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Document 62006CA0205
Case C-205/06: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 March 2009 — Commission of the European Communities v Republic of Austria (Failure of a Member State to fulfil obligations — Infringement of the second paragraph of Article 307 EC — Failure to adopt appropriate measures to eliminate the incompatibilities with the EC Treaty of the bilateral agreements entered into with third countries prior to accession of the Member State to the European Union — Investment agreements entered into by the Republic of Austria with the Republic of Korea, the Republic of Cape Verde, the People’s Republic of China, Malaysia, the Russian Federation and the Republic of Turkey)
Causa C-205/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE — Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti)
Causa C-205/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE — Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti)
GU C 102 del 1.5.2009, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d’Austria
(Causa C-205/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE - Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE - Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti)
2009/C 102/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk, B. Martenczuk e C. Tufvesson, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e G. Thallinger, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e. C. Blaschke, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, K. Szíjjártó e M. Fehér, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. J. Heliskoski, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 307, secondo comma, CE — Mancata adozione delle misure necessarie al fine di eliminare le incompatibilità tra accordi bilaterali conclusi con Paesi terzi precedentemente all'adesione dello Stato membro alle Comunità ed il Trattato CE — Accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, Capo Verde, la Cina, la Malesia, la Federazione Russa e la Turchia in materia di investimenti
Dispositivo
1) |
La Repubblica d’Austria, non avendo fatto ricorso ai mezzi atti ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi sugli investimenti conclusi con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 307, secondo comma, CE. |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |