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Document 62006CJ0074

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2007.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
    Inadempimento di uno Stato - Art. 90 CE - Tassa d’immatricolazione degli autoveicoli usati importati - Determinazione del valore imponibile - Deprezzamento degli autoveicoli fondato esclusivamente sulla vetustà - Pubblicità dei criteri di calcolo - Possibilità di contestare l’applicazione del metodo di calcolo forfettario.
    Causa C-74/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-07585

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:534

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa C‑74/06,

    avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’8 febbraio 2006,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. P. Mylonopoulos e K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 aprile 2007,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza

    1. Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo applicato, per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio ellenico da un altro Stato membro, un unico criterio di deprezzamento basato sulla vetustà del veicolo e avendo stabilito una riduzione di valore del 7% per gli autoveicoli di età compresa tra sei e dodici mesi o del 14% per gli autoveicoli di un anno, il che non garantirebbe che la tassa dovuta non superi, quand’anche solo in casi specifici, l’importo residuale della tassa incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale, mentre la base di calcolo del deprezzamento non è resa nota al pubblico e l’esame degli autoveicoli da parte di periti è assoggettato al pagamento di una tassa di EUR 300, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 90 CE.

    Contesto normativo nazionale

    2. L’art. 126, n. 1, lett. a), della legge 2960/2001, relativa al codice nazionale delle dogane (FEK A’ 265), come modificata dalla legge 3156/2003 (FEK A’ 157; in prosieguo: la «legge 2960/2001»), ai fini della tassa di immatricolazione degli autoveicoli usati importati, determina il valore imponibile nel modo seguente:

    «(…)

    Per le autovetture usate, si tiene conto (…) del prezzo di vendita all’ingrosso dell’autovettura corrispondente in vigore al momento della sua immissione in circolazione nel mercato internazionale, ridotto per ragioni di usura dovuta ad un uso normale o a qualsiasi altra causa, sulla base delle percentuali di deprezzamento seguenti:

    Tra 6 e 12 mesi a partire dalla data della prima immissione in circolazione dell’autoveicolo e a condizione che esso abbia percorso oltre 6 000 chilometri, deprezzamento del 7%.

    Da 1 a 2 anni inclusi 14% Tra 2 e 3 anni inclusi 21% Tra 3 e 4 anni inclusi 28% Tra 4 e 5 anni inclusi 34% Tra 5 e 6 anni inclusi 40% Tra 6 e 7 anni inclusi 46% Tra 7 e 8 anni inclusi 52% Tra 8 e 9 anni inclusi 57% Tra 9 e 10 anni inclusi 62% Tra 10 e 11 anni inclusi 67% Tra 11 e 12 anni inclusi 70% Tra 12 e 13 anni inclusi 73% Tra 13 e 14 anni inclusi 76% Tra 14 e 15 anni inclusi 79% Tra 15 e 16 anni inclusi 80%».

    3. L’art. 126, n. 5, della legge 2960/2001 prevede che, se il proprietario di un’autovettura usata contesta l’importo della tassa d’immatricolazione calcolato sulla base della tariffa di deprezzamento stabilita al n. 1, lett. a), di tale articolo, il valore imponibile è determinato da un comitato di esperti, che opera in veste di commissione di ricorso, in modo tale che la tassa d’immatricolazione dovuta sia uguale all’importo residuale di questa tassa incorporato nel valore di un veicolo della stessa marca, dello stesso modello e dotato dello stesso sistema di propulsione o, in mancanza, di un veicolo simile o equivalente già immesso in circolazione in Grecia nel corso dello stesso anno in cui sia avvenuta la prima immissione in circolazione del veicolo di cui trattasi in un altro Stato membro dell’Unione europea. Le commissioni di ricorso che esaminano lo stato effettivo degli autoveicoli sono istituite presso la sede delle circoscrizioni doganali e sono composte da un rappresentante della circoscrizione doganale, da un rappresentante del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e dal proprietario dell’autoveicolo o dal suo mandatario. Affinché una commissione di ricorso possa effettuare la perizia su un autoveicolo, il proprietario del medesimo deve versare una tassa il cui importo è fissato a EUR 300.

