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Document 62007CA0048

    Causa C-48/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Qualità di società madre — Partecipazione nel capitale — Detenzione di quote in usufrutto)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/6


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA

    (Causa C-48/07) (1)

    (Imposte sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Qualità di società madre - Partecipazione nel capitale - Detenzione di quote in usufrutto)

    (2009/C 44/09)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d'appel de Liège

    Parti

    Ricorrente: État belge — SPF Finances

    Convenuta: Les Vergers du Vieux Tauves SA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di partecipazione nel capitale di una controllata avente sede in un altro Stato membro — Carattere sufficiente di un diritto di usufrutto sui titoli rappresentativi del capitale o necessità, ai fini della deduzione dei dividendi percepiti, di una partecipazione a titolo di piena proprietà.

    Dispositivo

    La nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non comprende la detenzione di quote in usufrutto.

    Tuttavia, conformemente alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE e applicabili alle situazioni transfrontaliere, quando uno Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione di dividendi percepiti, esenta da imposta tanto i dividendi che una società residente percepisce da un'altra società residente nella quale detenga quote come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli che una società residente percepisce da un'altra società residente nella quale detenga quote in usufrutto, tale Stato membro deve applicare, ai fini dell'esenzione dei dividendi percepiti, lo stesso trattamento ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro da parte di una società residente che detenga quote come proprietaria a pieno titolo ed a tali dividendi percepiti da parte di una società residente che detenga quote in usufrutto.


    (1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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