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Document 62006CJ0419

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 febbraio 2008.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
    Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Obbligo di recupero.
    Causa C-419/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00027*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:89





    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 febbraio 2008 – Commissione / Grecia

    (causa C‑419/06)

    «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Obbligo di recupero»

    1.                     Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti concessi– Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione (Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 39-40)

    2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso da restituire(Art. 88, n. 2, CE) (v. punti 44, 46, 48)

    3.                     Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Mezzi difensivi – Messa in discussione della legittimità della decisione – Irricevibilità (Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE) (cf. point 52)

    4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Trasgressione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 88, n.  2, CE) (v. punti 53-55)

    5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di un procedimento di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Art. 88, n. 2, secondocomma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 58-59)

    Oggetto

    Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005)2706, relativa al recupero degli aiuti concessi alla compagnia aerea Olympic Airlines

    Dispositivo

     

    Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutti i provvedimenti necessari per abolire gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 14 settembre 2005 relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Grecia in favore della Olimpiaki Aeroporia e della Olympic Airlines nonchè per recuperare detti aiuti presso i beneficiari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2-4 di tale decisione.

     

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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