Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005TA0181

    Causa T-181/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Citigourp e Citibank/UAMI — Citi (CITI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CITI — Marchio comunitario denominativo anteriore CITIBANK — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

    GU C 128 del 24.5.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 128/32


    Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008 — Citigourp e Citibank/UAMI — Citi (CITI)

    (Causa T-181/05) (1)

    (Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CITI - Marchio comunitario denominativo anteriore CITIBANK - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

    (2008/C 128/69)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Citigroup, Inc., già Citicorp, (New York, New York Stati Uniti), Citibank, NA (New York) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck e A. Pohlmann, successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, e H. O'Neill, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e D. Botis, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Citi, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: Peris Riera, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1o marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Citicorp e la Citi SL nonché ad un procedimento di opposizione tra la Citibank NA e la Citi SL

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1) è annullata.

    2)

    L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Citigroup, Inc. e dalla Citibank, NA, ivi comprese quelle sostenute da queste ultime nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

    3)

    La Citi, SL sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 171 del 9.7.2005.


    Top