenza impugnata fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale secondo cui, dopo la cessazione definitiva dal servizio, un funzionario non ha più interesse a contestare un rapporto informativo, salvo che dimostri l’esistenza di una circostanza particolare che giustifichi l’interesse personale ed effettivo ad ottenerne l’annullamento ( 24 ). Secondo tale giurisprudenza, la semplice volontà di un funzionario di disporre di un rapporto conforme alla realtà sul piano morale, da un lato, e per l’ipotesi in cui dovesse servirsene per cercare un nuovo impiego, dall’altro, non dimostra l’esistenza di un interesse ad agire ( 25 ).

46.

Riguardo a questo punto sono in disaccordo con la suddetta giurisprudenza e, quindi, con la sentenza impugnata, poiché ciò equivale a stabilire i diritti del funzionario relativi al contenuto del suo rapporto informativo unicamente in base all’utilità che tale rapporto ha per l’istituzione che l’ha redatto.

47.

Orbene, è pacifico che un rapporto informativo come il REC rappresenti una valutazione della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio di un funzionario, come indicato all’art. 43 dello Statuto. Si tratta dunque di un giudizio di valore, espresso con cadenza regolare, sul modo in cui il funzionario interessato ha assolto i compiti che gli sono stati attribuiti.

48.

È certo che siffatto documento abbia lo scopo di consentire ai superiori gerarchici di confrontare i meriti dei candidati a un’eventuale promozione o a un trasferimento e di prendere decisioni che riguardano lo sviluppo della carriera del funzionario di cui si sta valutando l’operato. Tuttavia, non credo che da tale funzione del rapporto informativo si possa dedurre che quest’ultimo sia suscettibile di arrecare pregiudizio a un funzionario solo se quest’ultimo prosegue la sua carriera all’interno dell’istituzione che lo ha redatto.

49.

Da un lato, infatti, giacché il suddetto rapporto informativo costituisce un giudizio di valore sul modo in cui il funzionario ha assolto i compiti che gli sono stati attribuiti, esso riguarda anche il diritto morale di ogni funzionario di essere valutato in maniera giusta e corretta.

50.

Ritengo che siffatto diritto debba essere riconosciuto, poiché una persona, a prescindere dalla posizione che essa occupa nella società come essere umano, si definisce anche per quello che realizza o compie e, a tal riguardo, il lavoro occupa un posto determinante nella vita di ciascuno. Un funzionario ha diritto di pretendere una valutazione giusta e corretta del proprio lavoro, poiché tale valutazione rappresenta la trascrizione e la memoria di ciò che egli ha fatto. Tale analisi è tanto più necessaria, a mio parere, se la valutazione riguardante il modo in cui una persona ha assolto i propri compiti non descrive semplicemente le mansioni svolte nel periodo di interesse ma comporta anche una valutazione delle qualità umane che questa persona ha dimostrato di avere nell’esercizio della propria attività professionale.

51.

A questo proposito, un rapporto informativo non può essere considerato unicamente dal punto di vista dell’istituzione, come un semplice documento da archiviare perché divenuto privo di interesse a partire dal giorno in cui il funzionario interessato ha cessato il proprio servizio presso la suddetta istituzione. A mio parere, un funzionario ha certamente il diritto morale di ottenere che il modo con cui egli ha svolto le proprie funzioni sia riportato correttamente, giacché tali funzioni costituiscono una parte importante della sua vita e un rapporto informativo ne rappresenta la memoria.

52.

Dall’altro lato, un funzionario può legittimamente volersi servire di tale rapporto informativo nella ricerca di un impiego futuro. Il fatto che si tratti di un documento interno non può costituire un ostacolo a siffatto utilizzo. Questo documento, proprio perché descrive le mansioni svolte dal funzionario interessato, nonché il modo in cui le ha esercitate, può costituire un elemento di un curriculum vitæ assai importante per dimostrare l’esperienza acquisita e le competenze professionali. Inoltre, il fatto che i funzionari delle Comunità europee siano periodicamente sottoposti a valutazioni è noto, per cui un potenziale datore di lavoro potrebbe chiedere a un funzionario in cerca di un nuovo impiego di mostrargli i rapporti informativi che lo riguardano.

53.

