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Document 62005TN0180

    Causa T-180/05: Ricorso della sig.ra Pia Landgren contro la Fondazione europea per la formazione, proposto il 28 aprile 2005

    GU C 182 del 23.7.2005, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/39


    Ricorso della sig.ra Pia Landgren contro la Fondazione europea per la formazione, proposto il 28 aprile 2005

    (Causa T-180/05)

    (2005/C 182/73)

    Lingua processuale: il francese

    Il 28 aprile 2005 la sig.ra Pia Landgren, residente a Torino (Italia), rappresentata dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Fondazione europea per la formazione.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    1.

    annullare la decisione dell'ex direttore della Fondazione 25 giugno 2004 relativa al licenziamento della ricorrente;

    2.

    annullare, se necessario, la decisione del direttore della formazione 19 gennaio 2005 che respinge l'opposizione della ricorrente 27 settembre 2004 avverso la decisione precedente;

    3.

    condannare la Fondazione a versarle, come risarcimento del danno materiale che le è stato arrecato dalla illegittimità delle decisioni controverse, una somma corrispondente alla retribuzione e alla pensione di cui ella avrebbe beneficiato se avesse potuto proseguire la sua carriera alla Fondazione fino all'età di 65 anni, previa deduzione delle indennità di licenziamento e di disoccupazione nonché della pensione che ella ha percepito o percepirà per il suo licenziamento;

    4.

    condannare la Fondazione a versare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale che le deriva dalla illegittimità della decisione controversa, una somma di cui il Tribunale valuterà l'importo;

    5.

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la ricorrente, la Fondazione non avrebbe dimostrato che la decisione di licenziamento si fonda su di un motivo giuridicamente valido, tanto più che questa decisione sarebbe in apparente contraddizione con la relazione di valutazione della ricorrente per l'esercizio 2003.

    La ricorrente sostiene parimenti che il vero motivo del licenziamento sarebbe manifestamente illegittimo e contrario all'interesse del servizio, perché si fonderebbe su un accordo preliminare secondo il quale ella avrebbe dovuto lasciare la Fondazione dopo il 31 dicembre 2003.

    Inoltre, la ricorrente invocherebbe l'illegittimità e l'arbitrarietà della motivazione della decisione controversa, nel caso in cui il rifiuto del Capo dipartimento di tenerla al suo servizio dipendesse dalle valutazioni negative di cui ella era stata oggetto in passato.

    Infine, la ricorrente deduce la mancanza di motivazione, la violazione del principio di sollecitudine e dei diritti della difesa nonché gli errori manifesti di valutazione, se il detto rifiuto del Capo dipartimento e/o il licenziamento si fondassero su una insufficienza professionale nell'ambito del dipartimento EECA o globale.


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