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Document 62007CA0269

Causa C-269/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Premio previdenziale integrativo — Assoggettamento integrale ad imposta]

GU C 267 del 7.11.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-269/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Premio previdenziale integrativo - Assoggettamento integrale ad imposta)

2009/C 267/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e M. Lumma, agenti, D. Wellisch, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 CE, 18 CE e 39 CE e dell’art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale relativa ai premi integrativi che incentiva al risparmio a fini previdenziali subordinando la concessione del premio integrativo alla condizione di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro, prevede il rimborso del premio integrativo quando tale assoggettamento termina e non consente di utilizzare il capitale costituito nell'ambito di tale regime per l'acquisto di un alloggio occupato dal proprietario, se non quando l'alloggio è situato nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell’Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all’imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nonché dell’art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:

negano ai lavoratori frontalieri e ai loro coniugi il beneficio del premio previdenziale integrativo qualora non siano integralmente assoggettati ad imposta in detto Stato membro;

vietano ai lavoratori frontalieri di utilizzare il capitale sovvenzionato per l’acquisto o la costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi qualora il detto alloggio non sia situato in Germania, e

prevedono il rimborso di detto premio in caso di cessazione dell’assoggettamento integrale ad imposta nello stesso Stato membro.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


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