In ragione di questi due motivi, ritengo errata la giurisprudenza secondo cui un rapporto informativo come il REC lede, in linea di principio, l’interesse della persona oggetto del medesimo solo in quanto essa abbia ancora davanti a sé una carriera, ossia fino a quando non cessi definitivamente il servizio. Siffatto errore di diritto dovrebbe bastare, a mio avviso, per giustificare l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara il non luogo a statuire.

54.

Quanto alla seconda questione, sono del parere che, anche supponendo che tale giurisprudenza sia fondata, essa non doveva tuttavia indurre il Tribunale a decidere che un funzionario in condizione di invalidità permanente totale è, per questo fatto, privo dell’interesse ad agire contro il suo rapporto informativo.

55.

Infatti, anche se un funzionario che si trovi in una situazione di questo tipo è collocato a riposo d’ufficio, come stabilito dagli artt. 53 e 78 dello Statuto, tale circostanza è reversibile, come dimostrato dagli artt. 13-16 dell’allegato VIII del medesimo Statuto. Tali articoli prevedono espressamente che l’attività del funzionario presso la sua istituzione sia solo sospesa e che tale sospensione sia subordinata al perdurare dell’invalidità, che può essere periodicamente accertata.

56.

La situazione di un funzionario che versi in una condizione di invalidità permanente totale è dunque diversa da quella di un funzionario che ha raggiunto l’età della pensione o che si è dimesso o che è stato licenziato, giacché il primo potrebbe un giorno riprendere servizio presso l’istituzione.

57.

Applicare a un funzionario in questa situazione la giurisprudenza relativa alla carenza d’interesse a contestare un rapporto informativo in caso di cessazione definitiva dal servizio presso l’istituzione può dunque sembrare scioccante, giacché siffatta posizione equivale a sostenere che la possibilità di una ripresa dell’attività lavorativa e, quindi, di una guarigione non merita di essere presa in considerazione. In altri termini, ciò equivale a dire al funzionario che si è già provveduto a cancellarlo dall’elenco dell’organico e che l’amministrazione parte dal presupposto che egli non abbia alcuna probabilità di ristabilirsi.

58.

A tal proposito, occorre sottolineare che la sentenza impugnata ha dedotto la carenza d’interesse ad agire del ricorrente dalla semplice constatazione dell’invalidità permanente totale di quest’ultimo, senza svolgere un’ulteriore analisi e valutare se, riguardo alla situazione concreta dell’interessato, una sua ripresa dell’attività lavorativa fosse possibile. La sentenza impugnata rappresenta un ulteriore passo avanti verso un approccio restrittivo della nozione di interesse ad agire rispetto a quello seguito, ad esempio, in un contesto analogo, nella citata ordinanza Ross/Commissione.

59.

In tale ordinanza, infatti, in risposta all’argomento del sig. Ross che metteva in discussione il carattere definitivo della sua cessazione dal servizio a causa della sua condizione di invalidità permanente totale, il Tribunale aveva ritenuto che il sig. Ross non avesse apportato alcun elemento che permettesse di prevedere una reintegrazione. Esso si era altresì fondato sul fatto che la commissione d’invalidità, stante la cronicità della patologia dell’interessato, aveva considerato che non fosse necessaria alcuna visita medica di revisione ( 26 ).

60.

Se il Tribunale avesse, nella presente causa, proceduto a un esame della situazione concreta del ricorrente come ha fatto nel caso della citata ordinanza Ross/Commissione, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato ricevibile, perché il ricorrente è nato il 4 febbraio 1955 e perché risulta dagli elementi del fascicolo che la commissione d’invalidità ha ritenuto, nella decisione 7 febbraio 2005, che la situazione del ricorrente avrebbe dovuto essere rivista a distanza di due anni. Nel corso del 2007 la stessa commissione ha deciso di prolungare di un solo anno lo stato di invalidità del ricorrente.

61.

Inoltre, l’ipoteticità della ripresa dell’attività lavorativa non costituisce, di per sé, un ostacolo giuridico insormontabile al riconoscimento di un interesse esistente ed effettivo ad agire.

62.

Prova ne sia la giurisprudenza relativa ai ricorsi contro le decisioni che fissano i futuri diritti alla pensione dei funzionari delle istituzioni. Secondo tale giurisprudenza, un funzionario può contestare una siffatta decisione anche se il suo collocamento a riposo e, quindi, il percepimento di tali diritti costituisce un evento incerto e ipotetico al momento del ricorso ( 27 ).

