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Document 62006TO0373

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) dell'8 settembre 2008.
    Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Epican Forte - Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
    Causa T-373/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00149*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:312





    Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – Rath / UAMI – Grandel (Epican Forte)

    (causa T‑373/06)

    «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican Forte – Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

    Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33, 65-66)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1069/2005-1) concernente un’opposizione tra la Dr. Grandel GmbH e Matthias Rath.

    Dati della causa

    Richiedente il marchio comunitario:

    Matthias Rath

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio denominativo «Epican Forte» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 525 251)

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

    Dr. Grandel GmbH

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

    Marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292), l’opposizione essendo stata diretta solo contro la registrazione nella classe 5

    Decisione della divisione di opposizione:

    Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta

    Decisione della commissione di ricorso:

    Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione


    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

    2)

    Matthias Rath sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Grandel GmbH.

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