    4. La circolare del Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze 27 gennaio 2004, F.112/50 (FEK B’ 207), definisce gli elementi che consentono alle commissioni di ricorso previste all’art. 126, n. 5, della legge 2960/2001 di valutare lo stato effettivo delle autovetture usate. L’art. 2, lett. b) e c), di tale circolare dispone quindi che la commissione di ricorso:

    «b) analizza lo stato meccanico del veicolo, controllando la carrozzeria, il motore, la batteria, il sistema elettrico, lo stato dei pneumatici e valuta il loro funzionamento rispettivo, mentre, per quanto riguarda l’aspetto esteriore del veicolo, deve controllare il tipo e lo stato della vernice;

    c) controlla lo stato generale del veicolo per quanto riguarda il suo uso e la sua manutenzione, la qualità del rivestimento interno e, in generale, dell’interno dell’abitacolo, il chilometraggio che compare sul contachilometri, lo stato delle cinture di sicurezza e la qualità degli accessori installati sul veicolo considerato, in particolare quella del sistema di climatizzazione, della radio, del computer, dei cerchi in lega leggera, degli airbag, dell’antifurto, del tetto apribile, del cambio automatico, dei sistemi di frenatura ABS, EBV, del tipo di potenza di trazione EDS, ASR, ESP e di altri accessori essenziali per determinare il valore commerciale del veicolo di cui trattasi».

    Procedimento precontenzioso

    5. Nella sentenza 23 ottobre 1997, causa C‑375/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑5981), la Corte ha dichiarato che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombevano ai sensi dell’art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), avendo determinato, ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sui consumi e della tassa straordinaria addizionale unica, il valore imponibile delle autovetture usate d’importazione attraverso una diminuzione del prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di utilizzo delle autovetture di cui trattasi, con una diminuzione massima di regola non superiore al 20%.

    6. Per conformarsi a tale sentenza, nel 1999, nel 2001 e nel 2003 la Repubblica ellenica ha modificato il suo sistema di tassazione degli autoveicoli di cui trattasi, sostituendo la riscossione dell’imposta straordinaria sui consumi e della tassa straordinaria addizionale unica con quella di una tassa di immatricolazione e rivedendo il metodo di calcolo del valore imponibile di tali autoveicoli. Nel 2003 sono state istituite commissioni di ricorso per esaminare le contestazioni sollevate nell’ambito dell’applicazione di tale normativa.

    7. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la normativa ellenica, come modificata, applichi una tariffa che si fonda su un criterio unico di deprezzamento del veicolo (la durata dell’utilizzazione al giorno della tassazione) che non rispecchia il deprezzamento reale con la precisione richiesta per evitare qualsiasi rischio che gli autoveicoli usati importati siano assoggettati ad una tassa che eccede l’importo residuale della tassa incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati in Grecia. Essa considera contraria all’art. 90 CE tale tariffa, che comporta, quand’anche solo in casi specifici, l’imposizione di una tassa più elevata sugli autoveicoli importati.

    8. Il 24 aprile 2004 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida, in cui criticava tale normativa, seguita, il 9 luglio 2004, da una lettera di diffida complementare che teneva conto dell’istituzione delle commissioni di ricorso. In seguito alla risposta di tale Stato membro, in data 13 luglio 2005 la Commissione ha indirizzato al medesimo un parere motivato. Ritenendo che la risposta della Repubblica ellenica a tale parere non fosse soddisfacente, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

    Sul ricorso

    Argomenti delle parti

    9. Secondo la Commissione, la Repubblica ellenica viene meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 90 CE applicando, per determinare il valore imponibile degli autoveicoli usati importati, un unico criterio di deprezzamento fondato sulla vetustà. Tale sistema non escluderebbe, quand’anche solo in casi specifici, che i prodotti importati siano tassati più pesantemente dei prodotti nazionali.

    10. Benché la tabella di deprezzamento prevista dalla normativa ellenica come modificata nel 2003 si avvicini maggiormente al valore reale degli autoveicoli usati, tuttavia essa non potrebbe essere considerata come provvista del necessario grado di precisione. Infatti, l’applicazione di un deprezzamento del 7% per gli autoveicoli di età compresa tra sei e dodici mesi o del 14% per gli autoveicoli di un anno non costituirebbe una valutazione realistica dell’effettiva perdita di valore del veicolo praticamente in tutti i casi. Tale tabella dovrebbe basarsi su un deprezzamento più rapido e comprendente tutti gli autoveicoli. Orbene, dalla normativa in esame non risulterebbe che siano applicati criteri, del tipo di quelli proposti dalla giurisprudenza della Corte, diversi dal grado di vetustà.

    11. Inoltre, la normativa ellenica non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui, qualora uno Stato membro applichi agli autoveicoli usati importati da altri Stati membri un sistema di tassazione in cui l’effettivo deprezzamento degli autoveicoli è definito in modo generale ed astratto sulla base di criteri determinati dal diritto nazionale, l’art. 90, primo comma, CE impone che tale sistema di tassazione sia strutturato in modo tale da escludere, tenuto conto delle ragionevoli approssimazioni inerenti ad un sistema di questo tipo, qualsiasi effetto discriminatorio.

