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Document 62007CA0165

Causa C-165/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 6403 — Calzature con tomaie di cuoio naturale — Voce 6404 — Calzature con tomaie di materie tessili)

GU C 171 del 5.7.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S

(Causa C-165/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 6403 - Calzature con tomaie di cuoio naturale - Voce 6404 - Calzature con tomaie di materie tessili)

(2008/C 171/15)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuto: Ecco Sko A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell'allegato 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 [ex n. 2263], che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio — Compatibilità della nota complementare 1, del capitolo 64, della nomenclatura combinata, aggiunta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 con la nota 4, punto a), dello stesso capitolo — Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito — Classificazione nella voce 6403 della nomenclatura combinata (calzature con tomaie di cuoio naturale) o nella voce 6404 (calzature con tomaie di materie tessili)

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretata nel senso che un sandalo, come quello controverso nella causa principale, con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71 % della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, rientra:

nella voce 6404 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore di tale sandalo di camminare;

nella voce 6403 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, non svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa non assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore di tale sandalo di camminare.

2)

La nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento n. 2658/87, è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


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