63.

La Corte ha ritenuto che, in un caso del genere, è ricevibile il ricorso del dipendente diretto contro la decisione che incide sulla sua futura situazione finanziaria, giacché egli ha un interesse legittimo, effettivo ed attuale a che la Corte chiarisca sin d’ora un aspetto incerto della sua posizione amministrativa ( 28 ). Secondo la Corte, l’irricevibilità del ricorso consentirebbe al funzionario interessato di conoscere i propri diritti solo al momento del suo pensionamento e ciò lo porrebbe fino ad allora in uno stato d’incertezza quanto alla propria situazione finanziaria, il che gli impedirebbe di prendere immediatamente disposizioni personali atte ad assicurare il suo avvenire ( 29 ).

64.

Tale giurisprudenza può essere trasposta al caso di specie. Si può ammettere che un funzionario in condizione di invalidità permanente totale abbia un interesse esistente ed effettivo a sottoporre all’esame del giudice comunitario una valutazione che può determinare il proseguimento della sua carriera, per decidere, all’occorrenza, di prendere un’altra direzione.

65.

Questa trasposizione mi sembra altresì giustificata alla luce del fatto che, in caso contrario, un funzionario con un’invalidità permanente totale come il ricorrente non avrebbe la possibilità di contestare il proprio rapporto informativo in condizioni soddisfacenti.

66.

Indubbiamente, come ha spiegato la Commissione rispondendo alla questione scritta del Tribunale, la reintegrazione del ricorrente potrebbe essere interpretata come un «fatto nuovo rilevante», in base alla giurisprudenza secondo cui l’accadimento di un fatto di tal natura consente al funzionario di domandare all’amministrazione il riesame di un atto divenuto definitivo ( 30 ). Secondo tale giurisprudenza, se il ricorrente fosse reintegrato in servizio presso la Commissione, egli potrebbe altresì presentare all’amministrazione una domanda mirante al riesame del rapporto informativo controverso e, se del caso, impugnare dinanzi al giudice comunitario il rigetto di tale domanda.

67.

Tuttavia, il controllo nel merito di tale giudizio, cui si potrebbe procedere nell’eventualità in cui tale azione fosse differita di diversi anni, non offrirebbe affatto le stesse garanzie di cui il ricorrente avrebbe goduto se gli fosse stato permesso di contestare tale rapporto nel momento in cui gli è stato trasmesso. Sussiste infatti il rischio certo che, se il giudice comunitario dovesse statuire su un rapporto di valutazione a distanza di diversi anni dalla sua stesura, alcuni elementi di prova che potrebbero rivelarsi necessari per la soluzione della controversia non sarebbero più disponibili ( 31 ).

68.

Alla luce di tutte le suddette considerazioni, ritengo che il Tribunale, deducendo che il ricorrente non avesse interesse ad agire contro la decisione controversa per il semplice fatto di essere colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale, abbia commesso anche un errore di diritto che giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.

B — Sulla domanda di risarcimento

69.

Il ricorrente addebita al Tribunale di aver respinto la sua domanda di risarcimento in quanto la natura e l’entità del pregiudizio non sarebbero state precisate, pur essendo tale domanda e il merito della causa due questioni distinte.

70.

Secondo il ricorrente, tale distinzione sarebbe stata necessaria perché, dopo aver presentato un reclamo contro il REC nel mese di luglio 2003, la sua situazione si sarebbe costantemente evoluta. Così, nel luglio 2003, il comitato di promozione non si era ancora riunito per quell’anno e il ricorrente non sapeva se sarebbe stato promosso oppure no. Analogamente, quando egli ha presentato il ricorso nel luglio 2004, non era ancora invalido e, infine, all’atto della redazione del ricorso, non sapeva se e quando avrebbe potuto essere reintegrato nel suo posto di lavoro.

71.

Secondo il ricorrente, da ciò conseguirebbe che, date le circostanze particolari della causa, il giudice dovrebbe esaminare la domanda di risarcimento solo dopo essersi pronunciato nel merito, così che, in attesa di tale decisione, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui respinge siffatta domanda.