    12. Da un lato, da tale giurisprudenza risulterebbe che la pubblicità dei criteri su cui è fondato il metodo di calcolo forfettario del deprezzamento degli autoveicoli è indispensabile per rimediare alla mancanza di trasparenza del sistema di tassazione in esame. Orbene, il governo ellenico avrebbe ufficialmente rifiutato di comunicare all’Unione ellenica dei rivenditori e importatori di automobili qualsiasi informazione riguardante i valori imponibili attualmente in vigore. In proposito, non sarebbe sufficiente rendere pubblici i criteri generali, collegati al grado di vetustà, ma occorrerebbe anche pubblicare le tabelle relative ai valori forfettari stabiliti sulla base di tali criteri. Infatti, la mancanza di pubblicità in merito comporterebbe il rischio che le autorità possano determinare arbitrariamente il valore imponibile. D’altra parte, la Commissione ritiene che, così come sono definiti in via legislativa valori obiettivi per i beni immobili, occorrerebbe introdurre un sistema analogo per gli autoveicoli. A tale riguardo la Commissione fa riferimento ai prezzi pubblicati nelle riviste dei club automobilistici per provare la possibilità di definire tabelle di riferimento per quanto riguarda il valore degli autoveicoli usati.

    13. La Commissione aggiunge di non aver mai preteso che i prezzi praticati da un singolo distributore fossero comunicati e che è quindi inutile invocare il segreto professionale e amministrativo che tutela i prezzi di vendita e la possibilità teorica che ha un privato di chiederne la comunicazione alle autorità competenti.

    14. Dall’altro, pur dichiarandosi favorevole all’istituzione delle commissioni di ricorso, la Commissione in primo luogo afferma che, poiché il metodo di calcolo del valore imponibile, fondato su una tabella impostata su un unico criterio, rimane invariato, la procedura dinanzi a tali commissioni non permette di colmare le lacune di tale metodo di calcolo e non contribuisce a soddisfare l’obbligo che la tassa non superi, quand’anche solo in casi specifici, l’importo residuale della tassa incorporato nel valore degli autoveicoli dello stesso tipo già immatricolati in Grecia. Infatti, il ricorso alle dette commissioni dovrebbe essere limitato ai casi in cui eccezionalmente occorra correggere errori minimi di applicazione di un sistema ben concepito e non dovrebbe supplire ad un sistema deficitario. In secondo luogo, l’obbligo di pagare una tassa di EUR 300 sarebbe tale da dissuadere i soggetti passivi dal ricorrere alla procedura di ricorso. In tal modo, a causa della mancanza di trasparenza del sistema normativo che determina l’importo della tassa di cui trattasi e del tributo da pagare per avviare tale procedura, essa rimarrebbe in pratica inadeguata e inutile, come del resto dimostrano i pochi ricorsi proposti.

    15. La Repubblica ellenica nega che il suo sistema di tassazione degli autoveicoli usati importati costituisca una violazione dell’art. 90 CE.

    16. In primo luogo, tale sistema rispetterebbe in realtà la maggior parte dei criteri enunciati dalla giurisprudenza. Così, per la determinazione del grado di vetustà e, di conseguenza, del deprezzamento del veicolo considerato ai fini della determinazione del valore imponibile del medesimo, si terrebbe conto, da un lato, dell’usura proveniente dall’uso normale o da un’altra causa e, per gli autoveicoli di età compresa tra sei e dodici mesi, del numero di chilometri percorsi e, dall’altro, del tipo di veicolo, poiché il prezzo di vendita all’ingrosso utilizzato come base di calcolo sarebbe determinato dai listini presentati alla autorità doganali dai distributori ufficiali degli autoveicoli, listini elaborati sulla base della cilindrata e del modello.

    17. Secondo la Repubblica ellenica, la posizione della Commissione è fondata sull’osservanza di numerosi criteri, ma senza meglio precisare l’adeguatezza della loro combinazione o tener conto del fatto che nessun criterio definito per legge potrebbe rispecchiare con precisione assoluta il deprezzamento reale di un veicolo. Inoltre, tale requisito potrebbe condurre all’applicazione di sistemi di calcolo complessi idonei a ostacolare l’importazione degli autoveicoli usati.

    18. La Repubblica ellenica sostiene peraltro che il sistema attuale ha favorito le importazioni di autoveicoli usati, che sono triplicate tra il 2002 e il 2005, il che proverebbe che esso costituisce una valutazione obiettiva e realistica dell’ammortamento di tali autoveicoli.

