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Document 62007CA0019

    Causa C-19/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica — Operazioni concluse senza intervento del preponente)

    GU C 64 del 8.3.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 64/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

    (Causa C-19/07) (1)

    (Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica - Operazioni concluse senza intervento del preponente)

    (2008/C 64/16)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrente: Paul Chevassus-Marche

    Convenute: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Risoluzione del contratto di agenzia — Provvigione dovuta all'agente commerciale incaricato di una zona geografica o di un gruppo di persone determinati — Esistenza di un diritto alla detta provvigione in assenza di controllo, diretto o indiretto, esercitato dal mandante sulle operazioni realizzate tra un terzo ed un cliente appartenente alla zona geografica affidata all'agente

    Dispositivo

    L'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l'agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l'intervento, diretto o indiretto, del preponente.


    (1)  GU C 69 del 24.3.2007.


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