72.

Il ricorrente osserva altresì che, qualora la Corte dichiarasse il ricorso ricevibile e constatasse, esaminando la causa nel merito, che è stato vittima di un’ingiustizia grave, sia per quanto riguarda il contenuto del suo rapporto di valutazione sia per ciò che concerne lo svolgimento della procedura e che la sua carriera ha subito un danno irreparabile, egli avrebbe diritto alla somma di 1,5 milioni di euro.

73.

La Commissione sostiene che il ricorrente non spiega per quale ragione i motivi per cui il Tribunale ha respinto la sua domanda in quanto irricevibile sarebbero errati. Essa ne deduce che il ricorso, su questo punto, è irricevibile o manifestamente infondato.

74.

Condivido la posizione della Commissione. Le censure del ricorrente contro la sentenza impugnata per quanto riguarda la domanda di risarcimento non sono in grado di dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto o che avrebbe interpretato erroneamente tale domanda.

75.

Il Tribunale ha giustamente rammentato la norma secondo cui una domanda di risarcimento di un danno imputato a un’istituzione comunitaria deve descrivere il fatto dannoso, il pregiudizio da questo arrecato al richiedente nonché il nesso di causalità tra il suddetto fatto e il pregiudizio invocato. Il Tribunale ha correttamente osservato che il ricorrente non aveva rispettato tale requisito, essendosi limitato a indicare nella sua richiesta che «[l]’errore manifesto di valutazione e lo sviamento di potere commessi dal vidimatore [avrebbero] arrecato grave pregiudizio alle prospettive di carriera del ricorrente» e che «[t]ale situazione [avrebbe] nuociuto al suo morale e alla sua salute e che questo danno si sarebbe sommato a quello arrecato alle sue prospettive di carriera».

76.

Il Tribunale ha altresì osservato che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna spiegazione riguardo ai motivi per cui quest’ultimo non avrebbe potuto descrivere né valutare l’entità precisa del suo pregiudizio.

77.

Come ha sostenuto la Commissione, le spiegazioni fornite dal ricorrente su questo punto nell’ambito del presente ricorso costituiscono elementi nuovi, che non sono idonei a dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto. Secondo il mio parere, il ricorso è dunque manifestamente infondato nella parte in cui contesta il rigetto della sua domanda di risarcimento nella sentenza impugnata.

78.

Inoltre, la richiesta di una somma di 1,5 milioni di euro a titolo di risarcimento qualora la Corte esaminasse la causa nel merito costituisce una nuova conclusione ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura della Corte, che dev’essere dichiarata irricevibile.

C — Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

79.

Suggerisco alla Corte di pronunciarsi sulla domanda di annullamento della decisione controversa conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui, quando l’impugnazione è accolta, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

80.

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa che respinge il suo reclamo contro la decisione del 28 aprile 2003, con cui si confermava il REC di cui il ricorrente è stato oggetto per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

81.

A sostegno di tale ricorso, il ricorrente invoca tre motivi, il primo dei quali riguarda la violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa.

82.

Riguardo a questo motivo, il ricorrente sostiene che la procedura di ricorso interna contro il suo REC, prevista dalle DGE 43, è viziata da una serie di violazioni. Sostiene, segnatamente, che non è stata rispettata la seconda fase di tale procedura, che consiste in una verifica dei requisiti formali e sostanziali del REC da parte della CPV.

83.

Il ricorrente spiega, così, che l’esame della CPV si è limitato all’aspetto procedurale e non ha riguardato il merito. Fa presente che la CPV ha constatato il mancato svolgimento del colloquio formale con il vidimatore del REC, raccomandando, dunque, che questo incontro avesse luogo. Sottolinea che il suo fascicolo non è stato in seguito rinviato alla CPV affinché quest’ultima potesse pronunciarsi anche sulla questione se il REC fosse stato redatto in maniera corretta, obiettiva e conforme alle consuete norme di valutazione.

84.

Il ricorrente sostiene che tale lacuna costituisce un’irregolarità grave, che vizia la procedura di ricorso interna. Da un lato la CPV, in virtù della sua composizione, sarebbe l’unico organo di ricorso in cui alcuni membri del personale che esercitano le sue stesse funzioni avrebbero potuto esaminare il suo rapporto informativo. Dall’altro, il parere della CPV sarebbe di grande valore, giacché il valutatore d’appello, qualora rifiutasse di attenervisi, sarebbe tenuto a motivare la sua decisione.