    19. In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita mancanza di pubblicità dei criteri in base ai quali è stabilito il valore imponibile, la Repubblica ellenica sostiene, anzitutto, che gli elementi contenuti nei documenti doganali sono coperti dal segreto d’ufficio e che una comunicazione a terzi di listini per le vendite all’ingrosso presentati dai distributori automobilistici violerebbe tale segreto e quello commerciale. Inoltre, sia i criteri di deprezzamento delle autovetture usate sia gli elementi che permettono alle commissioni di ricorso di valutare il loro stato effettivo sarebbero integralmente pubblicati e accessibili al pubblico. Così, prima dello sdoganamento di un autoveicolo importato, il suo proprietario potrebbe rivolgersi al Ministero delle Finanze per prendere conoscenza di tutti gli elementi che contribuiscono a determinare il valore imponibile di tale veicolo.

    20. D’altra parte, i prezzi al dettaglio pubblicati nelle riviste sarebbero solamente indicativi e non costituirebbero un riferimento certo e costante. Tuttavia, essi potrebbero essere presi in considerazione da una commissione di ricorso nell’ipotesi in cui il proprietario di un autoveicolo constatasse una differenza sostanziale tra tali prezzi e il valore applicato al momento dello sdoganamento.

    21. La Repubblica ellenica contesta la pertinenza della proposta della Commissione di pubblicare tabelle di valori di riferimento, analoghi ai valori forfettari stabiliti per i beni immobili. Infatti, in quest’ultimo caso tali valori sarebbero il riflesso non dei prezzi medi definiti dal mercato, ma di una normativa che riguarda i valori imponibili definiti in seguito alle valutazioni effettuate dalle autorità fiscali competenti. Inoltre, la Commissione inviterebbe tale Stato membro a pubblicare una media dei prezzi di mercato praticati dai rivenditori al dettaglio, mentre il sistema ellenico si fonda sul prezzo di vendita all’ingrosso.

    22. In terzo luogo, per quanto riguarda la possibilità di contestare l’applicazione del metodo di calcolo forfettario dinanzi alle commissioni di ricorso, la Repubblica ellenica osserva che l’istituzione di tali commissioni, combinata all’applicazione di una tariffa obiettiva di deprezzamento, è diretta ad evitare, in ogni caso, l’imposizione di una tassa d’immatricolazione in violazione dell’art. 90 CE. Così, la normativa ellenica sarebbe conforme alla giurisprudenza secondo cui la possibilità, per il proprietario di un autoveicolo importato, di contestare l’applicazione della tariffa forfettaria al suo autoveicolo, dimostrando che essa conduce ad un’imposizione superiore rispetto all’ammontare del valore residuale dell’imposta incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale, è tale da impedire gli eventuali effetti discriminatori di un sistema di imposizione fondato su una tariffa del genere. Inoltre, l’istituzione delle commissioni di ricorso risponderebbe ai requisiti formulati dalla Commissione nella sua proposta di direttiva in materia di tasse relative alle autovetture [COM(2005) 261 def.], in particolare alle condizioni previste all’art. 10, n. 3, di tale proposta di direttiva per quanto riguarda le tariffe di valore.

    23. Infine, per quanto riguarda la tassa di EUR 300 riscossa dalle pubbliche autorità per la perizia su un veicolo effettuata dalla commissione di ricorso, essa non dissuaderebbe alcun soggetto passivo dall’adire una tale commissione per sostenere la sua domanda, diretta ad ottenere l’applicazione di un deprezzamento superiore del suo veicolo, nel caso in cui abbia motivo di ritenere che quest’ultimo sia stato sopravvalutato dalle autorità doganali. Lo scarso numero di controversie portate all’attenzione delle commissioni di ricorso dimostrerebbe che la normativa ellenica permette di conseguire gli obiettivi fissati dalla giurisprudenza della Corte.

    Giudizio della Corte

    24. In materia di tassazione di autoveicoli usati importati, la Corte ha dichiarato che l’art. 90 CE è diretto a garantire l’assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci già presenti sul mercato nazionale e merci importate (v., in particolare, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑387/01, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 66; 5 ottobre 2006, cause riunite C‑290/05 e C‑333/05, Nádasdi e Németh, Racc. pag. I‑10115, punto 46, e 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziński, Racc. pag. I‑513, punto 28).

    25. Da costante giurisprudenza risulta che sussiste violazione dell’art. 90, primo comma, CE quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sull’analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, quand’anche solo in casi specifici, ad un onere più gravoso (v., in particolare, sentenze Commissione/Grecia, cit., punto 20 e giurisprudenza ivi citata; 22 febbraio 2001, causa C‑393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I‑1327, punto 21, e 19 settembre 2002, causa C‑101/00, Tulliasiamies e Siilin, Racc. pag. I‑7487, punto 53).

