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Document 62006TA0044

    Causa T-44/06: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Hellenic Ventures e a. ( «Clausola compromissoria — Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento — Risoluzione del contratto — Ricorso diretto contro i soci di una società — Irricevibilità — Rimborso degli anticipi versati — Interessi» )

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/34


    Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Hellenic Ventures e a.

    (Causa T-44/06) (1)

    (Clausola compromissoria - Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento - Risoluzione del contratto - Ricorso diretto contro i soci di una società - Irricevibilità - Rimborso degli anticipi versati - Interessi)

    2010/C 221/53

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, agente, assistita dall’avv. S. Chatzigiannis)

    Convenuti: Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias AE (Atene, Grecia); Kostantinos Katsigiannis (Atene), Panagiotis Chronopoulos (Atene) e Nikolaos Poulakos (Atene) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos e V. Vlassi)

    Oggetto

    Ricorso proposto ai sensi dell’art. 238 CE, con cui la Commissione chiede la condanna dei convenuti al rimborso di un anticipo versato in esecuzione del contratto «Seed Fund 601», stipulato tra la Commissione e la società convenuta.

    Dispositivo

    1)

    La Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias AE è condannata a pagare alla Commissione europea l’importo di EUR 70 000, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale belga, a decorrere dal 25 aprile 1999 e fino al saldo completo del debito.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Hellenic Ventures è condannata a sopportare le spese, ad eccezione di quelle sostenute dai sigg. Kostantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos e Nikolaos Poulakos.

    4)

    La Commissione è condannata a sopportare le spese dei sigg. Katsigiannis, Chronopoulos e Poulakos.


    (1)  GU C 86 dell’8.4.2006.


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