85.

La Commissione sostiene che il ricorrente non può trarre argomenti dal fatto che la CPV si è limitata a constatare che il colloquio formale con il vidimatore del REC non aveva avuto luogo, perché egli stesso non aveva informato la CPV del fatto che tale colloquio si era svolto il 25 marzo 2003.

86.

Ritengo che l’argomento del ricorrente sia fondato e che la decisione controversa si basi correttamente su una violazione procedurale di carattere sostanziale. Questa mia analisi trova fondamento nelle disposizioni delle DGE 43 che determinano la procedura di ricorso interna contro un REC.

87.

Secondo tali disposizioni, il REC di un funzionario come il ricorrente è redatto dal suo capo unità — indicato come il compilatore — e dal suo direttore che interviene in qualità di vidimatore. Tale rapporto è trasmesso al funzionario interessato, che ha cinque giorni lavorativi per accettarne il contenuto e firmarlo o contestarlo. Se il funzionario interessato non è soddisfatto del proprio REC, ne informa il compilatore e gli comunica il desiderio di incontrarsi con il vidimatore. Quest’ultimo è tenuto a svolgere tale colloquio entro il termine di cinque giorni lavorativi.

88.

Secondo l’art. 7, n. 5, delle DGE 43, al termine del colloquio il vidimatore modifica il REC o lo conferma e poi lo trasmette all’interessato. Se quest’ultimo dissente dalla decisione del vidimatore, può chiedergli di rivolgersi alla CPV.

89.

La CPV è composta da un presidente con la qualifica di direttore e da altri quattro membri, di cui due rappresentanti del personale designati dal comitato centrale del personale. L’art. 8, n. 5, delle DGE 43 definisce il compito della CPV nei seguenti termini:

«Senza sostituirsi al compilatore nella valutazione delle prestazioni del personale, la commissione paritetica verifica che il rapporto sia stato compilato nelle dovute forme, con obiettività e in conformità con i normali criteri di valutazione. Essa verifica altresì che la procedura sia stata seguita correttamente (colloquio, rispetto dei termini, ecc.) (…)».

90.

La CPV deve in tal modo emettere il proprio parere entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui gli è stato sottoposto il REC. Gli effetti di tale parere sono fissati dall’art. 8, n. 7, delle DGE 43 nei seguenti termini:

«Il parere della commissione paritetica di valutazione, dopo essere stato notificato al titolare del posto, al compilatore e al vidimatore, è trasmesso al valutatore d’appello. Quest’ultimo, entro tre giorni lavorativi (…), conferma o modifica il rapporto e lo notifica al titolare del posto. Se il valutatore d’appello non si attiene alle raccomandazioni formulate nel parere della [CPV], egli deve motivare tale decisione (…)».

91.

Dalle suddette disposizioni si possono dunque trarre due insegnamenti, che sono pertinenti ai fini della soluzione della presente controversia. Da un lato, il parere della CPV deve fondarsi non solo sul rispetto della procedura, ma anche sull’obiettività e sull’imparzialità del rapporto informativo. Dall’altro, tale parere ha un valore relativamente importante giacché il valutatore d’appello deve motivare la propria posizione se questa è contraria al suddetto parere.

92.

Orbene, nella presente controversia è pacifico che la CPV non si è pronunciata sul contenuto del rapporto informativo contestato. Essa ha constatato, nel parere trasmesso al valutatore l’11 aprile 2003, che il colloquio formale con il vidimatore, previsto all’art. 7 delle DGE 43 in caso di disaccordo del funzionario oggetto del rapporto informativo sul contenuto del proprio REC, non aveva avuto luogo.

93.

Mi sembra logico che la CPV, dopo aver fatto questa constatazione, non abbia esaminato il contenuto del rapporto informativo poiché, da un lato, poteva legittimamente presumere che tale colloquio si sarebbe effettivamente svolto e che la procedura sarebbe stata in tal modo rispettata e, dall’altro, che, terminato il suddetto colloquio, il vidimatore avrebbe potuto modificare il REC controverso. In altri termini, per la CPV, in assenza di colloquio formale con il vidimatore, il contenuto del REC non era definitivo.