    26. La Corte ha quindi giudicato che la riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta che colpisce le autovetture usate provenienti da un altro Stato membro è in contrasto con l’art. 90 CE qualora l’ammontare dell’imposta, calcolato senza tener conto del deprezzamento reale della vettura, sia superiore al valore residuale dell’imposta incorporato nel valore delle vetture usate analoghe già immatricolate sul territorio nazionale (sentenze 9 marzo 1995, causa C‑345/93, Nunes Tadeu, Racc. pag. I‑479, punto 20, e Gomes Valente, cit., punto 23).

    27. Ai fini dell’applicazione dell’art. 90 CE, in particolare per poter raffrontare il regime fiscale delle vetture usate importate a quello delle vetture usate acquistate in loco, che costituiscono prodotti analoghi o concorrenti, si deve prendere in considerazione non solo l’aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso (v. sentenze 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi, Racc. pag. 557, punto 21; 11 dicembre 1990, causa C‑47/88, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑4509, punto 18, nonché Nunes Tadeu, cit., punto 12).

    28. In particolare, uno Stato membro non può riscuotere una tassa sugli autoveicoli usati importati in base ad un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che essi siano tassati più onerosamente degli autoveicoli usati dello stesso tipo disponibili sul mercato nazionale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 22). Il valore del veicolo usato importato assunto dall’amministrazione quale base imponibile deve riflettere fedelmente il valore di un veicolo analogo già immatricolato nel territorio nazionale (v., in particolare, sentenza Weigel, cit., punto 71).

    29. A tale riguardo, la Corte ha giudicato che la presa in considerazione del deprezzamento reale degli autoveicoli non deve necessariamente dar luogo ad una valutazione o ad una perizia su ciascuno di essi. Infatti, per evitare la gravosità inerente a un tale sistema uno Stato membro può fissare – per mezzo di tariffe forfettarie determinate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e calcolate sulla base di criteri quali la vetustà, il chilometraggio, lo stato generale, il modo di propulsione, la marca o il modello dell’autoveicolo – un valore degli autoveicoli usati che, in linea di massima, sia molto vicino al loro valore reale (citate sentenze Gomes Valente, punto 24, e Weigel, punto 73).

    30. Tali tariffe devono, comunque, tener conto del fatto che la diminuzione annua del valore degli autoveicoli di solito è di gran lunga superiore al 5%, e che tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante i primi anni, in cui risulta molto più elevato che in seguito. Inoltre, il deprezzamento di un autoveicolo comincia dal momento del suo acquisto o della sua messa in circolazione (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Grecia, punto 22, e Tulliasiamies e Siilin, punto 78).

    31. Da giurisprudenza costante risulta che, perché un sistema di imposizione degli autoveicoli usati importati che prenda in considerazione il deprezzamento reale degli autoveicoli sulla base di criteri generali sia compatibile con l’art. 90 CE, è inoltre necessario che esso sia conformato in modo da escludere, tenuto conto delle ragionevoli approssimazioni inerenti ad ogni sistema di questo tipo, ogni effetto discriminatorio (sentenza Gomes Valente, cit., punto 26; v. altresì, in tale senso, citate sentenze Commissione/Grecia, punto 29, e Brzeziński, punto 40).

    32. Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che il sistema ellenico di tassazione all’immatricolazione degli autoveicoli importati si fonda sul prezzo di vendita all’ingrosso dell’autoveicolo corrispondente a quello considerato al momento dell’immissione in circolazione di quest’ultimo nel mercato internazionale. Tale prezzo subisce una riduzione per tener conto dell’usura dovuta all’uso abituale o a qualsiasi altra causa con l’applicazione di una percentuale di deprezzamento che varia secondo l’età del veicolo. Il chilometraggio è preso in considerazione solo per i veicoli di età compresa tra sei e dodici mesi, con la limitazione che solo a quelli che hanno percorso oltre 6 000 chilometri viene applicato un deprezzamento del 7%.

    33. In primo luogo, per quanto riguarda la base di calcolo del valore imponibile, occorre sottolineare che, se le autorità di uno Stato membro possono, come suggerisce la Commissione, fare riferimento ad un bollettino in cui figurino i prezzi medi degli autoveicoli usati sul mercato nazionale o ad un listino contenente i prezzi correnti medi utilizzati come riferimento nel settore (citate sentenze Gomes Valente, punto 25, e Weigel, punto 74), non può essere contestato alla Repubblica ellenica di fondarsi sul prezzo di vendita all’ingrosso del veicolo corrispondente in vigore al momento dell’immissione in circolazione del veicolo importato.

    34. Infatti, la Corte ha dichiarato, nell’ambito dell’esame della compatibilità di una normativa nazionale con l’art. 90 CE, che quest’ultima può fondarsi, per determinare il valore imponibile di un veicolo usato importato, sul valore di un veicolo nuovo, purché il veicolo che funge da riferimento per calcolare l’imposta dovuta sia un veicolo analogo, il che implica la presa in considerazione del modello, del tipo e di altre caratteristiche, quali il modo di propulsione o gli accessori (v., in tal senso, sentenza Tulliasiamies e Siilin, cit., punti 73-76).

