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Document 62006CA0300
Case C-300/06: Judgment of the Court (First Chamber) of 6 December 2007 (reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany)) — Ursula Voß v Land Berlin (Article 141 EC — Principle of equal pay for men and women — Civil servants — Overtime — Indirect discrimination against women employed part-time)
Causa C-300/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin (Art. 141 CE — Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Dipendenti pubblici — Prestazione di ore straordinarie — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale)
Causa C-300/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin (Art. 141 CE — Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Dipendenti pubblici — Prestazione di ore straordinarie — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale)
GU C 22 del 26.1.2008, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin
(Causa C-300/06) (1)
(Art. 141 CE - Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Dipendenti pubblici - Prestazione di ore straordinarie - Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale)
(2008/C 22/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Ursula Voß
Convenuto: Land Berlin
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 141 CE — Normativa nazionale che prevede, sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, una riduzione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario rispetto a quella percepita per le ore rientranti nel normale orario di lavoro — Retribuzione di un'insegnante impiegata pubblica occupata a tempo parziale, ma che presta ore di lavoro straordinario, inferiore a quella che ella percepirebbe se lo stesso numero di ore fosse prestato nell'ambito di un impiego a tempo pieno — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile
Dispositivo
L'art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici come quella di cui alla causa principale che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia da quelli a tempo parziale come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui:
— |
tra l'insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, sia danneggiata una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile; e |
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la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. |