94.

Pertanto, nella sua decisione del 28 aprile 2003, il valutatore non poteva, a mio parere, pronunciarsi sul ricorso interno del ricorrente prima di sentire il parere della CPV sul contenuto del REC controverso.

95.

Nella sua decisione il valutatore d’appello è passato oltre, dichiarando che il colloquio formale con il vidimatore aveva avuto luogo il 25 marzo 2003 e poi il 14 aprile 2003, ossia «prima e dopo la riunione della CPV del 7 aprile 2003». Tuttavia, tale constatazione non avrebbe dovuto consentire al valutatore di pronunciarsi. O constatava che, contrariamente a quanto indicato dalla CPV nel suo parere, il colloquio formale si era tenuto il 25 marzo 2003, e in tal caso avrebbe dovuto invitare la CPV a pronunciarsi sul merito, o riteneva che il colloquio formale si era svolto il 14 aprile 2003, secondo la raccomandazione della CPV, e in tal caso avrebbe dovuto comunque raccogliere il parere di quest’ultima sul contenuto del rapporto informativo controfirmato dal vidimatore dopo il suddetto colloquio.

96.

Pronunciandosi come ha fatto nella sua decisione del 28 aprile 2003, il valutatore d’appello ha considerato il diritto di ricorso del ricorrente dinanzi alla CPV come una fase puramente formale. Orbene, come sottolinea il ricorrente, tale diritto di ricorso è importante perché, da un lato, la CPV è l’unico organismo che interviene nella procedura del rapporto informativo che comprenda rappresentanti del personale e, dall’altro, il valutatore deve tener conto dei pareri di quest’ultima.

97.

A mio parere, siffatti elementi dimostrano che tale violazione procedurale ha potuto realmente ledere i diritti del ricorrente.

98.

La Commissione sostiene che il ricorrente non può avvalersi di tale irregolarità giacché egli stesso ne sarebbe stato la causa, in quanto non avrebbe informato la CPV del colloquio formale con il vidimatore svoltosi il 25 marzo 2003.

99.

Ritengo che questo argomento non possa essere accolto per i seguenti motivi. In primo luogo, secondo quanto disposto dall’art. 7, n. 5, delle DGE 43, a seguito del colloquio formale, il rapporto informativo in questione, dopo essere stato confermato o modificato, è trasmesso nuovamente al funzionario interessato. Lo svolgimento del colloquio formale dovrebbe dunque essere dimostrato dalla nuova trasmissione del rapporto informativo controverso. Inoltre, come previsto dall’art. 7, n. 6, delle DGE 43, la CPV viene interpellata in seguito a una richiesta del funzionario oggetto del rapporto informativo, che viene trasmessa al vidimatore.

100.

È dunque difficile immaginare che la valutazione della CPV nella presente controversia, secondo cui non si è tenuto alcun colloquio formale con il ricorrente, abbia potuto essere indotta unicamente dalle dichiarazioni di quest’ultimo contenute nella sua domanda di ricorso dinanzi alla CPV.

101.

In secondo luogo, il fatto che sia stato organizzato un colloquio formale il 14 aprile 2003, vale a dire dopo il parere della CPV che lo raccomandava, risulta in contrasto con la posizione della Commissione.

102.

Alla luce delle suddette osservazioni, sono dell’idea che la decisione controversa sia viziata da una violazione procedurale lesiva degli interessi del ricorrente e che essa debba essere annullata.

D — Sulle spese

103.

Poiché, qualora la Corte seguisse i miei suggerimenti, il ricorrente risulterebbe vincente nella causa, nella parte che riguarda la ricevibilità e la fondatezza della sua domanda di annullamento della decisione controversa, e poiché entrambi i suddetti punti costituiscono gli elementi principali del presente procedimento, suggerisco alla Corte di condannare la Commissione a sopportare tutte le spese, in conformità all’art. 122 del regolamento di procedura.