    35. È pacifico che i prezzi di vendita all’ingrosso delle autovetture sono stabiliti dai costruttori di automobili e compaiono nei cataloghi ufficiali da essi distribuiti. La Repubblica ellenica ha precisato nel corso dell’udienza, senza essere contraddetta dalla Commissione, che tali prezzi tengono conto della cilindrata e del modello del veicolo considerato e riflettono talune caratteristiche tecniche, come il modo di propulsione, la potenza del motore, la cilindrata e il numero di porte del veicolo.

    36. Per quanto riguarda, poi, la tariffa di deprezzamento, come è stata illustrata al punto 30 della presente sentenza, il deprezzamento di un veicolo si inizia al momento del suo acquisto o della sua messa in servizio. D’altronde, la Corte ha giudicato che la riscossione, sugli autoveicoli usati importati, di una tassa di immatricolazione la cui base imponibile è del 90% almeno del valore dell’automobile nuova costituisce in genere una tassazione evidentemente più gravosa di detti veicoli rispetto al valore residuo della tassa di immatricolazione per le automobili usate precedentemente immatricolate, acquistate sul mercato nazionale, indipendentemente dal loro grado di vetustà o dalle condizioni di utilizzazione delle stesse (v., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 20).

    37. Come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, la Corte ha menzionato, senza esporli in modo esaustivo o tassativo, i criteri oggettivi che stanno alla base di una tariffa forfettaria. Essa ha così considerato la vetustà del veicolo, ma anche il chilometraggio, lo stato generale, il modo di propulsione, la marca o il modello del medesimo.

    38. Nella fattispecie, è pacifico che la normativa ellenica prevede un deprezzamento solo a partire da sei mesi di età e purché il veicolo abbia percorso oltre 6 000 chilometri. Ne risulta, da un lato, che la Repubblica ellenica applica alle autovetture usate importate da un altro Stato membro un sistema di tassazione in cui la tassa dovuta è uguale alla tassa che colpisce un veicolo nuovo dello stesso tipo durante i primi sei mesi a partire dalla prima immissione in circolazione di tali autovetture, a prescindere dal numero di chilometri percorsi. Lo stesso vale per le autovetture usate importate di età compresa tra sei e dodici mesi che abbiano percorso meno di 6 000 chilometri.

    39. Dall’altro, se occorre ricordare che il prezzo di vendita all’ingrosso che costituisce la base della valutazione delle autovetture usate importate tiene conto del tipo di veicolo, vale a dire della cilindrata, del modello e di altre caratteristiche tecniche quale il modo di propulsione, è giocoforza constatare che la tariffa di deprezzamento che viene successivamente applicata per determinare il valore imponibile si fonda su un criterio unico, che è la vetustà del veicolo. Infatti, la sola menzione del requisito che il veicolo abbia percorso oltre 6 000 chilometri se è di età compresa tra sei e dodici mesi non permette di ritenere che tale tariffa prenda in considerazione il chilometraggio del veicolo, soprattutto perché si tratta di una soglia di utilizzo al di sotto della quale non viene applicato alcun deprezzamento se il veicolo non ha un anno di età.

    40. Orbene, soprattutto in caso di uso intensivo di un veicolo nel corso dei primi anni di circolazione, l’usura e quindi il deprezzamento saranno molto più rilevanti che nell’ipotesi in cui tale veicolo sia stato oggetto di un uso cosiddetto «normale». Tuttavia, poiché la legge in esame non considera il chilometraggio nel calcolo del deprezzamento del veicolo di cui trattasi, ad esso verrà applicato il tasso di deprezzamento corrispondente alla sua vetustà. In tal caso, il valore del veicolo considerato, che costituisce la base della tassa d’immatricolazione, sarà evidentemente fissato ad un livello eccessivo, il che comporterà il prelievo di una tassa il cui importo, calcolato senza considerare il deprezzamento reale del veicolo, eccederà quello della tassa residuale incorporato nel valore degli analoghi veicoli usati già immatricolati nel territorio nazionale.

    41. Contrariamente a quanto afferma la Repubblica ellenica, per evitare che un sistema di tassazione sia contrario all’art. 90 CE non è sufficiente che, in tali casi di uso intensivo di un veicolo, il relativo proprietario abbia la possibilità di contestare l’applicazione della tariffa forfettaria.

