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Document 62006TB0235

    Causa T-235/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commissione ( Ricorso di annullamento — Finanziamento comunitario di un'operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell'ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati — Programma Obnova — Clausola compromissoria — Nota di addebito — Irricevibilità )

    GU C 327 del 20.12.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 327/25


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commissione

    (Causa T-235/06) (1)

    («Ricorso di annullamento - Finanziamento comunitario di un'operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell'ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati - Programma Obnova - Clausola compromissoria - Nota di addebito - Irricevibilità»)

    (2008/C 327/46)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Austria) (rappresentante: avv. C. Leyroutz)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, agente, assistito dall'avv. R. Bierwagen)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della nota di addebito 4 maggio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso dell'importo versato in esecuzione del contratto relativo al finanziamento del progetto comunitario «Republika Srpska 1998: Miglioramento delle condizioni di vita per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati» (contratto RE/YOU/03/04/98), concluso nell'ambito del programma Obnova.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Lo Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe è condannato alle spese.


    (1)  GU C 261 del 28.10.2006.


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