VI — Conclusione

104.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 febbraio 2007, causa T-175/04, Gordon/Commissione è annullata nella parte in cui dichiara il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento;

il ricorso proposto avverso tale sentenza è respinto in quanto manifestamente infondato nella parte in cui quest’ultima dichiara irricevibile la domanda di risarcimento;

la decisione della Commissione 11 dicembre 2003, che respinge il reclamo proposto contro la decisione 28 aprile 2003 che conferma il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002 è annullata, e

la Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare tutte le spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Causa T-175/04 (non ancora pubblicata nella Raccolta, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

( 3 ) In prosieguo: lo «Statuto».

( 4 ) In prosieguo: le «DGE 43».

( 5 ) In prosieguo: il «REC».

( 6 ) In prosieguo: la «guida di transizione».

( 7 ) In prosieguo: l’«APN».

( 8 ) In prosieguo: la «CPV».

( 9 ) In prosieguo: la «decisione controversa».

( 10 ) Sentenza della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Haute Autorité (Racc. pag. 705, 748), nonché ordinanza del Tribunale 30 novembre 1998, causa T-97/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-621 e II-1879, punto 23).

( 11 ) Sentenze del Tribunale 24 aprile 2001, causa T-159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-395, punto 30); 31 maggio 2005, causa T-105/03, Dionyssopoulou/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-137 e II-621, punto 18), nonché 8 dicembre 2005, causa T-274/04, Rounis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-407 e II-1849, punti 21 e 22).

( 12 ) Sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II-2181, punto 33) e 14 aprile 2005, causa T-141/03, Sniace/Commissione (Racc. pag. II-1197, punto 26) nonché ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T-28/02, First Data e a./Commissione (Racc. pag. II-4119, punti 42 e 43).

( 13 ) V., in tal senso, sentenza della Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 2141, punto 20) nonché sentenza del Tribunale 28 maggio 1997, causa T-59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-109 e II-331, punto 73).

( 14 ) V. in tal senso, ordinanza N/Commissione, cit. (punto 26) e sentenza Dionyssopoulou/Consiglio, cit. (punto 20).

( 15 ) V., in tal senso, sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 11).

( 16 ) Ordinanza N/Commissione, cit. (punto 27) nonché sentenza del Tribunale 21 febbraio 2006, cause riunite T-200/03 e T-313/03, V/Commissione (Racc. PI pag. II-A-2-57, punto 184).

( 17 ) Sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-769, punto 16) e sentenze Dionyssopoulou/Consiglio (punto 18) e Rounis/Commissione (punto 21), cit.

( 18 ) Ordinanza N/Commissione, cit. (punti 26 e 27).

( 19 ) V., in tal senso, ordinanza della Corte 1o ottobre 2004, causa C-379/03 P, Pérez Escolar/Commissione (punti 41 e 42) nonché ordinanza del Tribunale 2 giugno 2003, causa T-276/02, Forum 187/Commissione (Racc. pag. II-2075, punto 50).

( 20 ) Sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, punto 9), nonché ordinanze del Tribunale 1° luglio 1994, causa T-505/93, Osório/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-179 e II-581, punto 33), nonché 15 febbraio 1995, causa T-112/94, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-135, punto 32).

( 21 ) Sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367, punti 75-77), e 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II-463, punto 82).

( 22 ) V., in tal senso, le citate ordinanze Osório/Commissione (punto 35) e Moat/Commissione (punto 37).

( 23 ) Ordinanza Moat/Commissione, cit. (punto 38) e sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-97, punto 38).

( 24 ) Ordinanze del Tribunale N/Commissione (punto 26), cit., e 28 giugno 2005, causa T-147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-771, punto 27).

( 25 ) Ordinanze N/Commissione (punto 30) nonché Ross/Commissione (punti 29 e 30), cit.

( 26 ) Ordinanza Ross/Commissione, cit. (punti 31 e 32).

( 27 ) Sentenze 1o febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punti 10-12), e 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705, punto 7).

( 28 ) Idem.

( 29 ) Sentenza Deshormes/Commissione, cit. (punto 11).

( 30 ) Sentenza 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punti 10 e 12) nonché ordinanza del Tribunale 25 marzo 1998, causa T-202/97, Koopman/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-163 e II-511, punto 23).

( 31 ) Di conseguenza, nella presente controversia, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre documenti ufficiali indicanti il numero di funzionari di grado LA 5 nell’unità EN.3 durante il periodo di valutazione, nonché i risultati della valutazione dei funzionari dell’unità del ricorrente prodotti per rubrica.

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