    42. Infatti, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, se uno Stato membro può evitare la gravosità di un sistema di valutazione basato sulla perizia di ogni veicolo ricorrendo ad una tariffa forfettaria, occorre cionondimeno che tale tariffa permetta di fissare un valore degli autoveicoli usati che, in generale, si avvicini notevolmente al loro valore reale.

    43. Orbene, da quanto precede risulta che, non venendo considerato il chilometraggio, la tariffa prevista dalla normativa in esame non porta, in generale, a un calcolo ragionevolmente approssimativo del valore reale degli autoveicoli usati importati.

    44. In tale contesto non può essere accolto l’argomento esposto dalla Repubblica ellenica, secondo cui l’aumento del numero di autovetture usate importate dimostra la mancanza di effetto dissuasivo della normativa in esame sulle importazioni. Infatti, tale aumento non prova che il sistema di tassazione di cui trattasi permetta, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, di individuare un valore dei veicoli usati che, in generale, si avvicini molto al loro valore reale.

    45. D’altra parte, indipendentemente dal caso dei veicoli che sono stati oggetto di un uso intensivo nel corso dei primi anni di circolazione, la Commissione afferma che il modo in cui vengono disciplinati taluni aspetti del sistema di tassazione ellenico non garantisce la mancanza di qualsiasi effetto discriminatorio.

    46. A tale riguardo, da un lato, la compatibilità di un siffatto sistema con l’art. 90 CE presuppone che siano portati a conoscenza del pubblico i criteri su cui si fonda il metodo di calcolo forfettario del deprezzamento dei veicoli (sentenza Tulliasiamies e Siilin, cit., punto 87).

    47. Nella fattispecie, occorre rilevare che i criteri di deprezzamento delle autovetture usate sono elencati all’art. 126, n. 1, della legge2960/2001 e che gli elementi che consentono alle commissioni di ricorso di valutare lo stato effettivo dei veicoli loro presentati sono contenuti all’art. 2 della circolare del Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze 27 gennaio 2004, F.112/50.

    48. Inoltre, anche se, come afferma la Repubblica ellenica, una comunicazione a terzi dei listini per le vendite all’ingrosso che sono presentati dai distributori automobilistici alle autorità doganali violerebbe il segreto d’ufficio e quello commerciale, dalle risposte fornite ai quesiti formulati dalla Corte durante l’udienza risulta che, in conformità all’art. 5, n. 2, della legge 2960/1999, che istituisce il codice di procedura amministrativa, qualsiasi persona che ha un interesse legittimo può, previa richiesta, prendere visione dei documenti di fonte privata conservati dagli uffici pubblici, che si riferiscano ad una questione che la riguarda, pendente dinanzi a tali uffici o già esaminata dai medesimi. Così, una persona può rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il prezzo di vendita all’ingrosso che costituirà la base della determinazione del valore del detto veicolo.

    49. Poiché il prezzo di vendita all’ingrosso deve essere considerato come portato in tal modo a conoscenza del pubblico, l’argomento della Commissione diretto a sostituire ad esso i prezzi pubblicati nelle riviste dei club automobilistici non può essere accolto. In proposito, come ha dichiarato la Repubblica ellenica, senza che la Commissione la contraddicesse, nel caso in cui un soggetto passivo, rilevando una differenza consistente tra i prezzi indicativi di vendita al dettaglio contenuti nella stampa specializzata e il valore applicato al momento dello sdoganamento del suo veicolo, proponga un ricorso dinanzi alla competente commissione, i prezzi pubblicati dalla stampa specializzata saranno presi in considerazione in modo che la tassa di immatricolazione dovuta, conformemente alle disposizioni della normativa ellenica, non sia superiore all’importo residuale della tassa incorporato nel valore dei veicoli dello stesso tipo già immatricolati nel territorio ellenico.

    50. D’altra parte, la compatibilità con l’art. 90 CE di un sistema di tassazione degli autoveicoli usati importati che prenda in considerazione il deprezzamento reale dei veicoli sulla base di criteri generali presuppone che il proprietario del detto veicolo abbia la possibilità di contestare l’applicazione di tale metodo di calcolo forfettario a tale veicolo, per dimostrare che essa conduce ad un’imposizione superiore rispetto all’ammontare dell’imposta residua incorporato nel valore degli analoghi veicoli usati già immatricolati nel territorio nazionale (sentenza Tulliasiamies e Siilin, cit., punto 88).

    51. Occorre rilevare che, con l’istituzione delle commissioni di ricorso, il legislatore ellenico ha voluto conformarsi alla giurisprudenza della Corte.

    52. Tuttavia, secondo la Commissione la procedura di reclamo non attribuisce la possibilità reale di contestare l’applicazione del metodo di calcolo forfettario, in quanto il soggetto passivo deve pagare una tassa di importo pari a EUR 300, importo che sarebbe, rispetto alla tassa dovuta, idoneo ad ostacolare la possibilità di proporre un ricorso dinanzi alla relativa commissione.

