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Document 62006CJ0497

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2009.
CAS Succhi di Frutta SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Procedura di aggiudicazione - Pagamento in natura - Pagamento degli aggiudicatari in frutta diversa da quella specificata nel bando di gara - Nesso causale.
Causa C-497/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00069*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:273





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 aprile 2009 – CAS Succhi di Frutta / Commissione

(causa C‑497/06 P)

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Procedura di aggiudicazione – Pagamento in natura – Pagamento degli aggiudicatari in frutta diversa da quella specificata nel bando di gara – Nesso causale»

1.                     Procedura – Autorità di cosa giudicata – Sentenza della Corte che accerta l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento di una decisione della Commissione – Decisione qualificata dalla Corte come atto che arreca pregiudizio (v. punti 33‑35)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 39‑40)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Comportamento illecito delle istituzioni – Decisione della Commissione che modifica una condizione relativa all’aggiudicazione di un appalto (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 60‑66)

4.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Spese sostenute da un offerente – Diritto al risarcimento – Insussistenza – Eccezione – Violazione del diritto comunitario (v. punti 81‑82)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 settembre 2006, causa T‑226/01, CAS Succhi di Frutta /Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalle decisioni della Commissione 22 luglio 1996, C(96) 1916, e 6 settembre 1996, C(96) 2208, adottate nell’ambito del regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell’Armenia e dell’Azerbaigian (GU L 30, pag. 18).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La CAS Succhi di Frutta SpA è condannata alle spese.

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