    53. Occorre rilevare che tale tassa è idonea a dissuadere il proprietario di un veicolo dal rivolgersi ad una commissione di ricorso solo se rappresenta una quota significativa dell’importo della tassa di immatricolazione contestata.

    54. In proposito, la Repubblica ellenica ha affermato nel corso dell’udienza che la percentuale della tassa di immatricolazione varia secondo la cilindrata del veicolo considerato. Così, la tassa di immatricolazione è pari al 20% della base imponibile per un veicolo di cilindrata compresa tra cm 3 1 000 e 1 600, al 30% per un veicolo di cilindrata compresa tra cm 3 1 601 e 1 800, al 40% per un veicolo di cilindrata compresa tra cm 3 1 801 e 2 000 e al 50% per un veicolo di oltre cm 3 2 000 di cilindrata.

    55. Inoltre, la Repubblica ellenica ha affermato, senza essere contraddetta dalla Commissione, che la maggior parte delle importazioni di veicoli usati riguarda autovetture di grossa cilindrata (cm 3 2000 e oltre), il cui valore è piuttosto elevato e rispetto alle quali, di conseguenza, l’importo della tassa di immatricolazione è relativamente significativo.

    56. In tale contesto risulta che la tassa in questione rappresenta generalmente solo un importo irrisorio rispetto a quello della tassa di immatricolazione richiesta.

    57. Inoltre, come ha sostenuto la Repubblica ellenica nel corso dell’udienza, senza che la Commissione la contraddicesse, la tassa di cui trattasi è di importo complessivamente equivalente, se non addirittura inferiore, al costo di una perizia tecnica privata.

    58. Occorre quindi dichiarare che la Commissione non ha provato che tale tassa sia idonea a dissuadere un proprietario dal rivolgersi ad una commissione di ricorso per accertarsi che la tassa applicata al suo autoveicolo in conformità alla tabella prevista dalla normativa ellenica non sia superiore all’ammontare del valore residuale dell’imposta incorporato nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato in Grecia.

    59. Pertanto, la censura relativa agli obblighi che incombono alla Repubblica ellenica in forza dell’art. 90 CE è fondata quanto al fatto che il sistema di calcolo della tassa d’immatricolazione dei veicoli usati importati in tale Stato membro si basa su un unico criterio di deprezzamento fondato sulla vetustà di tali veicoli, il che non garantisce che il valore dei medesimi sia fissato pari ad un importo che, in generale, si avvicini molto a quello del loro valore reale. Pertanto, tale metodo di tassazione non esclude che, in taluni casi, gli autoveicoli usati importati siano assoggettati ad una tassa di importo superiore a quello della tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio ellenico.

    60. Per contro, non è provato l’inadempimento per quanto riguarda gli adattamenti del sistema di tassazione che sono necessari quando tale sistema prevede un metodo di determinazione forfettaria dell’importo della tassa, e cioè la pubblicità dei criteri di calcolo del tributo e la possibilità di contestare l’applicazione del metodo di calcolo forfettario per escludere qualsiasi effetto discriminatorio.

    61. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo applicato, per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio ellenico da un altro Stato membro, ai fini del calcolo della tassa di immatricolazione, un unico criterio di deprezzamento basato sulla vetustà di tali veicoli e avendo previsto una riduzione di valore del 7% per gli autoveicoli con una vetustà compresa tra sei e dodici mesi o del 14% per gli autoveicoli con una vetustà di un anno, il che non garantisce che la tassa dovuta non superi, quand’anche solo in casi specifici, l’importo della tassa residua incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 90 CE.

    62. Per il resto, occorre respingere il ricorso.

    Sulle spese

    63. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo il n. 3, primo comma, di tale articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    64. Nella fattispecie, poiché la Commissione e la Repubblica ellenica sono risultate soccombenti su alcuni capi delle loro conclusioni, occorre condannarle a sopportare le proprie spese.

    Dispositivo

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica ellenica, avendo applicato, per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio ellenico da un altro Stato membro, ai fini del calcolo della tassa di immatricolazione, un unico criterio di deprezzamento basato sulla vetustà di tali veicoli e avendo previsto una riduzione di valore del 7% per gli autoveicoli con una vetustà compresa tra sei e dodici mesi o del 14% per gli autoveicoli con una vetustà di un anno, il che non garantisce che la tassa dovuta non superi, quand’anche solo in casi specifici, l’importo della tassa residua incorporato nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già immatricolati nel territorio nazionale, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 90 CE.

    2) Per il resto, il ricorso è respinto.

    3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopportano le proprie spese.

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